Sentenza n. 1478/2026 - Catania, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1607/2014 del T.A.R. Sicilia - Sezione di Catania, depositata il 03/06/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita parziale e inesatta esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1607/2014, quanto al pagamento del risarcimento e alla regolarizzazione contributiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Comune avesse dato esecuzione solo parziale al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1607/2014. In particolare, ha dedotto che la somma di € 40.029,78 corrisposta dal Comune fosse inferiore a quella dovuta, assumendo come parametro l'importo di € 53.008,27 indicato dall'Agenzia delle Entrate quale valore rilevante ai fini dell'imposta di registro. Ha inoltre lamentato la mancata regolarizzazione della posizione contributiva presso l'INPS per il periodo dal 21 settembre 1985 al 14 ottobre 1987, nonostante il riconoscimento giudiziale della restitutio in integrum giuridica, con nomina ora per allora e recupero dell'anzianità. Ha chiesto quindi il pagamento delle differenze, la regolarizzazione contributiva e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha contestato entrambe le pretese, affermando di avere integralmente adempiuto al giudicato mediante il pagamento concordato di € 40.029,78 e sostenendo che il risarcimento liquidato comprendesse anche il pregiudizio contributivo, sicché un ulteriore versamento all'INPS avrebbe prodotto una duplicazione risarcitoria. L'INPS si è costituito senza svolgere difese di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla pretesa economica, ha rilevato che la sentenza ottemperanda non aveva liquidato una somma predeterminata, ma aveva stabilito criteri di calcolo: il 50% delle somme che sarebbero state dovute o accantonate per emolumenti, TFR e contributi nel periodo indicato, oltre rivalutazione e interessi. Il Comune e il difensore del ricorrente avevano esaminato conteggi differenti e il legale del ricorrente aveva espressamente riconosciuto la correttezza dei conteggi comunali, poi recepiti nel riconoscimento del debito fuori bilancio e nel pagamento di € 40.029,78. Il Collegio ha comunque verificato autonomamente i conteggi, quantificando il dovuto in € 39.912,97, e ha concluso che il pagamento fosse integrale e persino leggermente superiore. Ha escluso che il valore di € 53.008,27 indicato dall'Agenzia delle Entrate per finalità fiscali potesse vincolare la determinazione del debito risarcitorio conforme al giudicato. Quanto alla regolarizzazione contributiva, il TAR ha distinto tra retrodatazione giuridica e retrodatazione economica: la prima consente il riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli effetti giuridici connessi; la seconda è esclusa in mancanza di effettiva prestazione lavorativa. La sentenza del 2014 aveva riconosciuto il danno patrimoniale per equivalente, includendo nel parametro di calcolo anche le somme corrispondenti ai contributi previdenziali, ma non aveva ordinato al Comune il versamento dei contributi all'INPS in forma specifica. Imporre tale versamento avrebbe determinato una duplicazione del ristoro per il medesimo pregiudizio e avrebbe oltrepassato i limiti oggettivi del giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per verificare la corretta e integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda di esecuzione del giudicato, definita dal TAR con il rigetto della pretesa di ulteriore adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato stabilisce soltanto criteri per la determinazione del credito e non liquida direttamente una somma, il giudice dell'ottemperanza può verificare i conteggi concretamente eseguiti dall'amministrazione alla luce dei parametri fissati nella sentenza.
- La qualificazione fiscale di un importo operata dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta di registro non costituisce, di per sé, criterio vincolante per la quantificazione del credito risarcitorio derivante da una sentenza; la misura del credito deve essere determinata applicando i criteri contenuti nel giudicato.
- Nelle ipotesi di ritardata assunzione nel pubblico impiego, la retrodatazione giuridica e quella economica restano distinte: la prima può comportare il riconoscimento dell'anzianità e degli effetti giuridici collegati, mentre la seconda non dà diritto alle retribuzioni relative a un periodo in cui non è stata resa la prestazione lavorativa.
- Se il giudicato ha liquidato per equivalente il danno derivante anche dalla mancata copertura contributiva, non può essere imposto in sede di ottemperanza un ulteriore versamento contributivo in forma specifica per il medesimo pregiudizio, poiché ciò determinerebbe una duplicazione risarcitoria e oltrepasserebbe i limiti oggettivi del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →