Sentenza n. 464/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del decreto n°43958 del 04.11.2024 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (all.1), nella parte in cui dispone che 1. Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, la Sig.ra Eva Serena, nata il 03/01/1979 a Magliano Sabina (RI) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 02/07/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 11840 del 06 maggio 2022, come citata in premessa, è rigettata.”, - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo spagnolo per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2013/55/UE, del titolo denominato "Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", conseguito presso un'università spagnola. Il Ministero ha rigettato l'istanza ritenendo che il titolo non consentisse l'accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti per il riconoscimento in Italia; ha inoltre rilevato differenze quantitative e qualitative tra il percorso estero e il percorso italiano disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi, tra cui difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata considerazione della formazione e dell'esperienza complessivamente acquisite e omessa valutazione della possibilità di imporre misure compensative. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha chiarito che, in assenza dei presupposti per l'applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE, trovano comunque rilievo le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE. L'amministrazione deve quindi considerare l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti dell'interessata e confrontare concretamente le competenze possedute con quelle richieste dalla disciplina nazionale. Sebbene il diritto dell'Unione non imponga di riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, tale titolo può essere valutato nell'ambito della comparazione. Il Ministero ha invece fondato il diniego su rilievi generali e formali, senza esaminare adeguatamente le conoscenze, abilità, competenze, laboratori e tirocinio documentati, né considerare misure compensative idonee a colmare eventuali differenze formative. L'assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta, potendo l'amministrazione imporre attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che il medesimo titolo estero era stato ritenuto idoneo ai fini dell'ammissione ai percorsi speciali previsti dal D.L. 71/2024, dal D.I. 77/2025, con conseguente necessità di motivare perché non potessero essere adottate misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
"fissa le regole con cui uno Stato membro ... riconosce ... le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri"
Il riconoscimento presuppone, in via ordinaria, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine consenta al titolare di esercitarvi la medesima professione.
Direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale disciplina modificativa della direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 1 d.lgs. 206/2007
È indicato come disposizione nazionale corrispondente all'art. 1 della direttiva 2005/36/CE.
Art. 3 d.lgs. 206/2007
È indicato come disposizione nazionale corrispondente all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE, quanto agli effetti del riconoscimento.
Art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e impone, nei casi estranei all'ambito della direttiva 2005/36/CE, una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza pertinenti.
Art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e, nei casi estranei all'ambito della direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa delle competenze rilevanti per l'accesso alla professione.
D.M. 30 settembre 2011
Disciplina il percorso italiano di specializzazione per le attività di sostegno, utilizzato dall'amministrazione come parametro di comparazione.
Art. 7, commi 1 e 2, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede percorsi di specializzazione per chi ha seguito all'estero un percorso formativo sul sostegno e abbia presentato istanza di riconoscimento i cui termini siano scaduti, previa rinuncia alla domanda.
Art. 7, comma 3, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106
Rimette a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità dei percorsi formativi esteri.
D.I. 24 aprile 2025, n. 77
Stabilisce i criteri di ammissibilità e i requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all'estero e prevede percorsi compensativi con crediti formativi, tirocinio ed esame finale.
Art. 3 D.I. 24 aprile 2025, n. 77
Prevede il conseguimento di 48 o 36 crediti formativi, secondo l'esperienza maturata in Italia, rispetto ai 60 crediti del percorso ordinario.
Art. 4 D.I. 24 aprile 2025, n. 77
"presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine ... un percorso formativo ... con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU"
Individua i requisiti di ammissione ai percorsi compensativi per chi abbia svolto all'estero una formazione sul sostegno.
Art. 7, comma 1, D.M. 30 settembre 2011
È richiamato quale disposizione che richiede 60 crediti formativi per il titolo ordinario di specializzazione sul sostegno.
L. 517/1977
È richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe con competenze didattiche e psico-pedagogiche aggiuntive.
Massime di principio
- Quando una qualifica o un titolo estero non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, l'amministrazione dello Stato ospitante deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti dell'interessato, comparandoli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dalla disciplina nazionale.
- L'assenza di un titolo abilitativo o il mancato riconoscimento del titolo nello Stato d'origine impediscono di imporre automaticamente il riconoscimento, ma non consentono di escludere in via preconcetta il titolo dalla valutazione comparativa richiesta dal diritto dell'Unione.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione estera deve essere sorretto da un'istruttoria concreta e da una motivazione individualizzata sulle competenze effettivamente possedute; il mero richiamo a differenze terminologiche, formali o astratte tra i percorsi formativi non è sufficiente.
- Quando dalla comparazione emergono corrispondenze parziali o differenze nella formazione, l'amministrazione deve valutare la possibilità di prescrivere misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, prima di negare il riconoscimento.
- L'amministrazione deve spiegare specificamente perché eventuali misure compensative non siano idonee a colmare le differenze formative, soprattutto quando lo stesso percorso estero sia stato ritenuto sufficientemente qualificato per l'ammissione a percorsi pubblici di integrazione o completamento della formazione.
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