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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7263/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (un personal computer, una periferica per connessione, un cavo di alimentazione, un auricolare e una custodia per pc portatile). Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che, essendosi verificata l'omessa convalida del sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria per decorso del termine di 48 ore, il pubblico ministero non avrebbe potuto disporre autonomamente un nuovo sequestro e avrebbe dovuto invece ordinare la restituzione dei beni

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi: il motivo dedotto in cassazione non era stato sollevato nell'istanza di riesame; e, comunque, il motivo risultava manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale l'omessa convalida del sequestro di iniziativa non impedisce al pubblico ministero, durante le indagini preliminari, di disporre autonomamente un sequestro probatorio anche sugli stessi beni, purché il nuovo provvedimento sia esente dai vizi precedenti. In conseguenza l'appello è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Micciché

    Conferma che l'omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non esclude la possibilità per il pubblico ministero di disporre autonomamente un sequestro probatorio durante le indagini preliminari

  • Sez. 5, n. 709 del 09/02/1999, De Nardi

    Stabilisce che il principio del "ne bis in idem" non opera quando l'annullamento di un sequestro è dovuto a vizi puramente formali; il divieto opera solo se è intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporre il sequestro

  • Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019 (dep. 2020), Fattori

    Afferma che l'annullamento di un sequestro per vizi meramente formali non impedisce la reiterazione di un nuovo sequestro sugli stessi beni, purché il nuovo provvedimento sia privo dei vizi precedenti; non è necessario apportare nuovi elementi

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata con riferimento alla valutazione della colpa e alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o comunque non privi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Norma procedurale sul termine di 48 ore per la convalida del sequestro di iniziativa

    Il Collegio osserva che l'eventuale mancata convalida del sequestro di iniziativa nel termine previsto non ha, di per sé, il potere di impedire che il pubblico ministero disponga successivamente un sequestro autonomo durante le indagini preliminari

Massime di principio

  • In cassazione non sono esaminabili i motivi che non siano stati previamente dedotti nelle istanze di riesame o nelle fasi procedurali precedenti: i nuovi profili di censura possono determinare l'inammissibilità del ricorso
  • L'omessa convalida di un sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non esclude automaticamente la possibilità per il pubblico ministero di adottare un nuovo sequestro probatorio durante le indagini preliminari, purché il nuovo provvedimento sia privo dei vizi che avevano afflitto il precedente
  • La reiterazione del sequestro sugli stessi beni non integra il principio del "ne bis in idem" quando l'annullamento del primo provvedimento sia dovuto a vizi formali e non a una pronuncia definitiva sulla insufficienza delle condizioni per il sequestro
  • Per impugnare efficacemente un sequestro è necessario sollevare tempestivamente e nelle sedi opportune le censure rilevabili; omissioni procedurali nella fase di riesame possono precludere l'accoglimento delle stesse in cassazione
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati o che introducono nuovi motivi non antecedentemente dedotti corre il rischio di essere condannato alle spese e, ove ricorrano le condizioni, a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende)

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