Corte di giustizia, Sentenza C-621/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 maggio 2025. — Luossavaara-Kiirunavaara AB contro Commissione europea. — Impugnazione – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione delle quote a titolo gratuito – Articolo 10 bis, paragrafo 1 – Nozione di “prodotti sostitutivi” – Misure nazionali di attuazione – Articolo 11, paragrafo 1 – Elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87 presentati alla Commissione europea dagli Stati membri – Decisione (UE) 2021/355 – Proposta dello Stato membro interessato in base alla quale un sottoimpianto che produce pellet di minerale di ferro è oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato – Decisione di rigetto – Determinazione dei parametri di riferimento da parte della Commissione – Obiettivo generale di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Insussistenza di obbligo di risultato – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione delle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea. — Causa C-621/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di LKAB contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto, da parte della Commissione, dell’inclusione della produzione di pellet di minerale di ferro nel parametro di riferimento per il minerale sinterizzato ai fini dell’assegnazione gratuita di quote ETS. La Corte chiarisce che l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 non impone alla Commissione un obbligo di risultato e che l’istituzione dispone di un ampio margine tecnico-discrezionale nella definizione dei benchmark. Conferma inoltre che la decisione era adeguatamente motivata e che non vi sono stati snaturamento delle prove né sostituzione della motivazione da parte del Tribunale.
Impugnazione respinta: la Commissione poteva escludere che i pellet di minerale di ferro rientrassero nel parametro di riferimento per il minerale sinterizzato ai fini dell’assegnazione gratuita di quote ETS.
La questione giuridica
Se, nell’ambito dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e del regolamento delegato 2019/331, i pellet di minerale di ferro debbano essere considerati "prodotti sostitutivi" del minerale sinterizzato ai fini dell’applicazione del medesimo parametro di riferimento; se la Commissione sia vincolata da un obbligo di risultato nell’elaborazione dei parametri di riferimento; se il Tribunale abbia sostituito la propria motivazione a quella della Commissione; se vi sia stato snaturamento di elementi di prova; se sia stato rispettato l’obbligo di esame diligente e imparziale; e se la decisione controversa sia sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, nell’elaborazione dei parametri di riferimento ex articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale e non è gravata da un obbligo di risultato: deve perseguire l’obiettivo di incentivare la riduzione delle emissioni "ove possibile", tenendo conto anche dei prodotti sostitutivi, delle tecniche alternative e degli altri obiettivi del sistema ETS, inclusa l’efficienza economica e la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In tale quadro, la Commissione poteva legittimamente ritenere che i pellet di minerale di ferro non fossero direttamente sostituibili al minerale sinterizzato e quindi escluderli dal relativo parametro di riferimento; inoltre, la decisione controversa era sufficientemente motivata e il Tribunale non ha commesso errori di diritto, né sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione, né snaturando gli elementi di prova, né ravvisando un difetto di istruttoria amministrativa.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 11 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Regolamento delegato (UE) 2019/331
- Decisione (UE) 2021/355
- Direttiva 2009/29/CE
- Decisione 2011/278/UE
Esclusione dei pellet di minerale di ferro dal parametro di riferimento per il minerale sinterizzato
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da LKAB contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione (UE) 2021/355 della Commissione in materia di misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote ETS. Il nucleo della controversia è se i pellet di minerale di ferro possano beneficiare del parametro di riferimento previsto per il minerale sinterizzato, in quanto "prodotti sostitutivi" ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.
Fatti e procedimento
LKAB, società mineraria svedese, gestisce tre impianti in Svezia inseriti nel sistema ETS. Nel 2019 la Svezia aveva proposto alla Commissione, nell’ambito delle misure nazionali di attuazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87, che taluni sottoimpianti relativi alla produzione di pellet di minerale di ferro fossero ricondotti al parametro di riferimento di prodotto per il minerale sinterizzato, invece che ai parametri di riferimento per calore e combustibili. La Commissione ha respinto tale proposta con la decisione controversa, richiamando il fatto che il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato è definito in modo specifico per la sinterizzazione e non include i pellet.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2003/87/CE, in specie gli articoli 1, 2, 10 bis, 10 ter e 11;
- la direttiva 2009/29/CE, soprattutto i considerando 24 e 25 sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- il regolamento delegato (UE) 2019/331, che disciplina i parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita;
- la decisione 2011/278/UE, richiamata come precedente quadro regolatorio;
- l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione.
