Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per Cassazione la conferma della condanna per concorso in truffa: 1) deduce la nullità per violazione dell'art. 238-bis c.p. perché il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della sentenza irrevocabile n. 401/2015 del Tribunale di Pordenone, che lo aveva assolto per bancarotta sostenendo che non aveva compiuto le operazioni gestionali; 2) contesta l'errata valutazione dei fatti e delle prove sostenendo di non aver dato alcun contributo materiale o morale alla commissione del reato e che la responsabilità non può derivare solo dal ruolo di amministratore di diritto; 3) contesta la qualificazione giuridica come truffa, ritenendo che si tratti di mero inadempimento contrattuale o al più di insolvenza fraudolenta; 4) lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) censura la mancata motivazione della condanna al risarcimento del danno e al rimborso delle spese della parte civile, nonché la solidarietà della condanna senza proporzionalità; 6) chiede la sospensione delle esecuzioni ex art. 612 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono pedissequamente identici a quelli già proposti in appello e già motivatamente esaminati e respinti dalla corte di merito; pertanto mancano i requisiti di specificita' richiesti dall'art. 581 c.p.p. La Corte richiama consolidata giurisprudenza sul punto. Ha inoltre rilevato che l'istanza di sospensione ex art. 612 c.p.p. non puo' essere decisa in questa sede di decisione definitiva. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 300 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 238-bis cod. pen.
Il ricorrente ha invocato una nullita' per violazione di questa norma in relazione alla mancata valutazione di una sentenza favorevole prodotta in primo grado; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di tale doglianza perche' ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali (ripetizione dei motivi d'appello).
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che i motivi di cassazione devono esporre le ragioni di fatto e di diritto in modo specifico; la pedissequa riproduzione dei motivi d'appello non soddisfa il requisito di specificita' e rende il ricorso inammissibile.
art. 612 cod. proc. pen.
La richiesta di sospensione dell'esecuzione civile ex art. 612 e' stata ritenuta inammissibile in sede di decisione definitiva di questa Corte, essendo quella istanza non collocabile nella presente fase di giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Non si possono presentare in Cassazione motivi che si limitano a ripetere quelli gia' svolti in appello: il ricorso deve evidenziare in modo specifico e puntuale le ragioni di diritto o di fatto che giustificano la censura.
- Quando si invoca l'effetto di una sentenza precedente (es. assoluzione in altro giudizio), occorre spiegare chiaramente la rilevanza giuridica di quella pronuncia e dimostrare in quale modo la corte di merito l'abbia ignorata o valutata erroneamente, con riferimenti precisi agli atti.
- Le doglianze sulla valutazione probatoria devono essere formulate mostrando i passaggi logici in cui la corte di merito avrebbe travisato le prove; affermazioni generiche di innocenza o di mancato apporto al reato rischiano l'inammissibilita' per carenza di specificita'.
- Le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto (truffa vs inadempimento) vanno argomentate indicando norme, principi e, se possibile, contrasto giurisprudenziale, non con semplici affermazioni alternative di fatto.
- Le critiche sulla quantificazione o sulla solidarieta' del risarcimento e sulle spese civili richiedono una motivazione che dimostri l'errore della corte di merito o il vizio della motivazione; in Cassazione non tutte le questioni civili connesse sono sempre decidibili.
- Le istanze cautelari o di sospensione dell'esecuzione previste da norme processuali (es. art. 612 c.p.p.) devono essere prospettate nella sede e nella fase processuale appropriate: in Cassazione la possibilita' di ottenere tali provvedimenti e' limitata.
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