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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12600/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia di merito riguardava un rapporto bancario avente ad oggetto un contratto di conto corrente e un contratto di mutuo fondiario. La Corte d'appello di Firenze aveva ritenuto la domanda procedibile, ma poi l'aveva dichiarata inammissibile per indeterminatezza e incomprensibilità del suo oggetto e delle ragioni giuridiche, rilevando anche il difetto di specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, secondo la ricostruzione della Corte, plurime censure: mancanza di sottoscrizione della sentenza per essere sottoscritta solo dal presidente/estensore; erronea declaratoria di indeterminatezza della domanda; omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi; aspecificità insussistente dell’appello; mancanza di motivazione della sentenza. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via dirimente, che la ricorrente era un avvocato non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti e quindi privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte; ha inoltre osservato, per completezza, che il ricorso era comunque redatto senza rubricazione dei motivi e in modo non conforme ai requisiti di specificità dell’art. 366 c.p.c., cumulando in un unico motivo profili eterogenei e non chiaramente riconducibili ai motivi tassativi di ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione si fonda innanzitutto sul difetto di abilitazione della ricorrente al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, poiché iscritta all’albo ordinario ma non a quello speciale dei cassazionisti. In aggiunta, la Corte ha reputato il ricorso comunque inammissibile per difetto di specificità, perché privo di motivi rubricati e formulato in modo promiscuo, con cumulo di censure non separatamente individuabili e non immediatamente riconducibili ai tipi di vizio consentiti dall’art. 360 c.p.c. Non vi è stata resistenza dell’intimata, quindi non sono state liquidate spese in suo favore; la ricorrente è stata condannata a versare € 2.500 alla Cassa delle ammende e, inoltre, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve rispettare i canoni di specificità; la declaratoria di inammissibilità della domanda in appello è stata collegata anche alla non conformità ai requisiti dell'impugnazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per escludere la fondatezza delle censure che contrastavano con principi giurisprudenziali consolidati.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con rubrica, esposizione delle ragioni e chiara indicazione delle censure; il ricorso cumulativo e generico è inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza del collegio è sottoscritta dal presidente e dall'estensore; se il presidente cumula anche la funzione di estensore, è sufficiente la sua sola sottoscrizione.

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato per indicare che la ricorrente ha agito in giudizio di persona.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato come base procedimentale per la definizione camerale e per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte precisa che non vi era luogo a pronuncia su tale condanna per assenza di resistenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: le censure devono essere formulate in modo specifico, rubricato e chiaramente riconducibile ai motivi tassativi di cui all'art. 360 c.p.c.; la generica illustrazione di doglianze eterogenee comporta inammissibilità.
  • La tecnica redazionale del ricorso non può risolversi nel cumulo indistinto di più profili di censura in un unico motivo quando ciò impedisca di individuare separatamente le questioni prospettate e di ricondurle ai singoli vizi dedotti.
  • In cassazione la parte che si costituisce personalmente deve essere munita dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Quanto alla sottoscrizione della sentenza collegiale, se il presidente coincide con l'estensore la sottoscrizione del solo presidente è sufficiente e non integra vizio formale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al contributo unificato aggiuntivo, la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende quando ricorrano i presupposti normativi richiamati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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