Primo motivo di impugnazione: significato di "prodotti sostitutivi" e assenza di obbligo di risultato
La Corte respinge la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe interpretato in modo troppo restrittivo la nozione di "prodotti sostitutivi". La verifica della sostituibilità diretta tra pellet e minerale sinterizzato deve tenere conto delle caratteristiche, della composizione e del processo produttivo dei prodotti, e non solo della loro fungibilità in astratto.
La Corte conferma altresì che l’espressione "ove possibile" contenuta nell’articolo 10 bis, paragrafo 1, implica che la Commissione non sia tenuta a conseguire un risultato predeterminato in ogni caso. L’obiettivo di incentivare la riduzione delle emissioni va perseguito insieme ad altri obiettivi del sistema ETS, come l’efficienza economica, il mantenimento della concorrenza e la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Ampio potere discrezionale della Commissione nella determinazione dei benchmark
Ribadendo la propria giurisprudenza, la Corte afferma che la definizione dei parametri di riferimento comporta scelte tecniche ed economiche complesse, rispetto alle quali la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. In tale contesto, il sindacato del giudice dell’Unione è limitato alla verifica della manifesta inadeguatezza della misura. La Commissione poteva quindi ritenere legittimamente che i pellet di minerale di ferro non fossero direttamente sostituibili al minerale sinterizzato, anche alla luce delle differenze di composizione, di contenuto di ferro, di uso di coke e di processo produttivo, nonché del rischio di alterare l’equilibrio del benchmark esistente.
Richiamo al precedente ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
La Corte distingue la presente causa da quella decisa nella sentenza ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C‑80/16), in cui la sostituibilità era stata riconosciuta in un contesto specifico di acciaieria integrata con unità di produzione collegate. Nel caso LKAB, il contesto fattuale non era sovrapponibile, sicché la soluzione di quella pronuncia non poteva essere automaticamente trasposta.
Secondo e quarto motivo: motivazione del Tribunale e cura dell’istruttoria amministrativa
La Corte esclude che il Tribunale abbia sostituito la propria motivazione a quella della Commissione. Il Tribunale si è limitato a controllare la legittimità della decisione, valorizzando anche gli scambi intercorsi tra la Commissione e la Svezia, che facevano parte del contesto procedurale e spiegavano la posizione dell’istituzione.
La Corte conferma inoltre che la Commissione aveva sufficientemente esaminato gli aspetti pertinenti del caso: pur non risultando dalla decisione un’analisi dettagliata della sostituibilità, gli scambi con lo Stato membro mostrano che la questione era stata trattata nel procedimento amministrativo. Non vi è quindi violazione dell’obbligo di esame diligente e imparziale.
Terzo motivo: preteso snaturamento del parere peritale
Quanto al parere del sig. Kallo, la Corte ritiene che il Tribunale non ne abbia snaturato il contenuto. Pur riconoscendo che il passaggio tra diverse proporzioni di pellet e sinterizzato può essere agevole in talune acciaierie, il parere stesso indicava che modifiche rilevanti richiedono prove, adattamenti e, talvolta, un adeguamento della logistica interna. Il Tribunale poteva quindi utilizzarlo per escludere l’esistenza di una sostituibilità diretta nel caso concreto.
Quinto motivo: obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE
La Corte conferma che la motivazione della decisione controversa era sufficiente. La Commissione aveva spiegato che il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato è definito in modo specifico dal regolamento delegato 2019/331 e che l’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 prevede l’aggiornamento dei valori, non una modifica dell’interpretazione delle definizioni. In combinazione con il contesto normativo, tale motivazione consentiva a LKAB di comprendere le ragioni del rigetto e di difendersi utilmente in giudizio.
Dispositivo
Poiché tutti i motivi sono respinti, la Corte rigetta integralmente l’impugnazione. LKAB è condannata alle spese della Commissione; le spese del Regno di Svezia restano a carico di quest’ultimo.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- la nozione di "prodotti sostitutivi" in materia di benchmark ETS richiede una valutazione sostanziale e tecnica della sostituibilità diretta;
- la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nella definizione dei parametri di riferimento ex articolo 10 bis della direttiva 2003/87;
- l’obiettivo di riduzione delle emissioni va bilanciato con gli altri obiettivi del sistema ETS, compresa la tutela della concorrenza e la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni;
- l’obbligo di motivazione può risultare soddisfatto anche tenendo conto del contesto normativo e procedurale complessivo, non solo del testo della decisione.
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