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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32632/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestavano in particolare l'affermazione della penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) attribuita ad entrambi i fratelli sulla base della loro presunta qualità di "amministratori di fatto" della Surmarr-Horeca s.p.a.. Antonio Turino deduceva violazione dell'art. 2639 c.c. e carenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando che la qualificazione di amministratore di fatto era stata fondata solo su rapporti di parentela e su presenze episodiche (es. partecipazione ad un incontro) senza prove di esercizio continuativo e significativo dei poteri gestionali. Salvatore Turino contestava la mancata motivazione sul rigetto delle censure, la commistione delle posizioni personali con quelle del fratello, la mancanza del dolo e l'erronea applicazione dell'aggravante e del diniego delle attenuanti; in aggiunta, segnalava che la mancata corresponsione del prezzo della cessione alla società rumena poteva essere spiegata dal sequestro della merce da parte delle autorità sanitarie, e non da una distrazione dolosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi nella parte centrale: ha concluso che la Corte di appello ha attribuito ingiustificatamente ad Antonio Turino la qualifica di amministratore di fatto sulla base di elementi episodici, di rapporti parentali e della sola presenza a incontri, senza accertare un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore; pertanto l'accertamento della responsabilità penale di Antonio per il capo A non è stato adeguatamente motivato. Analogamente, ha ritenuto non sufficientemente motivata l'attribuzione a Salvatore Turino della qualità di amministratore di fatto nel periodo successivo alla cessazione dalla carica di diritto e ha censurato la mancata risposta della Corte di appello alla deduzione difensiva secondo cui il mancato pagamento del corrispettivo poteva derivare dal sequestro della merce (fatto idoneo a incidere sull'elemento oggettivo del reato). La Corte ha quindi accolto i ricorsi "nella parte in cui essi si duolevano dell'affermazione della loro penale responsabilità" (ossia ha annullato le pronunce che affermavano la responsabilità per il capo A nei confronti dei ricorrenti). È stata dichiarata inammissibile la questione nuova di Salvatore ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Non risultano nel testo fornito altre modifiche alle statuizioni civili o alle parti della sentenza non specificamente annullate; le altre doglianze sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto; la Corte osserva che non può ricavarsi tale qualifica da mere relazioni di parentela o da episodi isolati.

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato per estendere gli effetti dell'accoglimento del ricorso di un coimputato all'altro quando la loro responsabilità sia stata trattata congiuntamente; la Corte lo applica nel delineare gli effetti dell'accoglimento del ricorso di Antonio su Salvatore ove pertinente.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sul principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ricorda che l'eccezione di violazione del principio non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non dedotta nel grado precedente.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento all'inammissibilità delle censure nuove in sede di legittimità; usato per dichiarare inammissibile la questione nuova prospettata da Salvatore ai sensi dell'art. 521 c.p.p.

  • art. 219 r.d. n. 267 del 1942

    Norma sull'aggravante per alcune condotte fallimentari; il ricorrente contestava la sua applicazione e la Corte valuta criticamente la motivazione del giudice di merito sull'aggravante.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede elementi che dimostrino un esercizio continuativo e significativo, non meri episodi o rapporti di parentela; la presenza a singoli incontri è insufficiente.
  • La motivazione della corte di merito deve confrontarsi esplicitamente con le censure dell'imputato e rispondere ai rilievi difensivi che prospettano spiegazioni alternative dei fatti rilevanti (es. sequestro della merce quale causa del mancato pagamento).
  • Non è ammesso introdurre in Cassazione questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio (art. 606 c.p.p.); le eccezioni sulla violazione del principio di correlazione devono essere sollevate già nei gradi precedenti.
  • La sussunzione di responsabilità penale a carico di più soggetti non può basarsi su generalizzazioni o su una commistione delle posizioni processuali: il giudice deve motivare specificamente la partecipazione e il dolo di ciascun imputato.
  • Se il mancato pagamento di una cessione può trovare spiegazione in eventi esterni (sequestro, impossibilità di consegna), il giudice deve valutare e motivare l'incidenza di tali fatti sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta.

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