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Circolare

Circolare numero 172 del 22-12-2014

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FedImprese dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FedImprese per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. Vengono descritte le modalità operative di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e responsabilità, le disposizioni in materia di privacy, la durata della convenzione e le istruzioni contabili interne.

Convenzione INPS-FedImprese per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-FedImprese per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 26 novembre 2014 tra INPS e FedImprese, approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, avente ad oggetto la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento illustra l’operatività del servizio, la gestione delle deleghe, i costi, le clausole di tutela dell’Istituto, la protezione dei dati personali e la durata del rapporto convenzionale.

Modalità di riscossione

L’INPS provvede alla riscossione del contributo associativo a favore delle Associazioni che risultino in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia:

  • l’ammontare del contributo associativo;
  • l’Associazione destinataria.

Tali informazioni sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo; pertanto, per l’INPS resta escluso ogni obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.

Gestione delle deleghe alla riscossione

Per l’attivazione della riscossione, l’Associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che rilascia ricevuta, i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, è richiesta la riscossione del contributo;
  • i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.

In caso di pervenute due o più deleghe, nello stesso anno, a favore di due o più Associazioni sindacali distinte, l’INPS non considera alcuna delega ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici mette a disposizione delle strutture territoriali competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché queste procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Le parti ribadiscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti sono stati attualizzati per il 2014 con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013.

Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:

  • € 2,20 per gestione deleghe sindacali, emissione F24 con code line corretta e riversamento alle Associazioni sindacali;
  • € 1,99 per gestione revoca e annullamento deleghe sindacali;
  • € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; successivamente a tale comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’Associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una ampia clausola di salvaguardia a tutela dell’INPS. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione stipulante si impegna anche, nelle controversie giudiziarie relative o connesse ai rapporti tra associati e Associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
  • per perdita dei requisiti di legge dell’Associazione;
  • qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS imputabili all’Associazione.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015.

La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite:

  • lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • oppure posta elettronica certificata (PEC).

In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R oppure PEC.

L’Associazione si obbliga a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.

È inoltre indicata la sede di FedImprese in Guagnano (LE), via Sindaco Memmo n. 8.

Istruzioni contabili

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con FedImprese sono affidati direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Punti principali

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo per le Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’avviso di pagamento evidenzia l’importo del contributo e l’Associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non trasforma il contributo in un obbligo, restando esclusa ogni riscossione coattiva da parte dell’INPS.

Gestione delle deleghe

L’Associazione sindacale trasmette all’INPS, in via telematica e con ricevuta di presa in carico, i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega alle scadenze del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio dell’anno in corso. Se per uno stesso soggetto pervengono due o più deleghe riferite a Associazioni diverse, l’INPS non considera nessuna delega ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe, mentre l’Istituto non assume responsabilità per eventuali difformità rispetto ai propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione, quindi ogni comunicazione sul rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati per il 2014 con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sono pari a 2,20 euro per gestione deleghe sindacali, emissione F24 con code line corretta e riversamento alle Associazioni; 1,99 euro per gestione revoca e annullamento deleghe; 0,17 euro per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale. Ogni variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e consente all’Associazione di recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’Associazione anche gli altri oneri, compresi quelli fiscali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto con raccomandata A/R o PEC almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È prevista per entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto richiesta.

Istruzioni contabili

La gestione dei rapporti finanziari con FedImprese è affidata direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. È inoltre indicata la sede di FedImprese in Guagnano (LE), via Sindaco Memmo n. 8.

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