Cassazione Civile, Ordinanza n. 29428/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da più proprietari di terreni per ottenere la rimozione di opere e condutture interrate realizzate sui loro fondi, tra cui linee elettriche, telefoniche e del gas, oltre ad altre opere come guardrail, cancello e muro. In primo grado la domanda era stata accolta e la società convenuta era stata condannata a rimuovere le opere. In appello la società ha ottenuto soltanto una parziale riforma, ma è rimasta confermata la condanna alla rimozione delle condutture elettriche, telefoniche e del gas. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che, quanto alle condutture elettriche, la legittimazione passiva spettasse all'ente erogatore del servizio elettrico, che aveva sostituito il precedente impianto a tralicci con il nuovo impianto interrato; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU, da cui emergeva che le linee elettriche attraversavano solo in minima parte il fondo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe confermato la rimozione anche delle condutture telefoniche e del gas senza prova che esse insistessero sui terreni dei proprietari. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio di diritto secondo cui l'utente del servizio elettrico è privo di legittimazione passiva rispetto all'azione del proprietario che contesti la servitù di elettrodotto e chieda la rimozione delle condutture installate sul fondo, poiché la servitù inerisce agli impianti di erogazione di proprietà dell'ente preposto al servizio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
viene richiamato per contestare la legittimazione passiva, ritenuta erroneamente attribuita alla società ricorrente
art. 360, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale evocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
è invocato per censurare l'asserita erronea ricognizione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
è invocato per censurare l'asserita erronea valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio
art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.
è il parametro di ricorso per la doglianza sulla nullità della sentenza e sul vizio di motivazione/valutazione del fatto
art. 2697 c.c.
è richiamato per censurare la conferma dell'ordine di rimozione in assenza di prova sull'effettiva incidenza delle condutture sui terreni dei resistenti
art. 380-bis c.p.c.
è menzionato per la proposta del relatore di decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di domanda di negatoria servitutis relativa a condutture elettriche interrate, la legittimazione passiva non spetta all'utente del servizio, ma all'ente titolare degli impianti di erogazione cui la servitù inerisce sul piano attivo.
- Quando la controversia riguarda la rimozione di condutture di servizio pubblico, la corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato è questione preliminare e decisiva; la sua errata attribuzione comporta la cassazione della decisione.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per difetto di legittimazione passiva, restano assorbite le ulteriori censure che investono la valutazione delle prove e l'onere probatorio.
- La sentenza di rinvio deve riesaminare la domanda applicando il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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