Cassazione Civile, Ordinanza n. 25412/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda origina da un mandato fiduciario con cui una società semplice aveva affidato a una fiduciaria la stipula, in nome proprio ma per conto della fiduciante, di una polizza assicurativa collegata a un portafoglio di azioni da non movimentare. Secondo la ricostruzione attorea, la componente finanziaria della polizza era stata gestita da una società estera, e successivamente, senza consenso della fiduciante, la polizza sarebbe stata vincolata a garanzia di una linea di credito concessa a un terzo, che avrebbe poi dirottato le somme ottenute verso un soggetto ritenuto beneficiario finale. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria solo contro la società di gestione della polizza e rigettata quella contro il beneficiario finale, nonché la domanda subordinata di indebito arricchimento. In appello la soccombente aveva censurato, da un lato, la motivazione del rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del beneficiario, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di spiegare le ragioni della ritenuta insussistenza, anche solo colposa, della partecipazione del convenuto all'illecito e avesse travisato il quadro istruttorio; dall'altro lato, aveva insistito sull'azione di arricchimento senza causa, deducendo l'erronea applicazione dei limiti di sussidiarietà dell'art. 2042 c.c. e del requisito dell'unicità del fatto causativo. In cassazione sono stati proposti otto motivi, tra cui vizi di motivazione apparente, omessa pronuncia sul profilo colposo, travisamento di prove e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.; la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata pronunciata perché la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta apparente e non rispettosa del minimo costituzionale, in quanto non indicava gli elementi probatori posti a fondamento del rigetto della responsabilità del beneficiario finale e ometteva di esaminare il profilo della colpa, limitandosi a escludere il dolo. Le censure sull'azione di arricchimento sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come fondamento dell'azione risarcitoria per fatto illecito; la Corte rileva che il giudice d'appello ha omesso di scrutinare il profilo colposo della condotta, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda.
art. 2041 c.c.
richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; i relativi motivi restano assorbiti dopo l'accoglimento delle censure sulla responsabilità aquiliana.
art. 2042 c.c.
invocato in ricorso con riguardo al principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento; la questione resta assorbita e non viene decisa nel merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
la Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza.
art. 112 c.p.c.
evocato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia sul profilo colposo; la Corte rileva in sostanza l'omesso esame di un segmento della domanda.
art. 116 c.p.c.
richiamato in ricorso per denunciare un preteso uso distorto del prudente apprezzamento delle prove; il motivo non è oggetto di autonoma decisione perché assorbito.
artt. 2730-2735 c.c.
richiamati in relazione al valore attribuito a dichiarazioni stragiudiziali della parte; la censura resta assorbita.
art. 2729 c.c.
invocato in via subordinata sulla prova presuntiva; la censura resta assorbita.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 366 c.p.c.
richiamato per escludere le eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso autosufficiente.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato in tema di doppia conforme e di ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360 c.p.c.
costituisce la base formale dei motivi di ricorso, articolati nei nn. 3, 4 e 5 a seconda delle censure.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non basta una mera insufficienza argomentativa.
- In presenza di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., il giudice di merito deve esaminare tutti i profili dell'elemento soggettivo allegati dalla parte, compreso quello colposo, quando la domanda non sia limitata al dolo.
- La motivazione non può arrestarsi a formule assertive o tautologiche: il giudice deve indicare gli elementi probatori che sorreggono il decisum, così da rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito.
- L'omesso esame di un segmento decisivo della domanda, o la sua trattazione solo apparente, integra vizio di legittimità denunciabile come nullità della sentenza.
- Le censure relative all'azione di arricchimento senza causa e ai limiti di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. restano assorbite quando la cassazione intervenga sul capo principale della responsabilità aquiliana, imponendo il rinnovo del giudizio di merito.
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