Sentenza n. 3813/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) in parte qua della delibera di G.C. del Comune di Qualiano (Na) n. 177 del 06.12.2022 (doc. 1), immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online dell'Ente in data 03.02.2023, avente ad oggetto “esame delle osservazioni al puc adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 05.07.2022”, con la quale è stata approvata l'allegata relazione prot. n. 17231 del 06.12.2022 contenente i pareri del progettista Prof. Arch. Loreto Colombo sulle osservazioni alla proposta di PUC, nella parte in cui non accoglie le osservazioni formulate dai ricorrenti (prot. n. 13909 del 06.10.2022 n. 83 reg. oss. e prot. n. 14050 del 07.10.2022 n.100 reg. oss.); b) di tutti gli atti del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Qualiano ed in particolare: della delibera di G.C. n. 16 del 20.01.2020 di approvazione del preliminare di Piano Urbanistico Comunale; della deliberazione di G.C. n. 104 del 05.07.2022 di approvazione della proposta di PUC; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale che ha rigettato le osservazioni dei proprietari alla proposta di PUC, mantenendo la classificazione dei terreni come aree per standard urbanistici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto delle osservazioni presentate nell'ambito della formazione del PUC, con le quali chiedevano la riclassificazione dei terreni dalla zona S, destinata a standard urbanistici, alla zona B4, residenziale di completamento. Hanno dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che l'amministrazione si sarebbe limitata a richiamare il rispetto del dimensionamento del fabbisogno abitativo senza esaminare la specifica situazione dei fondi, la presenza di un deposito legittimamente realizzato, una SCIA relativa a un'area limitrofa, la natura pertinenziale delle aree e l'impossibilità di realizzare volumi terziari o commerciali. È stata inoltre dedotta disparità di trattamento rispetto a un'altra osservazione, parzialmente accolta, relativa a un'area riclassificata a fini residenziali. I ricorrenti hanno altresì lamentato l'incoerenza del mutamento rispetto alla precedente destinazione edificatoria e il difetto di istruttoria, richiamando una perizia tecnica. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione del PUC definitivamente approvato; la Città Metropolitana ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha estromesso la Città Metropolitana di Napoli, ritenendo che non avesse avuto alcun ruolo negli atti impugnati, e ha respinto l'eccezione di improcedibilità: la tempestiva impugnazione della delibera di adozione del piano conserva interesse, poiché l'eventuale annullamento dell'atto di adozione produrrebbe effetti automaticamente caducanti sulla successiva delibera di approvazione, limitatamente alle previsioni confermate. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Le osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici costituiscono apporti collaborativi e non fondano, di regola, una specifica aspettativa, sicché il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, purché esse siano esaminate in rapporto agli interessi generali della pianificazione. Il Comune ha motivato per relationem mediante il richiamo alla relazione del progettista e ha indicato chiaramente la ragione del rigetto: il rispetto del dimensionamento del fabbisogno abitativo derivante dalla pianificazione sovraordinata. La presenza di un deposito legittimo e di una SCIA su un'area limitrofa non integra un affidamento qualificato idoneo a vincolare le future scelte urbanistiche. La diversa sorte dell'osservazione n. 10 non determina disparità di trattamento, poiché l'amministrazione ha valorizzato la specifica contiguità di quell'area alle zone B4 e C e ne ha accolto la riclassificazione solo parzialmente, senza alterare gli equilibri complessivi del piano. La perizia dei ricorrenti non ha dimostrato l'erroneità del dimensionamento abitativo né un macroscopico vizio dell'istruttoria. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche non può sostituire la valutazione pianificatoria dell'amministrazione e resta limitato alla verifica di errori di fatto, abnorme illogicità o altri vizi macroscopici, non ravvisati nel caso concreto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con la Città Metropolitana.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, Regolamento regionale Campania n. 5/2011
Il piano comunale deve essere verificato in rapporto alla coerenza con le strategie sovraordinate.
deliberazione n. 628 dell'11 ottobre 2013 della Giunta Provinciale di Napoli
Costituisce il riferimento sovraordinato per il dimensionamento del fabbisogno abitativo, il cui rispetto ha giustificato il rigetto delle osservazioni.
Massime di principio
- Le osservazioni dei cittadini e dei proprietari nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici costituiscono apporti collaborativi e non rimedi giuridici idonei a fondare, di regola, una specifica aspettativa; il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, purché l'amministrazione dia conto del loro esame in relazione agli interessi generali della pianificazione.
- La motivazione del rigetto di osservazioni urbanistiche può essere resa per relationem mediante il richiamo alla relazione del progettista, quando siano chiaramente indicate le ragioni ostative, quali il rispetto del dimensionamento del fabbisogno abitativo imposto dalla pianificazione sovraordinata.
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo errori di fatto, abnorme illogicità o altri macroscopici vizi estrinseci.
- La precedente destinazione urbanistica edificatoria, la presenza di un manufatto legittimo o il rilascio di un titolo edilizio relativo ad area limitrofa non integrano, di per sé, un affidamento qualificato alla conservazione della destinazione urbanistica; la tutela dell'affidamento opera solo in ipotesi eccezionali, quali pregresse convenzioni edificatorie, giudicati che riconoscano il diritto di edificare, superamento degli standard minimi o specifiche situazioni urbanistiche qualificate.
- L'accoglimento parziale di un'osservazione urbanistica e il rigetto di un'altra non configurano disparità di trattamento quando le aree presentino caratteristiche localizzative diverse e la scelta differenziata sia coerente con il disegno complessivo del piano e con il rispetto del dimensionamento urbanistico.
- L'impugnazione autonoma della delibera di adozione di uno strumento urbanistico è ammissibile quando l'atto sia immediatamente lesivo; l'eventuale annullamento produce effetti automaticamente caducanti sulla successiva delibera di approvazione, limitatamente alle previsioni da essa confermate.
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