Ordinanza n. 11593/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di inammissibilità prot. K -OMISSIS-AREA IV adottato dalla Prefettura di Piacenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per insussistenza del requisito della residenza legale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Piacenza ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, rilevando l’insussistenza del requisito della residenza legale sul territorio nazionale. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, indicando come competente il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, in ragione della sede dell’autorità che ha adottato l’atto e dell’ambito territoriale limitato degli effetti del provvedimento prefettizio.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha indicato come competente il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma. Il giudice ha applicato l’art. 13, comma 1, c.p.a., interpretato alla luce dell’ordinanza dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 2021: il criterio generale della sede dell’autorità emanante è sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell’atto si producono esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico. La decisione prefettizia di inammissibilità della domanda di cittadinanza, diversamente dal diniego sostanziale della cittadinanza, esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale, non incide sullo status dello straniero e non ha efficacia erga omnes o ultraregionale. Pertanto, la competenza spetta al TAR territorialmente competente in relazione alla sede della Prefettura di Piacenza. Il ricorso potrà essere riassunto dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Il TAR non ha esaminato l’istanza cautelare, dovendo decidere sulla competenza prima della domanda cautelare e non potendo provvedervi dopo aver dichiarato la propria incompetenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione
Il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto; esso è sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico.
art. 15, comma 2, c.p.a.
il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
Il giudice che si dichiara territorialmente incompetente non può esaminare l’istanza cautelare.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa può essere riassunta dinanzi al giudice amministrativo indicato come territorialmente competente.
ordinanza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 13 luglio 2021, n. 13
nel caso di specie (…) non si è al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità
L’inammissibilità prefettizia della domanda di cittadinanza ha natura procedimentale, non attribuisce né nega lo status di cittadino e non produce efficacia erga omnes o ultraregionale.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale ex art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell’autorità emanante costituisce la regola principale, ma cede a quello dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico.
- Il provvedimento prefettizio che dichiara inammissibile una domanda di concessione della cittadinanza per ragioni preliminari di regolarità della domanda esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale, non incide sullo status sostanziale dell’interessato e non ha efficacia erga omnes o ultraregionale; la relativa impugnazione appartiene quindi al TAR territorialmente competente in base alla sede della Prefettura emanante.
- Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, qualora dichiari la propria incompetenza ai sensi degli artt. 13 e 14 c.p.a., non può pronunciarsi sulla cautela.
- Dichiarata l’incompetenza territoriale, la controversia può essere riassunta dinanzi al TAR indicato come competente ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
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