Cassazione Civile, Ordinanza n. 21201/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una ditta individuale su istanza di alcuni creditori, dopo il mancato reperimento dell’imprenditore nelle notifiche del ricorso e del decreto di convocazione. L’interessato aveva proposto reclamo deducendo, da un lato, la nullità della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza, per non corretta applicazione della disciplina speciale dell’art. 15 l. fall. e delle regole sulle notifiche agli irreperibili; dall’altro, la propria non assoggettabilità a fallimento per difetto dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 l. fall., sostenendo di aver prodotto documentazione contabile e fiscale idonea a provare la non fallibilità; infine, denunciava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l’accertamento d’ufficio dello stato di insolvenza. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo ritenendo regolare la notifica e insufficiente la prova sulla non fallibilità. Con il ricorso per cassazione, l’imprenditore ha reiterato tre censure: nullità della notifica, violazione dell’art. 1 l. fall. per erronea valutazione della prova documentale, e violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’asserito superamento dei limiti del devolutum quanto allo stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per motivazione apparente sulla prova dei requisiti di non fallibilità, e ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di interesse, poiché lo stato di insolvenza era già coperto da giudicato interno e la motivazione sul punto era stata resa solo ad abundantiam. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 l. fall.
La disciplina della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento è speciale e semplificata; esauriti i tentativi previsti, il deposito presso la casa comunale perfeziona la notifica senza necessità di applicare le regole ordinarie del codice di procedura civile. Non è richiesta una distinzione tra le ragioni dell’esito negativo della notifica presso la sede.
art. 18 l. fall.
Norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 6 l. fall.
Richiamato come oggetto dell’istanza di fallimento notificata al debitore.
art. 1 l. fall.
La prova dei requisiti di non fallibilità non è soggetta a rigidi formalismi documentali; il bilancio è canale privilegiato, ma possono essere utilizzate anche altre scritture e documenti idonei a ricostruire la dimensione economico-patrimoniale dell’impresa.
art. 143 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la procedura notificatoria; la Corte ne esclude la necessaria applicazione nella sequenza speciale dell’art. 15 l. fall.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come procedura alternativa rispetto a quella seguita; la Corte non accoglie la censura.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il capo sulla insolvenza era già coperto da giudicato interno e la pronuncia della corte territoriale era priva di autonoma valenza decisoria.
art. 2423 c.c.
Richiamato per ribadire la funzione del bilancio quale rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
art. 2220 c.c.
La Corte ammette, tra i documenti utili alla verifica della non fallibilità, anche la corrispondenza d’impresa conservata dall’imprenditore.
art. 33 l. fall.
La Corte osserva che, nel giudizio di reclamo, il giudice può verificare i dati prodotti dal debitore anche alla luce della relazione del curatore, ove già depositata.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento segue una disciplina speciale autonoma rispetto alle notifiche ordinarie del codice di procedura civile: dopo i tentativi previsti dalla legge fallimentare, il deposito dell’atto presso la casa comunale integra il perfezionamento della notifica, senza che rilevi la distinzione tra le cause dell’esito negativo presso la sede.
- Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità dell’imprenditore, non esiste un vincolo probatorio rigido né un onere limitato al deposito del bilancio: il giudice deve valutare in modo concreto tutta la documentazione contabile e fiscale idonea a ricostruire la dimensione dell’impresa, anche se formata da terzi o proveniente da diverse fonti aziendali.
- Il bilancio è il mezzo privilegiato per rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma la sua assenza non comporta di per sé l’impossibilità di dimostrare la non fallibilità, specie quando il soggetto non è tenuto al deposito dei bilanci.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice: in tal caso la sentenza è cassabile per vizio motivazionale.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando investe un capo già coperto da giudicato interno o una statuizione priva di autonoma valenza decisoria.
- Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento, il giudice può considerare anche gli atti e le risultanze del fascicolo fallimentare e della relazione del curatore, se già disponibili.
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