Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21935/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio possessorio ex art. 1170 c.c. avente ad oggetto il preteso possesso di una servite0 di passaggio su un portoncino di accesso e sul piccolo vano di propriete0 altrui, necessari per raggiungere un appartamento. I resistenti in cassazione avevano dedotto che i ricorrenti avessero chiuso dalle28099interno, mediante un chiavistello preesistente, il portoncino che prima risultava liberamente apribile, costringendoli a chiedere ogni volta le28099apertura dalle28099interno e rendendo pif9 gravoso il passaggio. In primo grado il ricorso era stato rigettato, poi accolto in reclamo con ordine di rimozione del catenaccio; nel merito possessorio il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte de28099appello aveva confermato la tutela possessoria. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle28099art. 1170 c.c. per tardivite0/improcedibilite0 delle28099azione, sostenendo che la modifica lamentata era preesistente e che la domanda era stata proposta oltre le28099anno; 2) violazione delle28099art. 1170 c.c. sulle28099ordine di rimozione del chiavistello, che non sarebbe stato da loro apposto; 3) violazione delle28099art. 1170 c.c. per insussistenza di una turbativa possessoria in assenza di modifiche fisiche apprezzabili; 4) violazione delle28099art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiche9 la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e una di esse non era stata efficacemente censurata; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, chiarendo che la molestia possessoria puf2 consistere anche nella modifica del modo di esercizio del possesso, senza necessite0 di alterazioni fisiche della situazione di fatto, e che le28099ordine del giudice era volto a ripristinare la libera utilizzazione del passaggio, non necessariamente a eliminare materialmente il chiavistello; ha infine respinto il quarto motivo sulle spese, applicandosi correttamente il principio di soccombenza. Il ricorso e8 stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle28099ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso per cassazione. Ha affermato che: (i) le28099impugnazione non poteva essere accolta sul primo motivo perche9 la decisione di merito era sorretta da due autonome rationes decidendi, e la censura non scalfiva entrambe; (ii) la doglianza sulle28099ordine di rimozione del chiavistello era infondata, poiche9 il provvedimento mirava a rimuovere la turbativa e a ripristinare il passaggio libero, non necessariamente a eliminare le28099arnese in se9; (iii) la molestia possessoria era configurabile anche senza modifiche fisiche dei luoghi, essendo sufficiente una condotta che renda pif9 gravoso o disagevole le28099esercizio del possesso; (iv) correttamente erano state poste le spese a carico degli appellanti soccombenti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimite0 e al versamento delle28099ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    L'azione di manutenzione tutela il possesso anche contro molestie che rendano pif9 gravoso o disagevole l'esercizio della situazione possessoria; non occorre una mutazione fisica dei luoghi, essendo sufficiente una turbativa del modo di esercizio del possesso. Il termine annuale rileva quale limite all'azione, ma nel caso la censura sulla tardivite0 e8 stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, in presenza di autonoma ratio decidendi non efficacemente impugnata.

  • art. 703, comma 4, c.p.c.

    Richiamato quale base del giudizio di merito possessorio instaurato dopo il reclamo nel procedimento possessorio sommario.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; pertanto, a fronte del rigetto dell'appello, la condanna alle spese del grado e8 stata ritenuta corretta.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato solo per la difesa personale di una delle parti nel giudizio di legittimite0.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con controricorso e memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su pif9 rationes decidendi autonome e ciascuna e8 da sola idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione e8 inammissibile per difetto di interesse se non vengono efficacemente censurate tutte le rationes.
  • L'azione di manutenzione del possesso puf2 essere accolta anche in assenza di modifiche fisiche della cosa, essendo sufficiente una condotta che alteri in senso peggiorativo il modo di esercizio del possesso e ne renda pif9 gravoso o disagevole il godimento.
  • Integra molestia possessoria ogni comportamento che, senza spossessare il titolare, restringa concretamente o renda notevolmente pif9 difficoltoso l'esercizio del potere di fatto, anche se posto in essere mediante l'uso di un meccanismo preesistente ma prima non azionato in quel modo.
  • L'ordine giudiziale nel giudizio possessorio va interpretato in funzione ripristinatoria della situazione di fatto lesa, non con un formalismo centrato sul mero oggetto materiale utilizzato per la turbativa.
  • Il principio di soccombenza opera integralmente sulle spese di lite quando l'impugnazione viene respinta.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.