Cassazione Penale, Sentenza n. 20459/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 24/03/2021 che aveva rigettato l'opposizione di D'Avanzo alla decisione dell'8/06/2020 di non concedere la remissione del debito per spese processuali e di mantenimento in carcere, motivata dalla presunta mancata regolarità della condotta carceraria. Il ricorrente contestava che l'unico episodio richiamato (introduzione di un telefonino in carcere nel 2017) fosse scarsamente significativo e forniva spiegazioni; deduceva inoltre che il suo comportamento complessivo in detenzione (ammissione alla semilibertà, riconoscimento di liberazione anticipata e fruizione di licenze) dimostrasse la positiva evoluzione della personalità e la regolarità della condotta.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Magistrato di sorveglianza secondo cui l'introduzione del cellulare nel 2017, pur disciplinare all'epoca, era comportamento idoneo a escludere la regolarità della condotta, anche in considerazione di precedenti rilevanti (latitanza nel 2008 e denuncia nel 2015). La Corte ha altresì sottolineato la distinzione tra i presupposti per la remissione del debito (che richiede regolare condotta diacronica durante la detenzione) e quelli per la liberazione condizionale (incentrati sulla evoluzione della personalità e sul ravvedimento), per cui l'ammissione successiva alla liberazione condizionale non invalida la valutazione negativa sul requisito della regolarità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiede che l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto, in istituto, regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nella eventuali attività lavorative o culturali
Fissa i presupposti per la remissione del debito: condizione economica sfavorevole e regolare condotta in carcere; la regolarità è valutata complessivamente e nel tempo
art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354
richiama la nozione di regolare condotta e del costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali
La norma delimita il contenuto della 'regolarità' comportamentale richiesta: può essere esclusa anche da un singolo illecito disciplinare se, per caratteristiche, tempo e modalità, appare incompatibile con la condotta complessiva
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
principio che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Base normativa per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021 e altri precedenti citati)
non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato
Conferma che la regolarità della condotta può essere esclusa anche per un singolo grave episodio disciplinare, purché la valutazione sia comparativa e diacronica
Massime di principio
- Per la remissione del debito è necessario dimostrare sia l'indigenza economica sia la regolarità della condotta in carcere valutata nel suo complesso e nel tempo
- Un singolo illecito disciplinare può pregiudicare la regolarità della condotta se, per gravità, modalità o tempi, risulta incompatibile con il comportamento complessivo
- La valutazione per la liberazione condizionale (focalizzata sul ravvedimento e sull'evoluzione della personalità) è distinta e autonoma rispetto alla valutazione richiesta per la remissione del debito
- Nelle impugnazioni occorre non solo fornire spiegazioni dell'episodio contestato, ma anche dimostrare l'insussistenza di una rilevanza comparativa rispetto alla condotta complessiva; la mera professione di buona fede può non essere sufficiente
- Se l'episodio contestato è remoto nel tempo può essere meno significativo, ma la sua rilevanza va valutata in rapporto ad altri fatti pregressi e alla gravità dell'illecito
- Per contrastare efficacemente un provvedimento negativo sulla remissione del debito è utile produrre documentazione che attesti un periodo prolungato e incontestabile di comportamento regolare e attività rieducative continuative
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