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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20995/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e altre imposte relativi all'anno d'imposta 2007, con i quali l'Ufficio aveva recuperato l'IVA ritenendo che le fatture fossero riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da un fornitore considerato soggetto interposto e privo di reale struttura operativa. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente circa la frode carosello e non dimostrata la mancata diligenza nei rapporti con il fornitore. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che la CTR avesse erroneamente svalutato gli accertamenti del PVC, attribuendo valore decisivo alle dichiarazioni della contribuente e al confronto con il listino Eurotax; insisteva che la sottofatturazione e la mancanza di struttura del fornitore fossero elementi presuntivi idonei a provare la partecipazione consapevole alla frode e a far sorgere un onere probatorio contrario in capo alla contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile la censura perché, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha osservato che le affermazioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza avevano natura valutativa e non godevano di fede privilegiata; pertanto erano liberamente apprezzabili dalla CTR, la quale aveva esaminato tutti gli elementi rilevanti, compreso il dato del prezzo di acquisto confrontato con l'Eurotax, escludendo la prova della consapevole partecipazione della contribuente alla frode. Quanto al controricorso della contribuente, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per mancato deposito della ricevuta di ritorno della notificazione a mezzo posta, richiesta a pena di validità/prova del perfezionamento della notifica.

Norme richiamate

  • art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia come norma violata; la Corte non ne offre una interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura richiedeva una rivalutazione dei fatti.

  • art. 21 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia come norma violata; la Corte non lo interpreta nel merito perché ritiene inammissibile la doglianza per impropria richiesta di riesame del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto spetta al giudice di merito, e non può essere sovvertita in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte distingue il valore fidefaciente del PVC: fede privilegiata solo per i fatti compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale e per le dichiarazioni a lui rese; le valutazioni e le attestazioni non percettive non hanno lo stesso valore.

  • art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte afferma che, sotto la veste della violazione di legge, il ricorso chiedeva una rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto principale o secondario decisivo.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'onere di notificare e depositare il controricorso nei modi prescritti, a pena di inammissibilità.

  • L. n. 890 del 1982, art. 4, commi 3 e 8

    La Corte richiama la regola per cui, nelle notificazioni postali, la prova del perfezionamento verso il destinatario è data dalla ricevuta di ritorno o dal duplicato in caso di smarrimento/distruzione.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto delle notificazioni a mezzo posta, quale base del perfezionamento della notificazione verso il destinatario.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito: l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito costituisce il termine obbligato del giudizio di sussunzione.
  • Il processo verbale di constatazione ha un diverso valore probatorio a seconda della natura delle circostanze annotate: fede privilegiata solo per i fatti percepiti direttamente dal verbalizzante, prova fino a querela di falso o elemento liberamente valutabile per il resto, secondo il contenuto e l'indicazione delle fonti.
  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della consapevole partecipazione del cessionario alla frode deve essere accertata dal giudice di merito sulla base dell'insieme degli elementi probatori; la mera esistenza di indici sospetti non consente di per sé alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • Quando la notificazione del controricorso è richiesta a pena di regolarità del contraddittorio, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta verso il destinatario richiede la ricevuta di ritorno o il duplicato postale in caso di smarrimento o distruzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProveAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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