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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-90/23

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 22 May 2025. — Trasta Komercbanka AS v European Central Bank (ECB). — Appeal – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Regulation (EU) No 1024/2013 – Specific supervisory tasks assigned to the European Central Bank (ECB) – Article 24 – Decision to withdraw a credit institution’s authorisation for access to the activities of a credit institution – Administrative review procedure – Action for annulment. — Case C-90/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione di Trasta Komercbanka contro la sentenza che aveva confermato il rigetto dell’azione di annullamento della BCE sulla revoca dell’autorizzazione bancaria. Pur correggendo l’impostazione del Tribunale sugli effetti temporali della decisione adottata dopo il riesame amministrativo, la Corte ha ritenuto che ciò non incidesse sul risultato finale. Le doglianze procedurali della banca sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.

Impugnazione avverso il rigetto dell’annullamento della decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria di Trasta Komercbanka: effetti temporali della decisione adottata dopo il riesame amministrativo e vizi procedurali del procedimento

La questione giuridica

Se la decisione della BCE adottata a seguito del riesame amministrativo ex articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 produca effetti retroattivi e possa sostituire la decisione iniziale con effetto ex tunc; se la mancata notificazione al rappresentante della banca, la pretesa assenza di rappresentanza nel riesame amministrativo e la dedotta violazione del diritto di essere sentita possano comportare l’illegittimità della decisione; e se la Corte possa esaminare, nel giudizio contro la decisione sostitutiva, questioni relative alla prima decisione e agli atti processuali collegati.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la decisione della BCE adottata all’esito del riesame amministrativo ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 non ha effetto retroattivo ex tunc: essa abroga la decisione iniziale ed è sostitutiva solo ex nunc, senza eliminare retroattivamente gli effetti già prodotti. Tuttavia, nel caso concreto, l’errore del Tribunale su tale punto non ha inciso sul dispositivo, poiché l’annullamento dell’azione era comunque giustificato da altre ragioni non validamente censurate; inoltre, le censure relative alla notificazione, alla rappresentanza e al diritto di essere sentita sono state respinte perché la banca aveva effettivamente ricevuto la decisione e non aveva dimostrato un nesso tra eventuali irregolarità procedurali e un esito diverso della decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 14, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 24, paragrafi 1, 5, 7, 8 e 11, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 468/2014
  • Articolo 80, regolamento (UE) n. 468/2014
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 1049/2001

Revoca dell’autorizzazione bancaria dopo riesame amministrativo della BCE

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione nel settore della vigilanza prudenziale bancaria, relativo alla revoca dell’autorizzazione di Trasta Komercbanka AS disposta dalla BCE ai sensi del regolamento SSM. La Corte è chiamata a verificare sia la portata dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013, sia vari vizi procedurali dedotti dalla banca nel procedimento di adozione della decisione sostitutiva.

Fatti e svolgimento del procedimento

Trasta Komercbanka, istituto di credito lettone, aveva ottenuto l’autorizzazione nel 1991 dall’autorità nazionale competente lettone. Nel 2016 la FCMC propose alla BCE la revoca dell’autorizzazione e la BCE adottò una prima decisione di revoca il 3 marzo 2016. Successivamente, a seguito della richiesta di riesame amministrativo, la BCE adottò il 11 luglio 2016 una nuova decisione che sostituì la prima. Parallelamente si svilupparono procedimenti giudiziari davanti al Tribunale e, in appello, alla Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1024/2013, specialmente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 14, paragrafo 5, e l’articolo 24, paragrafi 1, 5, 7, 8 e 11;
  • il regolamento (UE) n. 468/2014, articolo 80;
  • il regolamento (CE) n. 1049/2001, articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
  • l’articolo 263 TFUE e l’articolo 56 dello Statuto della Corte.

Motivi di appello

Trasta Komercbanka ha articolato tre motivi principali:

  • violazione del diritto a una rappresentanza effettiva nel procedimento che ha condotto alla decisione sostitutiva e mancata notificazione corretta della decisione;
  • violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, per non aver il Tribunale esaminato la legittimità della prima decisione;
  • violazione dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento SSM, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito alla decisione adottata dopo il riesame effetto retroattivo ex tunc.

Valutazione della Corte sulle censure procedurali

La Corte respinge innanzitutto varie parti del primo motivo per inammissibilità, osservando che alcune doglianze non sono sufficientemente precise o non presentano un collegamento chiaro con i passaggi della sentenza impugnata.

Quanto alla notificazione, la Corte rileva che la banca aveva effettivamente ricevuto la decisione, allegata a un’email del 13 luglio 2016, e che essa aveva potuto impugnarla nei termini. Perciò, anche ammettendo un’irregolarità nella notificazione, questa non aveva impedito alla ricorrente di conoscere la decisione in tempo utile né di contestarla in giudizio. La Corte precisa inoltre che la mancata notificazione non determina automaticamente l’inesistenza o la nullità dell’atto.

Sul diritto di essere sentita e sulla rappresentanza nel riesame amministrativo, la Corte conferma che la banca aveva potuto presentare osservazioni, chiedere accesso al fascicolo ed essere sentita davanti all’Administrative Board of Review. Inoltre, eventuali irregolarità procedurali avrebbero potuto condurre all’annullamento solo se fosse stato dimostrato che, in loro assenza, la decisione avrebbe potuto essere sostanzialmente diversa; tale prova non è stata fornita.

Legittimo affidamento e riferimento agli atti del precedente giudizio

Sul secondo motivo, la Corte conferma che il Tribunale ha legittimamente dichiarato inammissibile il rinvio generico alle osservazioni depositate nel precedente procedimento T‑247/16, poiché nel ricorso devono figurare gli elementi essenziali in fatto e in diritto. La Corte esclude anche che l’ordinanza di non luogo a statuire del 17 novembre 2021 potesse generare un legittimo affidamento circa la possibilità di far valere, nel nuovo giudizio, censure dirette contro la prima decisione come se fosse ancora in discussione.

Effetti temporali della decisione adottata dopo il riesame amministrativo

Sul terzo motivo, la Corte censura il Tribunale nella parte in cui aveva affermato che la decisione sostitutiva della BCE producesse effetti retroattivi ex tunc. Richiamando la propria giurisprudenza più recente, la Corte afferma che l’abrogazione della decisione iniziale e la sua sostituzione con una nuova decisione identica non equivale a un annullamento giurisdizionale e non comporta la rimozione retroattiva dell’atto dal sistema giuridico dell’Unione. La nuova decisione opera ex nunc: la decisione iniziale continua a produrre effetti fino alla notificazione della decisione sostitutiva.

Ragione del rigetto del ricorso

Nonostante l’errore del Tribunale sugli effetti temporali, la Corte ritiene che tale errore sia irrilevante ai fini del dispositivo. Il Tribunale aveva infatti fondato il rigetto dell’azione anche su altre ragioni autonome, in particolare sull’erroneità della premessa secondo cui l’ABR avrebbe ritenuto viziata la prima decisione per difetto di motivazione e sull’impossibilità per la banca di trarre vantaggio dalle censure riferite alla prima decisione nel nuovo giudizio. Poiché tali ragioni non sono state validamente contestate, il rigetto dell’azione resta confermato.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna Trasta Komercbanka AS a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della BCE; la Commissione europea sopporta le proprie spese in qualità di interveniente.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariaautorizzazione e revoca di bancheprocedimento amministrativo della bcericorso di annullamentotutela giurisdizionale effettiva

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