Ordinanza n. 214/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione temporanea ex D.P.C.M. 28 marzo 2022, emesso dalla Questura di -OMISSIS-, associato alla pratica n. -OMISSIS-, notificato in data 9/1/2026 con il quale è stata respinta la domanda presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di protezione temporanea adottato dalla Questura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la domanda di protezione temporanea presentata ai sensi del D.P.C.M. 28 marzo 2022, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha riservato alla sede di merito ogni valutazione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha dedotto l'esigenza di tutela cautelare, ma dagli atti è emerso che egli aveva lasciato il territorio nazionale il 19 gennaio 2026; inoltre, non è stata provata la presenza in Italia della moglie, circostanza che risultava anzi smentita dal verbale della Questura del 13 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego. La decisione cautelare non definisce la questione della giurisdizione, che è stata espressamente riservata alla fase di merito. Il rigetto è fondato sull'insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare: l'allontanamento del ricorrente dall'Italia e l'assenza di prova, anzi la smentita documentale, della presenza della moglie in Italia impediscono di ravvisare il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.C.M. 28 marzo 2022
Costituisce il riferimento normativo dell'istanza di protezione temporanea oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha negato la sospensione per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere concessa solo in presenza del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a.; quando la situazione concreta e la documentazione acquisita non dimostrano un danno attuale e irreversibile, la domanda di sospensione deve essere respinta.
- Nella fase cautelare il giudice può riservare alla decisione di merito la valutazione sulla sussistenza della giurisdizione, decidendo intanto la domanda cautelare sulla base dell'insussistenza del periculum in mora.
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