Sentenza del 03/11/2020 n. 24296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 (omesso riconoscimento delle agevolazioni per l'abitazione principale per €1.232) a motivo del fatto che la moglie del ricorrente risultava anagraficamente residente a Milano con le figlie; il Comune sosteneva che l'agevolazione spetta solo se l'intero nucleo familiare dimora abitualmente nell'immobile (art. 8 d.lgs. 504/1992). Il ricorrente aveva prodotto dichiarazioni di terzi attestanti una frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto) e ha dedotto che, anche se la separazione legale è intervenuta successivamente, sussisteva già nel 2010 la separazione di fatto che legittima l'agevolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (motivi 3 e 4), cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando alla CTR Toscana in diversa composizione per valutare nuovamente le prove. La Corte ha stabilito: 1) l'art. 8 d.lgs. 504/1992 va interpretato alla luce della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e residenza della famiglia, ma tale presunzione può essere superata dalla prova di una "frattura del rapporto di convivenza" (separazione di fatto); 2) le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, pur non essendo testimonianze formali, possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari e, se caratterizzate da gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.), possono concorrere a formare convinzione o presunzioni; 3) la CTR aveva sbagliato a ritenere automaticamente esclusa l'agevolazione per il solo fatto che i coniugi vivessero in abitazioni diverse e aveva errato nel considerare prive di efficacia probatoria le dichiarazioni di terzi. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti. La decisione rimanda alla CTR la valutazione complessiva delle prove e la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 504/1992
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente
L'agevolazione per l'abitazione principale richiede la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; norma agevolativa di stretta interpretazione. Tuttavia la presunzione che la "casa coniugale" coincida con la residenza della famiglia può essere superata dalla prova della frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto).
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario si riferisce all'assunzione di testimonianze con le formalità processuali; non esclude l'utilizzo, come elementi indiziari, delle dichiarazioni rese in sede amministrativa da terzi e acquisite negli atti d'ufficio.
art. 144 c.c.
Richiama il concetto tradizionale di "residenza della famiglia" e la presunzione secondo cui la casa coniugale individua la residenza di tutti i componenti, salvo prova contraria della frattura del rapporto di convivenza.
art. 2729 c.c.
Le dichiarazioni extraprocessuali possono avere valore di indizio e, se caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, fondare presunzioni idonee a sostenere una decisione giudiziale.
art. 7 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato nel motivo rimasto in parte non deciso dalla CTR (omessa pronuncia), riguarda la motivazione del provvedimento sanzionatorio; nella fattispecie la Corte di Cassazione non ha risolto definitivamente la questione, ritenendola assorbita dopo l'accoglimento dei motivi principali.
art. 53 Cost.
Principio di capacità contributiva: le norme agevolative fiscali vanno interpretate restrittivamente in quanto deroghe al principio costituzionale.
Massime di principio
- Per riconoscere l'agevolazione per l'abitazione principale occorre verificare la dimora abituale non solo del contribuente ma anche dei suoi familiari; la regola generale presuppone la coincidenza con la casa coniugale.
- Se i coniugi vivono in abitazioni diverse, non si esclude automaticamente l'agevolazione: bisogna accertare se esisteva una "frattura del rapporto di convivenza" (separazione di fatto) che abbia disgregato il nucleo familiare.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa (anche se extraprocessuali) possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari e, se rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, possono fondare presunzioni utili a dimostrare la separazione di fatto.
- Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l'utilizzo di dichiarazioni raccolte in fase amministrativa; sia l'Amministrazione che il contribuente possono introdurre tali dichiarazioni in giudizio per sostenere le rispettive posizioni.
- Le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente: l'onere di provare la situazione fattuale che giustifica l'agevolazione (es. separazione di fatto) grava sul contribuente quando dall'amministrazione sia contestata la spettanza del beneficio.
- Se l'atto impositivo fonda la contestazione su fatti o motivazioni non espresse nell'avviso, la decisione può essere censurata: l'Amministrazione deve motivare adeguatamente l'accertamento e il giudice deve attenersi ai fatti contestati o valutare la rilevanza probatoria degli elementi allegati.
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