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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per il mancato possesso dell'iscrizione alla sottocategoria D7 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in classe D

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta dalla stazione appaltante dopo il riesame della documentazione amministrativa. Il disciplinare richiedeva, quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, classe D o superiore, comprendente tutte le tipologie contenute, salvo lo spazzamento stradale. L'impresa possedeva la sottocategoria D7 in classe E, anziché in classe D. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del disciplinare, dei principi di favor partecipationis, tassatività delle cause di esclusione e clare loqui, degli artt. 10 e 17 del d.lgs. 36/2023, del principio di proporzionalità e di attinenza dei requisiti, nonché della disciplina dell'Albo Gestori Ambientali; ha inoltre denunciato errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza e incompetenza della Comunità in materia di acque, sostenendo che la sottocategoria D7 non fosse pertinente all'oggetto dell'appalto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che il requisito avrebbe potuto essere soddisfatto mediante subappalto necessario. La stazione appaltante ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola del disciplinare, ritenuta immediatamente escludente, e ha contestato l'idoneità della generica dichiarazione di subappalto contenuta nel DGUE.

La decisione

Il Tribunale ha esaminato preliminarmente l'eccezione di irricevibilità e l'ha accolta. Ha ritenuto chiara e univoca la clausola del disciplinare che imponeva la classe D per tutte le tipologie della categoria 1, comprese le sottocategorie, e quindi anche per la D7. La prescrizione era immediatamente escludente, poiché impediva la partecipazione all'operatore privo del requisito; doveva pertanto essere impugnata entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta il 18 dicembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 22 giugno 2026. Il Collegio ha comunque ritenuto il ricorso infondato nel merito. La richiesta della classe D anche per la sottocategoria D7 non è stata considerata abnorme o sproporzionata, tenuto conto della discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei requisiti di partecipazione, della presenza di corsi d'acqua e laghi nell'ambito territoriale dell'appalto e della contiguità tra la classe E posseduta e la classe D richiesta. La ricorrente risultava quindi priva del requisito prescritto. È stata inoltre esclusa l'idoneità della dichiarazione di subappalto necessario, poiché nel DGUE erano indicati genericamente servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali, senza specifica menzione delle prestazioni relative alla sottocategoria D7. Il ricorso è stato pertanto respinto perché irricevibile e comunque infondato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 212 d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale base normativa dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali richiesta dal disciplinare.

  • artt. 8 e 9 d.m. 3 giugno 2014, n. 120

    Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla disciplina delle categorie e sottocategorie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • art. 1, commi 6 e 7, delibera ANGA n. 5/2016

    Richiamati dalla ricorrente e utilizzati nel quadro della disciplina delle sottocategorie e delle relative classi dell'Albo.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili alle cause di esclusione.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alla procedura di affidamento.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    Il subappalto necessario, quale modalità di dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione, richiede una dichiarazione specifica della prestazione da subappaltare e non può essere fondato su formule generiche.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato per la domanda cautelare monocratica, provvisoriamente accolta con ammissione con riserva alla gara.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 97 Cost.

    La discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei requisiti di partecipazione è ricondotta ai principi di imparzialità e buon andamento.

Massime di principio

  • La clausola della lex specialis che impone un requisito di partecipazione chiaro e univoco, il cui mancato possesso impedisce la partecipazione alla gara, ha natura immediatamente escludente e deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando, senza attendere l'adozione del provvedimento di esclusione.
  • La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione, purché essi siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e non risultino discriminatori, abnormi o manifestamente irragionevoli; il relativo esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo entro tali limiti.
  • Quando la lex specialis richiede l'iscrizione a una determinata categoria e classe dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali comprendente tutte le tipologie pertinenti, il requisito deve essere posseduto anche per le specifiche sottocategorie espressamente ricomprese nella prescrizione, salvo che la clausola sia tempestivamente impugnata.
  • Il subappalto necessario non costituisce una generica dichiarazione di disponibilità a subappaltare, ma una modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione; la relativa dichiarazione deve individuare in modo specifico la prestazione e la qualificazione oggetto di subappalto, non essendo sufficienti formule generiche.
  • La mancata impugnazione tempestiva di una clausola immediatamente escludente comporta l'irricevibilità del ricorso successivamente proposto contro l'esclusione fondata su quella clausola.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSubappaltoBando e lex specialis
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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