Corte di giustizia, Ordinanza C-49/25
Order of the Court of 22 May 2025. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-49/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di ammissione dell’impugnazione proposta da Puma SE contro un’ordinanza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che i motivi addotti non fossero formulati in modo sufficientemente preciso e concreto da mostrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure sulla motivazione, sulla protezione dei marchi molto rinomati e sull’omesso esame di una prova sono state considerate troppo generiche o attinenti all’apprezzamento probatorio, quindi non idonee a superare il filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto.
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se i motivi di impugnazione dedotti da Puma SE, relativi alla presunta violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché degli articoli 41 e 47 della Carta, fossero idonei a dimostrare che l’impugnazione sollevava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Nei ricorsi contro decisioni del Tribunale relativi a decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, l’impugnazione è ammessa a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo concreto e specifico che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere allegazioni generali sull’importanza della protezione dei marchi notori, su una presunta incompletezza della motivazione o su una contestazione dell’apprezzamento delle prove non sono sufficienti. In mancanza di tale dimostrazione, la domanda di ammissione è respinta e l’impugnazione non procede.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso a procedere
La Corte di giustizia, nella composizione competente a decidere sull’ammissibilità delle impugnazioni, è intervenuta su un ricorso proposto da Puma SE contro un’ordinanza del Tribunale relativa a una controversia di opposizione dinanzi all’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. Il procedimento riguarda il filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, applicabile alle impugnazioni avverso decisioni del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO.
Fatti e procedimento
Puma SE chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2024, Puma v EUIPO – Puma (puma acoustics), con la quale era stato respinto il suo ricorso contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° dicembre 2023, resa in un procedimento di opposizione tra Puma SE e Puma Srl. Prima di esaminare il merito dell’impugnazione, la Corte doveva verificare se il ricorso dovesse essere autorizzato a procedere.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l’esame dell’impugnazione all’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una specifica domanda di ammissione con tutte le informazioni necessarie;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che disciplina la decisione della Corte in forma di ordinanza motivata;
- l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea;
- gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Argomenti del ricorrente
Puma SE sosteneva che l’impugnazione sollevasse questioni di rilievo generale perché il Tribunale avrebbe:
- omesso una valutazione globale e completa dei fattori rilevanti per accertare il "collegamento" tra i segni, in contrasto con la giurisprudenza, in particolare Ferrero v OHIM;
- disatteso il principio, ricavato da Intel, secondo cui maggiore è la notorietà e distintività del marchio, più probabile è che il pubblico stabilisca un collegamento tra i segni, anche in presenza di forte dissimilarità dei prodotti;
- trascurato una prova essenziale, cioè un’indagine demoscopica GfK SE del 2018, con conseguente lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a essere sentito.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso per l’ammissione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi dell’impugnazione, l’errore di diritto dedotto, la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata e le ragioni specifiche per cui la questione supera l’interesse del singolo caso.
Quanto alla censura di motivazione incompleta, la Corte osserva che anche quando un difetto di motivazione può costituire errore di diritto, il ricorrente deve comunque spiegare perché quel vizio sollevi una questione di rilievo generale. Puma SE si è limitata a sostenere in termini generici che la vicenda avrebbe importanza per la protezione dei marchi fortemente rinomati, senza dimostrare concretamente l’esistenza e la rilevanza di una questione sistemica.
Quanto alla presunta deviazione dalla giurisprudenza Intel, la Corte ritiene che le affermazioni della ricorrente siano troppo generali. L’esposizione non chiarisce con precisione in che modo il Tribunale si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza richiamata né perché tale contrasto sarebbe idoneo a incidere sull’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.
Quanto alla contestazione dell’apprezzamento delle prove, la Corte ribadisce che, in linea di principio, una censura diretta contro la valutazione del materiale probatorio non è idonea, di per sé, a sollevare una questione significativa ai fini dell’articolo 58 bis. Puma SE non ha dimostrato l’esistenza di circostanze particolari tali da derogare a questo principio.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge la domanda di ammissione dell’impugnazione. Di conseguenza, l’impugnazione non è autorizzata a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che il filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO non si supera con allegazioni astratte o con la mera evocazione di principi giurisprudenziali o diritti fondamentali. È necessario dimostrare, con argomentazioni precise e circostanziate, che il ricorso pone una questione di diritto che travalica il caso concreto e incide davvero sull’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.
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