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Sentenza

Sentenza n. 1993/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sula sentenza n. 4018/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28/11/2023.

Giustizia amministrativa202501980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4018/2023, passata in giudicato, relativa al pagamento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4018/2023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000,00. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata al Ministero il 19 gennaio 2024. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, la creditrice ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere verificati secondo il titolo e le disposizioni di legge applicabili, incluse quelle del codice civile sugli interessi. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dalla creditrice dopo la scadenza del termine di novanta giorni e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari che le obbligano al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva coattiva.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione degli interessi dovuti in sede di ottemperanza deve essere verificata secondo il titolo e i parametri legali quanto a misura e decorrenza.

  • art. 1283 c.c.

    La determinazione degli interessi deve rispettare i limiti stabiliti dalla disciplina civilistica applicabile.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione di disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato secondo quanto indicato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme risultanti dal titolo, ma la quantificazione prospettata dal creditore non è vincolante: capitale residuo e interessi devono essere verificati alla luce del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Prima di poter avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo giudiziale notificato, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore, con il compito di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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