Cassazione Penale, Sentenza n. 6237/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli che aveva confermato, in rito abbreviato, la responsabilità per il duplice omicidio pluriaggravato di Frascogna Massimo e Ruggiero Lazzaro (evento del 26 luglio 2007) e reati connessi: detenzione e porto di armi, occultamento cadaveri. Le condanne si fondavano prevalentemente sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (Esposito Biagio e Lo Russo Antonio), che ricostruivano la pianificazione, l'esecuzione omicidiaria, la predisposizione della fossa e l'occultamento. I ricorrenti contestavano: l'attendibilità delle fonti dichiarative, la carenza di riscontri indipendenti, l'erronea qualificazione del loro ruolo (in particolare la distinzione tra mera presenza/connivenza non punibile e concorso punibile), l'applicazione di aggravanti (premeditazione, motivi abietti, finalità di agevolazione mafiosa) e il diniego delle attenuanti generiche (anche dopo ammissioni/confessioni in appello). Alcuni deducevano vizi di motivazione e profili di nullità formale in contestazioni e applicazioni normative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: quelli di Gallo e Dell'Aquila sono stati dichiarati infondati e rigettati con condanna alle spese; quelli di Pagano, Pecorelli, Perfetto e Lo Russo sono stati dichiarati manifestamente infondati (o inammissibili ove specificato) e respinti; per alcuni ricorrenti è stata disposta condanna alle spese e, per i ricorsi dichiarati inammissibili, la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende (euro 3.000 nel complesso indicato). La Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla attendibilità e sull'autonomia genetica delle dichiarazioni dei collaboratori, la convergenza del "nucleo essenziale" delle narrazioni (presenza dei ricorrenti sul luogo, predisposizione della fossa, ruolo nella pulizia/occultamento), e ha confermato la possibilità di ritenere penalmente rilevante anche una partecipazione tramite "contributo psichico" (rafforzamento del proposito criminoso) o attività preparatoria. Ha inoltre ritenuto legittime l'applicazione delle aggravanti (premeditazione, motivi abietti, finalità di agevolazione mafiosa) e legittimo il diniego delle attenuanti generiche quando l'ammissione è intervenuta in fase avanzata e senza prova di reale ravvedimento. Complessivamente vittoria della parte resistente; ricorsi respinti.
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
La Corte conferma che il concorso di persone nel reato può realizzarsi anche tramite contributi atipici o psichici: la mera presenza può essere penalmente rilevante se idonea a rafforzare il proposito criminoso o a agevolare l'esecuzione collettiva.
art.575 cod. pen. (omicidio)
Reato principale contestato per il duplice omicidio; la Corte conferma che le modalità e il contesto (agguato camorristico) giustificano la qualificazione di omicidio pluriaggravato.
art.577 nr. 3 e 4 cod. pen. e art.7 L.203/91
Nel testo la contestazione fa riferimento agli artt. indicati per le aggravanti; la Corte ha ritenuto fondata la configurazione delle aggravanti (premeditazione, finalità mafiosa) sulla base delle modalità e del contesto dell'azione.
art.412 cod. pen.
Contestato per l'occultamento dei cadaveri; la Corte ha ritenuto il concorso psichico e organizzativo idoneo a coinvolgere anche chi non materialmente ha sotterrato i corpi, quando la condotta rientra nella pianificazione collettiva.
art.10,12,14 L. 497/74
Norme relative a detenzione e porto di armi; la Corte ha confermato l'applicabilità nelle contestazioni relative alle pistole usate per l'omicidio.
art.416 bis cod. pen.
Aggravante connessa all'agevolazione di attività mafiose: la Corte ha ritenuto dimostrata la finalità di rafforzamento/avvantaggiamento del clan, giustificando l'applicazione dell'aggravante.
art.8 L. 203/91
Norma sull'attenuante speciale per chi collabora: la Corte distingue la collaborazione piena (che può giustificare attenuanti speciali) dalla mera ammissione tardiva; la prima è valutata separatamente dalle attenuanti generiche.
art.62-bis e art.133 cod. pen.
Norme sulle attenuanti generiche e criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando la confessione è tardiva e strumentale e non dimostra un effettivo ravvedimento o ridotta capacità a delinquere.
art.192 comma 3 c.p.p.
Regola la non autosufficienza delle dichiarazioni del coimputato e la necessità di altri elementi di riscontro: la Corte ha confermato che le dichiarazioni dei collaboratori sono state adeguatamente corroborate da convergenze e riscontri logici, ritenendole affidabili.
art.114 e art.112 cod. pen.
Riferimenti alla disciplina delle circostanze attenuanti e aggravanti comuni: la Corte ha precisato che l'esistenza di più concorrenti nel reato può escludere talune attenuanti (art.114), e che la descrizione del fatto può rendere applicabile l'esclusione anche se non è espressa formale contestazione dell'aggravante.
art.61 cod. pen.
Riguarda i motivi abietti o futili: la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di motivi abietti (epurazione interna) come quid pluris rispetto al fine di consolidamento mafioso, giustificando l'aggravante.
art.81 cod. pen.
Unificazione delle condotte: la Corte ha ritenuto legittima la duplice motivazione e l'uso della continuazione per la determinazione della pena.
Legge n.125/2008 (riforma art.62-bis co.3)
Richiamata nella discussione circa la rilevanza temporale dell'incensuratezza e delle modifiche normative; la Corte ha tenuto conto della rilevanza temporale delle norme per la determinazione delle attenuanti.
art.616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: la Corte ha applicato le sanzioni pecuniarie e le condanne alle spese per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (coimputati pentiti) non sono automaticamente decisive: per essere valorizzate devono essere sottoposte a verifica di attendibilità intrinseca e confermate da altri elementi di riscontro; la convergenza autonoma di più fonti aumenta il valore probatorio.
- In azioni collettive, anche una condotta 'non materiale' (presenza, ruolo organizzativo, predisposizione di mezzi o luoghi) può integrare concorso punibile ai sensi dell'art.110 come 'contributo psichico' quando è idonea a rafforzare la volontà collettiva o ad agevolare l'esecuzione del delitto.
- La mera ammissione tardiva degli addebiti in appello non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice valuta se l'ammissione esprima autentico ravvedimento o sia strumentale e presa dopo acquisizione di solido quadro probatorio.
- Le aggravanti (premeditazione, motivi abietti, finalità di agevolazione mafiosa) possono coesistere quando sussiste un "quid pluris" che distingue il motivo o l'intensità del dolo rispetto al mero obiettivo di rafforzare il gruppo.
- La contestazione del fatto nel capo di imputazione può rendere rilevabile l'esistenza di circostanze che escludono attenuanti anche se alcune aggravanti non siano state formalmente enunciate testualmente, purché la descrizione del fatto le renda ragionevolmente prevedibili per la difesa.
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi che chiedono rivalutazioni di fatto ampiamente motivate in secondo grado sono difficilmente accolti: è necessario mostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione di merito.
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