Corte di giustizia, Ordinanza C-826/24
Ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2025. — Commissione europea contro Google LLC e Alphabet Inc. — Impugnazione – Intervenienti in primo grado – Riservatezza – Informazioni che sono state oggetto di un trattamento riservato in primo grado. — Causa C-826/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza del Presidente, ha accolto la domanda di Google e Alphabet di mantenere riservate nei confronti di Surfboard Holding e Vinden.NL talune informazioni già coperte da riservatezza nel primo grado. La decisione si fonda sulla regola secondo cui la protezione accordata nel giudizio dinanzi al Tribunale deve, in linea di principio, essere preservata anche in appello verso le stesse parti intervenienti. La Corte ha inoltre previsto che tale trattamento possa estendersi, su richiesta, a future produzioni in appello già riservate in primo grado.
Impugnazione: mantenimento del trattamento riservato in grado di appello per informazioni già coperte da riservatezza in primo grado nei confronti degli intervenienti.
La questione giuridica
Se, in un procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte, debba essere mantenuto nei confronti di intervenienti già ammessi in primo grado il trattamento riservato per informazioni della comparsa di risposta e dei relativi allegati che erano già state oggetto di riservatezza nel giudizio di primo grado, nonché se la medesima tutela debba estendersi, su richiesta, a informazioni che saranno prodotte in appello e che erano già riservate in primo grado.
Principio di diritto
Quando una parte chiede in appello che determinate informazioni già coperte da trattamento riservato in primo grado restino riservate nei confronti di intervenienti già ammessi nel giudizio di primo grado, la Corte deve, in linea di principio, mantenere tale riservatezza anche nel procedimento d’impugnazione; di conseguenza, agli intervenienti va notificata solo una versione non riservata degli atti che ometta le informazioni protette. Per le informazioni che saranno prodotte in appello e che erano già riservate in primo grado, la riservatezza può parimenti essere accordata, su richiesta espressa della parte interessata, nell’ottica di una buona amministrazione della giustizia.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 171, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 54 dell’accordo SEE
Impugnazione: mantenimento della riservatezza in appello nei confronti di intervenienti già presenti in primo grado
L’ordinanza riguarda l’impugnazione proposta dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale nella causa Google AdSense for Search. Nel procedimento d’appello, Google e Alphabet hanno chiesto che talune informazioni contenute nella loro comparsa di risposta e nei relativi allegati restassero riservate nei confronti di Surfboard Holding BV e Vinden.NL BV, intervenienti in primo grado.
Fatti e procedimento principale
Nel giudizio di primo grado le due società olandesi erano state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni di Google. Con ordinanza del 26 novembre 2019, il Tribunale aveva disposto la comunicazione alle intervenienti di una sola versione non riservata degli atti, riservando alle parti principali la possibilità di contestare eventuali domande di riservatezza. Poiché Surfboard Holding e Vinden.NL non avevano formulato opposizioni, la protezione accordata provvisoriamente dal Tribunale era divenuta definitiva.
Quadro normativo e regole processuali richiamate
La Corte richiama:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte, base dell’impugnazione;
- gli articoli 171, paragrafo 1, e 172 del regolamento di procedura della Corte, dai quali discende che l’impugnazione e gli atti processuali sono, in linea di principio, notificati anche alle parti ammesse come intervenienti in primo grado.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che, quando una parte chiede il mantenimento della riservatezza nei confronti di un interveniente già presente in primo grado per informazioni che erano già state protette nel giudizio dinanzi al Tribunale, tale trattamento deve essere mantenuto anche nel procedimento di impugnazione. La Corte richiama espressamente la propria precedente ordinanza del 19 gennaio 2023, Google e Alphabet/Commissione, C‑738/22 P.
Nel caso concreto, le informazioni oggetto della domanda riguardavano la strategia commerciale di Google, studi riservati, termini contrattuali, i cosiddetti “Direct Partners” e i ricavi da essi generati. Poiché tali elementi avevano già beneficiato di tutela in primo grado, la Corte ha ritenuto che dovesse essere notificata alle intervenienti soltanto una versione non riservata della comparsa di risposta e degli allegati, con omissione delle informazioni sensibili.
La Corte aggiunge che, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, anche le informazioni che saranno depositate in appello e che siano già state riservate in primo grado possono beneficiare di analoga protezione nei confronti delle stesse parti, qualora la parte che aveva invocato la riservatezza in primo grado la richieda espressamente.
Dispositivo
La Corte dispone quindi:
- il trattamento riservato nei confronti di Surfboard Holding BV e Vinden.NL BV per le informazioni già protette nella documentazione prodotta in appello;
- la notifica alle intervenienti di sole versioni non riservate degli atti;
- la possibilità di accordare, su richiesta, analoga protezione alle informazioni future già riservate in primo grado.
Le spese sono riservate.
Principio affermato
In appello, la riservatezza già riconosciuta in primo grado nei confronti di un interveniente deve essere, in linea di principio, mantenuta per le medesime informazioni; la Corte tutela così la coerenza della protezione processuale e la buona amministrazione della giustizia, limitando la notifica alle sole versioni non riservate degli atti interessati.
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