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Circolare

Circolare numero 173 del 22-12-2014

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FEDERAZIENDE (Confederazione delle Piccole e Medie Imprese) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIENDE per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. Vengono descritte le modalità di acquisizione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia per l’INPS, le regole in materia di protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le condizioni di recesso o rinnovo. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili e la sede dell’associazione firmataria.

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIENDE per disciplinare la riscossione, insieme ai contributi previdenziali obbligatori, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti. Il documento chiarisce modalità operative, gestione delle deleghe, costi, responsabilità delle parti, tutela dei dati personali, durata dell’accordo e adempimenti contabili.

Ambito e finalità della convenzione

La convenzione, stipulata il 28 novembre 2014 e approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti a favore della FEDERAZIENDE (Confederazione delle Piccole e Medie Imprese).

Modalità di riscossione del contributo associativo

L’INPS procede alla riscossione del contributo associativo congiuntamente ai contributi obbligatori, con le modalità e la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni.

Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti vengono evidenziati:

  • l’ammontare del contributo associativo;
  • l’associazione destinataria del contributo.

I relativi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e, pertanto, non fa sorgere in capo all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione del contributo, sulla base delle deleghe ricevute;
  • i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.

La Direzione Centrale rilascia ricevuta della trasmissione e rende disponibili i flussi alle strutture territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.

L’INPS non assume responsabilità quando flussi telematici o deleghe non trovino riscontro nei propri archivi.

Revoca della delega

Le parti ribadiscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione. Le comunicazioni relative a tale rapporto devono quindi essere indirizzate all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi per artigiani e commercianti, aggiornati per il 2014 con determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014 sulla base della contabilità analitica 2013, sono i seguenti:

  • € 2,20 per gestione deleghe sindacali, emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali;
  • € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe sindacali;
  • € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.

La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Sono inoltre a carico dell’associazione tutti gli ulteriori oneri, anche fiscali, inerenti la convenzione.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e controversie

La convenzione prevede una forte clausola di esonero di responsabilità per l’INPS. In particolare, l’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche con riferimento a pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione eventualmente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’associazione stipulante si impegna inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, sulla base di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora:

  • sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sorgano contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • l’associazione perda i requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione;
  • intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

Resta inoltre salva la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC.

In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, esercitabile con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione a supporto quando richiesta.

Istruzioni contabili e indicazioni finali

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con FEDERAZIENDE sono demandati direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

La sede di FEDERAZIENDE è indicata in Carmiano (LE), via Firenze n. 53.

Punti principali

Oggetto della convenzione e finalità

In data 28 novembre 2014 INPS e FEDERAZIENDE hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene a cura dell’INPS, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Sull’avviso di pagamento sono evidenziati l’importo del contributo associativo e l’associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e Comunicazione bidirezionale – Modelli F24. La riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo e non comporta per INPS obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe

L’associazione sindacale trasmette all’INPS, Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso. Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe per associazioni sindacali distinte, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale rende disponibili i flussi alle strutture territoriali per la convalida delle singole deleghe. L’INPS non risponde delle eventuali difformità tra flussi/deleghe e dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; quindi le comunicazioni relative al rapporto devono essere rivolte all’associazione competente. Se la revoca della delega viene comunicata direttamente all’INPS dall’associato, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.

Costi e oneri

I costi del servizio, aggiornati per il 2014 con determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sono pari a: € 2,20 per gestione deleghe sindacali, emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni; € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe; € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, incluso quello fiscale, connesso alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche con riguardo a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengano norme che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto con almeno 90 giorni di anticipo mediante raccomandata A/R o PEC; in assenza di richiesta la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto se richiesta.

Istruzioni contabili e sede dell’associazione

Gli adempimenti relativi alla gestione e alla definizione dei rapporti finanziari con FEDERAZIENDE sono curati direttamente dalla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La sede di FEDERAZIENDE è indicata in Carmiano (LE), via Firenze n. 53.

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