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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28776/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a una cartella esattoriale relativa, per un verso, a somme richieste per il Servizio Sanitario Nazionale e, per altro verso, a contributi agricoli dell'anno 1997. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per la parte relativa al Servizio Sanitario Nazionale e aveva comunque respinto l'opposizione ritenendo valida la notifica della cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. presso il domicilio fiscale non aggiornato, nonché non prescritto il credito previdenziale perché interrotto da raccomandate dell'ente previdenziale del 2002, 2005 e 2010. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di norme processuali per l'asserita invalidità della notifica della cartella; con il secondo ha censurato la ritenuta validità degli atti interruttivi della prescrizione, sostenendo che le raccomandate fossero prive di indicazione del credito, fossero mere sollecitazioni e fossero prodotte in fotocopia senza attestazione di conformità. Ha inoltre dedotto, con un ulteriore motivo, che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la translatio iudicii e fissare il termine per la riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente l'inammissibilità del secondo motivo, osservando che esso era formulato in modo astratto: i documenti asseritamente interruttivi non erano riportati nel loro contenuto, non erano prodotti in cassazione e non era indicata la loro collocazione tra le produzioni, con conseguente violazione degli oneri di specificazione e di produzione ex artt. 366 e 369 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che, per contestare documenti prodotti in fotocopia, la parte avrebbe dovuto indicare di averli tempestivamente disconosciuti ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., cosa non avvenuta. Ha poi respinto anche la doglianza sulla translatio iudicii, chiarendo che, una volta declinata la giurisdizione, non è necessario che il giudice indichi il termine per la riassunzione, poiché la disciplina è interamente regolata dall'art. 59, comma 2, L. 69/2009. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    è richiamato come modalità di notifica della cartella presso il domicilio fiscale non aggiornato; la Corte non ne discute la validità in astratto perché il motivo viene comunque travolto dall'inammissibilità complessiva del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte osserva che le censure non rispettano gli oneri di specificità e autosufficienza

  • art. 366 c.p.c.

    impone di indicare in ricorso gli atti, i documenti e i dati necessari al loro reperimento; la mancata trascrizione e localizzazione dei documenti rende la censura apodittica e inammissibile

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    la mancata produzione dei documenti richiamati nel ricorso comporta improcedibilità; la Corte afferma che il motivo è tale anche sotto questo profilo

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    richiamato per affermare che, nel processo civile, la parte avrebbe dovuto estrarre copia dei documenti dal fascicolo di merito; non si applica la regola del processo tributario sull'acquisizione del fascicolo di parte

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    la contestazione delle riproduzioni fotografiche o delle copie richiede specifico e tempestivo disconoscimento; in difetto, la censura sulla fotocopia è inammissibile

  • art. 59, comma 2, L. 69/2009

    se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali

    dopo la declinatoria di giurisdizione non occorre che il giudice rimetta le parti al giudice competente o assegni un termine per la riassunzione, perché il meccanismo di translatio è stabilito direttamente dalla legge

  • art. 50 c.p.c.

    la Corte segnala che la norma richiamata dalla sentenza d'appello era errata, ma ciò non incide sulla correttezza della soluzione finale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censura la valutazione di documenti, la parte deve riportarne il contenuto essenziale, indicarne la sede di produzione e depositarli ove necessario; una censura costruita in modo astratto viola gli artt. 366 e 369 c.p.c. ed è inammissibile o improcedibile.
  • La contestazione della valenza probatoria di copie o riproduzioni fotografiche richiede il tempestivo e specifico disconoscimento nei modi previsti dagli artt. 2712 e 2719 c.c.; in mancanza, non può essere utilmente dedotta in cassazione.
  • Quando il giudice declina la giurisdizione, la disciplina della riassunzione davanti al giudice indicato è integralmente dettata dall'art. 59, comma 2, L. 69/2009; non costituisce requisito necessario della pronuncia l'assegnazione di un termine o la formale remissione delle parti al giudice competente.
  • Se uno dei motivi di ricorso non viene validamente censurato, la decisione di merito si consolida per la sola persistenza di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRiscossioneContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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