Cassazione Penale, Sentenza n. 36824/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A) e per una pluralità di reati-fine (capi C8, C9, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C21, C22, C25, C26, C27). Il ricorrente ha sollevato due motivi principali: 1) insufficienza e carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto a quasi tutte le imputazioni (tra l'altro contestando l'uso di intercettazioni 'criptiche', errori di riferimento sistematici a terzi soggetti come Suriano, mancanza di riscontri oggettivi e incongruenze nelle descrizioni di quantità/qualità della droga); 2) erronea valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura, poiché il ricorrente avrebbe dimostrato il proprio distacco dallo stesso gruppo (rinuncia ai rapporti con Suriano il 29/06/2018) e quindi avrebbe superato la presunzione di necessità della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la valutazione dei gravi indizi operata dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame non appare manifestamente illogica: i giudici cautelari hanno ricostruito il quadro investigativo (operazione "Gerry"), riportando intercettazioni e riscontri (sms, monitoraggio celle) e hanno motivato in modo adeguato il ruolo di Pati come partecipe subordinato a Suriano (con compiti di consegna, custodia e smistamento di stupefacenti). La Corte ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari, precisando che non è consentita una rinnovata valutazione di fatto o una diversa ricostruzione probatoria, ma solo il controllo della congruenza logica e della presenza di ragioni giuridicamente significative nel provvedimento impugnato. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto non provata la stabile rescissione dei rapporti e ha ritenuto la misura carceraria idonea a prevenire il pericolo di reiterazione e i contatti con soggetti non identificati. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di valutazione degli indizi nell'ambito delle misure cautelari, richiamando gli artt. 192 commi 3 e 4 c.p.p.; implica che per l'adozione della misura è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità e non la precisione richiesta per il giudizio di merito
art. 192 commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.
Il comma 2 richiede precisione e concordanza degli indizi per il giudizio di condanna (non applicabile pienamente alla fase cautelare); i commi 3 e 4 richiamati dall'art. 273(1-bis) disciplinano criteri di apprezzamento delle prove in sede cautelare, meno stringenti rispetto al giudizio di merito
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Introduce una presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti; spetta all'indagato fornire elementi specifici e non generici per superarla
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina l'onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione, disponendo la condanna alle spese del ricorrente
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la logica, la sufficienza motivazionale e l'assenza di manifesta illogicità del provvedimento impugnato, ma non procede a riesame del materiale probatorio né a una diversa valutazione dei fatti.
- Le intercettazioni, i messaggi e il monitoraggio delle utenze possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari, anche se non forniscono la precisione richiesta per la condanna, purché la loro lettura sia motivata e coerente.
- Per superare la presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275(3) c.p.p. non è sufficiente un generico richiamo al decorso del tempo: il difensore deve documentare elementi concreti e specifici che dimostrino il distacco stabile e comprovato dall'organizzazione (es. interruzione continuativa di rapporti, esiti investigativi che lo confermino).
- Errori formali o riferimenti ripetuti ad altri soggetti (es. 'copia e incolla' che cita Suriano) non comportano automaticamente l'annullamento del provvedimento se il complesso motivazionale contiene comunque riferimenti chiari al contributo dell'imputato.
- La scelta della misura cautelare deve essere valutata nel contesto della pericolosità concreta e della tipologia di reato: quando emergono elementi che indicano la capacità dell'indagato di assicurare flussi illeciti o di conservare contatti con la rete criminosa, è legittimo optare per misure più severe per prevenire la reiterazione.
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