Sentenza n. 92/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione della nota n. M_D GMIL REG2021 0162363 datata 7 aprile 2021 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare, notificato in data 13.04.2021; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali al predetto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di avvio del procedimento di cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi sanitari, con contestuale collocamento in congedo nella categoria della riserva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale con cui gli era stato comunicato l'avvio del procedimento di cessazione dal servizio permanente, ai sensi degli artt. 905, comma 4, e 912 del d.lgs. n. 66/2010, con contestuale collocamento in congedo nella categoria della riserva. Con un unico motivo ha dedotto eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà. Il Ministero della Difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che la comunicazione di avvio non produceva una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del destinatario. Il ricorrente ha inoltre rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La nota impugnata è una comunicazione di avvio del procedimento e, in quanto tale, è priva di autonoma lesività: non costituisce il provvedimento conclusivo di cessazione dal servizio né determina una lesione immediata e attuale della posizione del destinatario. Di conseguenza, il giudice non ha esaminato nel merito le censure di eccesso di potere, travisamento, illogicità e contraddittorietà. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 905, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è richiamata nella comunicazione ministeriale quale base normativa del procedimento di cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi sanitari.
art. 912 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è richiamata nella comunicazione ministeriale quale ulteriore base normativa del procedimento di cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo nella categoria della riserva.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo, quando non contiene una determinazione conclusiva né produce una lesione concreta e attuale, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse; le eventuali censure devono essere dedotte contro il provvedimento conclusivo, salvo che la comunicazione abbia un'autonoma portata lesiva.
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