Cassazione Penale, Sentenza n. 32632/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestavano in particolare l'affermazione della penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) attribuita ad entrambi i fratelli sulla base della loro presunta qualità di "amministratori di fatto" della Surmarr-Horeca s.p.a.. Antonio Turino deduceva violazione dell'art. 2639 c.c. e carenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando che la qualificazione di amministratore di fatto era stata fondata solo su rapporti di parentela e su presenze episodiche (es. partecipazione ad un incontro) senza prove di esercizio continuativo e significativo dei poteri gestionali. Salvatore Turino contestava la mancata motivazione sul rigetto delle censure, la commistione delle posizioni personali con quelle del fratello, la mancanza del dolo e l'erronea applicazione dell'aggravante e del diniego delle attenuanti; in aggiunta, segnalava che la mancata corresponsione del prezzo della cessione alla società rumena poteva essere spiegata dal sequestro della merce da parte delle autorità sanitarie, e non da una distrazione dolosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi nella parte centrale: ha concluso che la Corte di appello ha attribuito ingiustificatamente ad Antonio Turino la qualifica di amministratore di fatto sulla base di elementi episodici, di rapporti parentali e della sola presenza a incontri, senza accertare un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore; pertanto l'accertamento della responsabilità penale di Antonio per il capo A non è stato adeguatamente motivato. Analogamente, ha ritenuto non sufficientemente motivata l'attribuzione a Salvatore Turino della qualità di amministratore di fatto nel periodo successivo alla cessazione dalla carica di diritto e ha censurato la mancata risposta della Corte di appello alla deduzione difensiva secondo cui il mancato pagamento del corrispettivo poteva derivare dal sequestro della merce (fatto idoneo a incidere sull'elemento oggettivo del reato). La Corte ha quindi accolto i ricorsi "nella parte in cui essi si duolevano dell'affermazione della loro penale responsabilità" (ossia ha annullato le pronunce che affermavano la responsabilità per il capo A nei confronti dei ricorrenti). È stata dichiarata inammissibile la questione nuova di Salvatore ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Non risultano nel testo fornito altre modifiche alle statuizioni civili o alle parti della sentenza non specificamente annullate; le altre doglianze sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto; la Corte osserva che non può ricavarsi tale qualifica da mere relazioni di parentela o da episodi isolati.
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Citato per estendere gli effetti dell'accoglimento del ricorso di un coimputato all'altro quando la loro responsabilità sia stata trattata congiuntamente; la Corte lo applica nel delineare gli effetti dell'accoglimento del ricorso di Antonio su Salvatore ove pertinente.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sul principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ricorda che l'eccezione di violazione del principio non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non dedotta nel grado precedente.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento all'inammissibilità delle censure nuove in sede di legittimità; usato per dichiarare inammissibile la questione nuova prospettata da Salvatore ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
art. 219 r.d. n. 267 del 1942
Norma sull'aggravante per alcune condotte fallimentari; il ricorrente contestava la sua applicazione e la Corte valuta criticamente la motivazione del giudice di merito sull'aggravante.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede elementi che dimostrino un esercizio continuativo e significativo, non meri episodi o rapporti di parentela; la presenza a singoli incontri è insufficiente.
- La motivazione della corte di merito deve confrontarsi esplicitamente con le censure dell'imputato e rispondere ai rilievi difensivi che prospettano spiegazioni alternative dei fatti rilevanti (es. sequestro della merce quale causa del mancato pagamento).
- Non è ammesso introdurre in Cassazione questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio (art. 606 c.p.p.); le eccezioni sulla violazione del principio di correlazione devono essere sollevate già nei gradi precedenti.
- La sussunzione di responsabilità penale a carico di più soggetti non può basarsi su generalizzazioni o su una commistione delle posizioni processuali: il giudice deve motivare specificamente la partecipazione e il dolo di ciascun imputato.
- Se il mancato pagamento di una cessione può trovare spiegazione in eventi esterni (sequestro, impossibilità di consegna), il giudice deve valutare e motivare l'incidenza di tali fatti sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta.
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