Cassazione Civile, Sentenza n. 27690/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Montemesola ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'espropriazione promossa dalla Regione Puglia per il recupero di una somma richiesta con ordinanza ingiunzione del 1993 (circa C 154.943,32), eccependo la prescrizione del credito. La Regione aveva poi pignorato somme presso terzi e riteneva che la delibera consiliare del 10/10/2002, che aveva iscritto il debito come "fuori bilancio", costituisse valida ricognizione di debito ai sensi degli artt. 1988 e 2944 c.c., impedendo l'effetto estintivo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Montemesola, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto valida la delibera consiliare del 10/10/2002 quale ricognizione del debito. La Cassazione ha affermato che l'atto di ricognizione non necessita di natura negoziale né di carattere recettizio né di comunicazione formale al creditore: è sufficiente che la manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito sia stata resa conoscibile anche alla generalità dei soggetti (es. mediante delibera del consiglio comunale, soprattutto se correlata all'iscrizione "fuori bilancio" e a un piano di risanamento secondo il d.l. n.66/1989). Perciò l'eccezione di prescrizione del Comune è stata ritenuta infondata. Il ricorrente è condannato alle spese di lite (liquidate in euro 5.600,00 più euro 200,00 per esborsi e oneri), con eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
Norma invocata per l'opposizione all'esecuzione promossa dal Comune; impianto procedurale utilizzato per contestare il pignoramento operato dalla Regione.
art. 1988 cod. civ.
Richiamato come norma rilevante ai fini della ricognizione del debito; la Corte ha esaminato se la delibera potesse produrre effetti di riconoscimento ai sensi di tale disciplina.
art. 2944 cod. civ.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che l'atto di riconoscimento non deve necessariamente avere carattere negoziale né essere recettizio né comunicato al creditore: è sufficiente che il riconoscimento sia portato a conoscenza anche di un terzo o di un numero indeterminato di soggetti.
art. 24 d.l. n. 66 del 24/03/1989 (convertito dalla L. 24/04/1989 n.144)
Riconoscimento di debiti fuori bilancio. 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento. 2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1. 3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari. 4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tale caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi. 5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo. 6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito....
La delibera consiliare che iscrive un debito come "fuori bilancio" e lo include in un piano di risanamento ha efficacia conoscitiva e riconoscitiva secondo questa disposizione: non impedisce il riconoscimento del debito ma stabilisce modalità e coperture finanziarie particolari per la sua soddisfazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 (comma 1 quater e comma 1 bis)
Rilevato solo in ordine agli oneri processuali e al contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dal ricorrente.
Massime di principio
- La delibera del consiglio comunale che riconosce un debito e lo iscrive "fuori bilancio" può costituire valida ricognizione del debito anche se non ha natura negoziale formale né è stata comunicata espressamente al creditore.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, è decisiva la manifestazione pubblica e conoscibile della consapevolezza dell'esistenza del debito; non è necessario che l'atto sia recettizio o rivolto specificamente al creditore.
- Esiste una distinzione pratica tra atti interni della P.A. privi di efficacia esterna (più deboli come riconoscimenti) e deliberazioni del consiglio comunale che, per via della loro natura e del collegamento con l'iscrizione "fuori bilancio" e con il piano di risanamento, hanno maggiore efficacia riconoscitiva.
- Per il debitore pubblico che intenda invocare la prescrizione è importante verificare l'esistenza di eventuali delibere consiliari, iscrizioni fuori bilancio o altri atti conoscibili che possano integrare riconoscimento del debito; in caso affermativo la prescrizione può essere efficacemente esclusa.
- Per il creditore pubblico o privato, è consigliabile ottenere e documentare forme di riconoscimento esplicite (comunicazioni formali, patti di rateizzazione) e vigilare sulle delibere dell'ente debitore: la pattuizione di un piano di rateizzazione concordato con l'ente può sospendere le procedure esecutive.
- In caso di contenzioso, valutare la natura dell'atto impugnato (delibera del consiglio versus atto di giunta o altro atto interno) perché la giurisprudenza tende a riconoscere maggiore efficacia ai provvedimenti del consiglio in materia di debiti fuori bilancio.
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