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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31466/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di Pace di Catania che aveva convalidato, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del testo unico immigrazione, la misura della consegna del passaporto con obbligo di firma due volte a settimana presso un ufficio di polizia, disposta in seguito a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Ha dedotto: 1) nullità del decreto per mancata sottoscrizione del giudice; 2) violazione del diritto di difesa e delle norme sul contraddittorio perché non gli era stata comunicata la data dell'udienza di convalida e l'udienza si era svolta senza difensore di fiducia o d'ufficio; 3) difetto di motivazione del decreto in relazione ai presupposti della convalida; 4) violazione del diritto alla salute per non avere considerato il rischio di grave pregiudizio connesso al rimpatrio in Senegal durante la pandemia Covid-19, assumendo l'inadeguatezza del sistema sanitario del Paese di destinazione.

La decisione

La Corte ha esaminato i quattro motivi e li ha ritenuti tutti infondati o inammissibile l'ultimo. Ha affermato che la sottoscrizione era presente e riferibile al giudice; che la convalida delle misure alternative al trattenimento segue un procedimento cartolare, senza necessaria udienza con difensore; che la motivazione del decreto, seppur sintetica, era sufficiente a far comprendere l'iter logico seguito; che la censura sul rischio sanitario in Senegal era generica e comunque non allegava una vulnerabilità personale specifica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Le misure alternative al trattenimento sono adottate con provvedimento motivato, efficaci dalla notifica, e con contraddittorio cartolare; non richiedono necessariamente un'udienza con la presenza del difensore.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato per distinguere il procedimento di convalida delle misure alternative da quello relativo a trattenimento e accompagnamento alla frontiera, che prevede udienza con difensore.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato come parametro della censura sul difetto di motivazione del decreto di convalida.

  • art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Il provvedimento deve essere notificato con modalità riservate, con indicazione delle impugnazioni e, se necessario, con traduzione o sintesi in lingua comprensibile; lo straniero va informato del diritto al difensore di fiducia e, in mancanza, dell'assistenza d'ufficio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio e sul diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel procedimento cartolare previsto per la misura in questione.

  • art. 13 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro del diritto alla libertà personale e del relativo procedimento di convalida.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione nel procedimento previsto per le misure alternative.

  • art. 32 Cost.

    Invocato per denunciare il rischio per la salute legato al rimpatrio in Senegal durante la pandemia; la censura è stata ritenuta generica e non idonea a fondare una causa di inespellibilità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione sintetica del decreto è stata considerata sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero ex art. 14, comma 1-bis, t.u. imm. segue un modello procedimentale cartolare e non richiede, di regola, la celebrazione di un'udienza con necessaria partecipazione del difensore.
  • Il regime delle misure alternative al trattenimento è distinto da quello del trattenimento in un CPR e dell'accompagnamento alla frontiera: per questi ultimi il legislatore prevede una tutela procedimentale più intensa, comprensiva dell'udienza di convalida.
  • La motivazione del decreto di convalida può essere estremamente sintetica, purché consenta di individuare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non ometta questioni specifiche dedotte dalle parti.
  • La censura fondata sul rischio sanitario del Paese di rimpatrio è inammissibile se è generica e non allega una concreta vulnerabilità personale del destinatario della misura, non essendo sufficiente un richiamo a criticità che riguardano l'intera popolazione del Paese di origine.
  • La mancanza di sottoscrizione del provvedimento non sussiste quando l'atto rechi una firma nello spazio destinato al giudice, idonea a identificarne provenienza e paternità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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