Sentenza del 12/09/2019 n. 22750 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva escluso la responsabilità solidale di Mazzetti per i maggiori diritti doganali relativi a importazioni fraudolente. Il ricorso sosteneva che la CTR avesse erroneamente richiesto la prova che Mazzetti fosse il dominus o dirigente delle operazioni, senza considerare la sua possibile partecipazione indiretta alle dichiarazioni doganali fittizie e la sua conoscenza, o conoscibilità secondo ragione, delle irregolarità. Sono state dedotte violazioni degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell'art. 201, comma 3, e dell'art. 202 del Codice doganale comunitario, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo submotivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha chiarito che una dichiarazione doganale fittizia, predisposta per mascherare l'introduzione irregolare delle merci, può essere equiparata a una mancata dichiarazione ai sensi dell'art. 202 del Codice doganale comunitario. La responsabilità può riguardare anche chi non abbia effettuato direttamente l'importazione, purché abbia partecipato in qualsiasi modo all'operazione o ad atti collegati e sapesse, o dovesse ragionevolmente sapere, dell'irregolarità. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 201, comma 3, Codice doganale comunitario
"Sono debitori" anche coloro che hanno fornito i dati necessari alla dichiarazione doganale e sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che erano erronei.
La disposizione riguarda l'obbligazione doganale collegata a una dichiarazione e individua, oltre al dichiarante, chi abbia fornito dati errati con consapevolezza effettiva o colposa.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 202, Codice doganale comunitario
"Sono debitori" la persona che ha proceduto all'introduzione irregolare e le persone che vi hanno partecipato sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare.
La responsabilità per introduzione irregolare richiede un elemento oggettivo di partecipazione, anche indiretta o mediante atti collegati, e un elemento soggettivo consistente nella conoscenza effettiva o ragionevolmente esigibile dell'irregolarità. Una dichiarazione meramente fittizia può essere equiparata a una non dichiarazione.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, artt. 38-41, Codice doganale comunitario
Le norme disciplinano la conduzione e la presentazione delle merci in dogana; la loro violazione può determinare un'introduzione irregolare ai sensi dell'art. 202.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni possono essere utilizzate per ricavare fatti ignoti da fatti noti, purché siano gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto necessario riesaminare gli elementi indiziari relativi alla partecipazione e alla conoscenza di Mazzetti.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite secondo il principio del libero convincimento, rispettando i limiti stabiliti dalla legge. La censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo submotivo.
Massime di principio
- La responsabilità doganale non è necessariamente limitata all'importatore formale o al soggetto che prende la decisione finale: può coinvolgere chiunque partecipi, anche indirettamente, alle operazioni o ad attività strettamente collegate.
- Il ruolo di semplice dipendente o esecutore non esclude automaticamente la responsabilità; occorre valutare concretamente le mansioni svolte, gli atti compiuti, l'accesso alle informazioni e il livello di consapevolezza dell'irregolarità.
- Una dichiarazione doganale non veritiera e costruita strumentalmente per nascondere l'origine, il valore o i reali importatori può essere trattata come una mancata dichiarazione e far scattare la disciplina dell'introduzione irregolare.
- Per imputare l'obbligazione doganale a un soggetto non è indispensabile provare che fosse il dominus dell'operazione: è sufficiente dimostrare la partecipazione, anche tramite atti preparatori, documentali o di intermediazione, unita alla conoscenza o alla ragionevole conoscibilità dell'illecito.
- La conoscibilità dell'irregolarità deve essere valutata caso per caso, considerando gli obblighi professionali e contrattuali, la durata del rapporto, le informazioni disponibili, la natura delle anomalie e ciò che avrebbe fatto un operatore diligente e accorto.
- La cassazione con rinvio non ha stabilito definitivamente che Mazzetti fosse responsabile: ha soltanto escluso il criterio giuridico utilizzato dalla CTR e imposto un nuovo esame dei fatti alla luce dei principi indicati.
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