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Circolare

Circolare numero 174 del 22-12-2014

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla C.E.S.A.L.P. (Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 28 novembre 2014 tra INPS e C.E.S.A.L.P. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute da artigiani e commercianti. Vengono descritte le modalità di acquisizione e revoca delle deleghe, la gestione dei flussi telematici, i costi del servizio e le clausole di salvaguardia, oltre alla durata della convenzione, alle modalità di rinnovo e recesso e agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra la convenzione stipulata il 28 novembre 2014 tra INPS e C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti. L’accordo disciplina modalità operative, gestione delle deleghe, costi del servizio, responsabilità delle parti, tutela dei dati personali, durata e recesso.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311 e prevede che l’INPS riscuota il contributo associativo insieme ai contributi obbligatori, con le modalità e la periodicità di cui all’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati l’ammontare del contributo associativo e l’associazione destinataria. Le stesse informazioni sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24

La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e, pertanto, l’INPS è escluso da qualsiasi obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, è richiesta la riscossione del contributo;
  • i nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio dell’anno in corso.

L’INPS rilascia ricevuta dei flussi ricevuti. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile il contenuto dei flussi alle strutture territoriali competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna delega viene considerata ai fini della riscossione. L’Istituto non assume responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega e rapporti tra associato e associazione

Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; ne consegue che ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, aggiornati per l’anno 2014 con determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sono i seguenti:

  • € 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni;
  • € 1,99 per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.

La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano comunque a carico dell’associazione le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari;
  • in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
  • quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’Istituto.

L’Istituto si riserva anche la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.

È inoltre prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.

Aspetti organizzativi e sede dell’associazione

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la C.E.S.A.L.P. sono curati direttamente dalla Sede centrale INPS – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

La circolare indica infine la sede della C.E.S.A.L.P. in Roma, via Tiburtina n. 603/B.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti in favore della C.E.S.A.L.P., ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. L’INPS riscuote il contributo associativo congiuntamente ai contributi obbligatori, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Nell’avviso di pagamento sono indicati l’importo del contributo e l’associazione destinataria; le informazioni sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per cui l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe e delle revoche

L’associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi dei soggetti che abbiano revocato la delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio dell’anno in corso. Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a diverse associazioni sindacali per lo stesso soggetto, nessuna delega viene considerata ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. L’Istituto non assume responsabilità se flussi o deleghe non coincidono con i dati presenti nei propri archivi. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, procede alla sua acquisizione.

Rapporto associativo e competenza nelle comunicazioni

È precisato che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione, per cui ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’associazione competente. Le eventuali controversie sul valido rilascio della delega restano in capo all’associazione, che in caso di soccombenza deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Costi del servizio e loro aggiornamento

I costi del servizio, attualizzati per l’anno 2014 con determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sono fissati in: € 2,20 per gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni; € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe sindacali; € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche gli eventuali oneri fiscali e ogni altro onere connesso alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, promosso da creditori dell’associazione o di strutture associate, anche se in corso o già eseguito alla data di stipula. In caso di controversie giudiziarie inerenti i rapporti tra associati e associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o se l’associazione perde i requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.

Indicazioni organizzative e sede dell’associazione

Gli adempimenti relativi alla gestione e definizione dei rapporti finanziari con la C.E.S.A.L.P. sono curati direttamente dalla Sede centrale INPS, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. È inoltre indicata la sede della C.E.S.A.L.P. in Roma, via Tiburtina n. 603/B.

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