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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3748/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso nella rapina aggravata e sequestro di persona. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza del concorso tra sequestro di persona e rapina, deducendo dal filmato di videosorveglianza che le vittime potevano muoversi; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tracciati GPS per presunta assenza dei decreti autorizzativi e carenza motivazionale degli stessi (nonché l'auto era intestata a terzi); 3) carenza della motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione del reato e possibile adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari), anche alla luce del tempo trascorso dal fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi o non consentiti in sede di legittimità o troppo generici e ha richiamato i limiti del controllo di cassazione (non sindacabile la valutazione di merito sugli indizi e sull'affidabilità delle prove, salvo vizi logici evidenti). Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato, richiamando: relazioni personali tra indagati, movimenti della vettura compatibili con la partecipazione, immagini di videosorveglianza e intercettazioni nell'auto. Sul GPS la Corte ha confermato che il tracciamento satellitare è strumento di pedinamento tecnologico non assimilabile alle intercettazioni e non richiede preventiva autorizzazione del GIP, perciò i tracciati GPS sono utilizzabili. Quanto alle intercettazioni acquisite da altro procedimento, la difesa non ha prodotto i decreti autorizzativi né provato la loro illegittimità, onere richiesto in questa sede; comunque, anche escludendo le intercettazioni, residuavano indizi gravi. Sull'attualità del pericolo di reiterazione la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice che ha evidenziato l'elevata organizzazione del reato, l'uso di armi, il ruolo esecutivo e i precedenti. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nessuna immediata remissione in libertà dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 266 c.p.p.

    art. 266 cod. proc. pen. (norme sulle intercettazioni)

    Richiamato dalla difesa per eccepire l'illegittimità delle intercettazioni; la Corte rammenta che il tracciamento GPS non è intercettazione ai sensi di tale norma e che, in ogni caso, chi impugna l'utilizzabilità in cassazione deve provare l'illegittimità dei decreti autorizzativi quando le intercettazioni provengono da altro procedimento.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    art. 125 c.p.p., comma 3 (principi relativi alla utilizzazione di atti d'indagine?)

    Citato dalla difesa nell'ambito delle eccezioni sulla utilizzabilità delle indagini; la Corte non ha ritenuto fondata la deduzione poiché non fornita la prova dell'illegittimità e perché le argomentazioni del riesame sono risultate congrue.

  • art. 185 c.p.p.

    art. 185 cod. proc. pen. (acquisizione delle prove e atti d'indagine?)

    Riferimento difensivo collegato all'utilizzabilità di dati investigativi; la Corte ha invece confermato la possibilità di utilizzo dei tracciati GPS come mezzo di pedinamento tecnologico non soggetto alle regole delle intercettazioni.

  • art. 271 c.p.p.

    art. 271 cod. proc. pen. (inutilizzabilità delle intercettazioni o loro acquisto?)

    Invocato dalla difesa per eccepire l'inutilizzabilità di taluni elementi; la Corte ha rilevato l'onere della parte che impugna in cassazione di provare l'illegittimità e l'irreperibilità dei provvedimenti autorizzativi quando le intercettazioni sono state acquisite in altro procedimento.

  • art. 274 c.p.p., lett. c

    art. 274 cod. proc. pen., lett. c (reiterazione del reato come esigenza cautelare, requisito di attualità)

    Norma centrale per valutare la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione: la Corte ha ribadito che il giudice deve motivare specificamente tale requisito e che l'attualità può essere desunta dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'indagato e dal contesto, anche quando il fatto è passato nel tempo.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche all'art. 274 c.p.p. sull'attualità del pericolo di reiterazione)

    Richiamata per spiegare l'introduzione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione e il conseguente obbligo motivazionale del giudice; la Corte ha applicato i criteri interpretativi già consolidati dalla giurisprudenza.

  • art. 15 Cost.

    art. 15 Cost. (controllo giurisdizionale sulle misure restrittive della libertà personale)

    Citado nel contesto della prova di regolarità delle autorizzazioni: quando le intercettazioni sono autorizzate "per relationem" e acquisite in altro procedimento, la parte che le ritiene illegittime deve fornire i decreti affinché il giudice possa verificare il controllo giurisdizionale previsto dall'art. 15 Cost.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    art. 94 disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (conseguenze dell'ordinanza sulla libertà)

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione e per le attività di cancelleria nel caso in cui la misura non determini rilascio.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito sugli indizi e sull'attendibilità delle prove: in sede di legittimità si controlla la sufficienza logico-giuridica della motivazione, non la valutazione fattuale.
  • Le censure sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, quando queste provengono da un altro procedimento, richiedono che la parte impugnante produca o dimostri i decreti autorizzativi: in mancanza l'eccezione è inammissibile o inefficace.
  • Il tracciamento GPS è considerato una forma di pedinamento tecnologico e non è assimilabile alle intercettazioni telefoniche; pertanto non necessita della stessa autorizzazione del GIP e i relativi tracciati sono generalmente utilizzabili.
  • Per ritenere sussistente il concorso tra sequestro di persona e rapina non è necessario provare che la vittima sia stata completamente immobilizzata; basta che la violenza o la limitazione della libertà abbia avuto una maggiore durata rispetto al tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione deve essere motivata specificamente dal giudice ma può essere desunta da modalità del fatto, dalla struttura organizzativa del delitto, dalla disponibilità di armi e dai precedenti dell'indagato anche se il fatto è anteriore.
  • Chi impugna in Cassazione l'utilizzabilità di elementi di prova deve anche spiegare (e, se necessario, dimostrare) l'incidenza che la loro esclusione avrebbe sul complesso probatorio (c.d. prova di resistenza): se le residue prove sono comunque sufficienti, l'eccezione è priva di rilievo.

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