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Legge

L.R. Marche 5/2003

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Marche, contributi e strumenti a favore di cooperative, loro consorzi e organizzazioni rappresentative: capitalizzazione, investimenti, nascita di nuove cooperative, interventi sperimentali, garanzie fidi e attività promozionali. Prevede un quadro attuativo annuale, una Consulta regionale e specifiche regole finanziarie e transitorie; gli effetti dell’art. 3 sono subordinati alla notifica UE.

Sviluppo della cooperazione e incentivi alle cooperative marchigiane

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione

La legge della Regione Marche sostiene lo sviluppo del movimento cooperativo, la sua innovazione e il rafforzamento occupazionale, con particolare attenzione alle aree svantaggiate del territorio regionale. La disciplina si applica a cooperative, piccole società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri/albi previsti dalla normativa richiamata.

Finalità e ambito soggettivo

La Regione promuove la cooperazione come strumento di sviluppo economico e sociale, valorizzandone il ruolo nella salvaguardia e creazione di occupazione e nella valorizzazione di territori in condizioni di svantaggio. Gli interventi regionali sono rivolti alle cooperative, alle piccole società cooperative e ai loro consorzi iscritti all’Albo nazionale degli enti cooperativi; la disciplina transitoria richiama, per il periodo iniziale, anche l’iscrizione nel registro prefettizio per specifiche sezioni.

Capitalizzazione delle cooperative

La Regione favorisce la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi mediante finanziamenti senza interessi commisurati al capitale sociale versato. Per le cooperative o i consorzi costituiti dal 1° gennaio dell’anno precedente la pubblicazione del quadro attuativo, il finanziamento può arrivare a tre volte il capitale versato; per i soggetti già costituiti, il beneficio è parametrato al doppio dell’incremento di capitale versato dai soci dall’anno solare precedente la domanda. L’erogazione richiede convenzione conforme allo schema del quadro attuativo e fideiussione a garanzia della restituzione.

Sostegno a progetti di sviluppo e capitale di rischio

La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi tramite un fondo pubblico per investimenti in capitale di rischio, alimentato da risorse pubbliche e private. Il fondo può finanziare acquisizione di partecipazioni, interventi in pool con investitori istituzionali e imprese, partecipazioni in società finanziarie per il capitale di rischio e iniziative analoghe. Gli interventi devono essere temporanei e di minoranza e non possono riguardare imprese in difficoltà o loro ristrutturazioni finanziarie. L’operatività è subordinata a criteri e modalità fissati dalla Giunta; gli effetti del regime sono sospesi fino alla positiva notifica UE.

Contributi per investimenti e innovazione

Sono previsti contributi per investimenti delle cooperative e dei consorzi, sia nella forma di contributo una tantum commisurato al valore attuale del concorso sugli interessi su mutui e leasing fino a quindici anni, sia nella forma di contributi in conto capitale per investimenti innovativi. Tra questi rientrano macchinari e attrezzature innovative, ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, marchi, certificazioni di qualità e ambientali, marcatura CE e trasferimento tecnologico. Il quadro attuativo definisce modalità e criteri prioritari, tra cui occupazione stabile, validità sociale e sostenibilità ambientale.

Sostegno alla nascita di nuove cooperative

Alle cooperative e ai consorzi costituiti dal 1° gennaio dell’anno precedente al quadro attuativo possono essere concessi contributi a fondo perduto per investimenti, per spese di gestione del primo anno, escluse quelle del costo del lavoro, e per assistenza tecnica mediante tutor nella fase di avvio, fino a un anno. La selezione privilegia il numero di lavoratori coinvolti, i soggetti svantaggiati, la validità sociale e la compatibilità ambientale.

Interventi sperimentali

La Regione può realizzare interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle imprese cooperative in aree svantaggiate socio-economicamente o in zone rurali, sentite Province, Comuni e organizzazioni cooperative regionali. Sono previsti contributi anche per progetti di aggregazione tra cooperative, internazionalizzazione e nuove forme di cooperazione tra utenti nei settori telecomunicazioni, energia e gas. Ulteriori tipologie di interventi sperimentali possono essere individuate annualmente.

Consorzi di garanzia collettiva fidi

La legge sostiene i consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e organizzazioni cooperative riconosciute con sede legale e operativa nella Regione, mediante contributi al fondo rischi. Gli statuti devono prevedere garanzie per affidamenti e finanziamenti bancari ai soci, destinazione esclusiva dei fondi rischi alle garanzie e assenza di scopo di lucro con divieto di distribuzione di utili. I consorzi possono prestare garanzie per operazioni a breve, medio e lungo termine e per crediti verso enti pubblici. Rapporti e rendicontazioni sono regolati da convenzioni e bilanci da trasmettere alla Giunta entro 60 giorni dall’approvazione.

Sostegno alle attività di promozione e studio sulla cooperazione

La Regione concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per iniziative di informazione e promozione della cooperazione, nonché per ricerca, studi e centri di documentazione. Il quadro attuativo determina annualmente progetti ammissibili e importi, tenendo conto del numero di cooperative coinvolte, della strumentazione impiegata, dell’esperienza maturata e della rappresentatività delle organizzazioni.

Quadro attuativo annuale e regole comuni

La Giunta regionale approva annualmente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il quadro attuativo degli interventi, sentita la Consulta regionale e con parere conforme della Commissione consiliare competente. Il quadro stabilisce criteri, modalità, limiti massimi degli importi, ripartizione del fondo per la capitalizzazione e ipotesi di revoca o decadenza. Può riservare risorse o criteri più favorevoli alle cooperative sociali iscritte nell’albo regionale; per altre cooperative possono essere istituiti elenchi regolamentari. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti regionali, statali o comunitari per i medesimi interventi. I benefici degli articoli 2, 4 e 5 sono erogati secondo la normativa comunitaria.

Consulta regionale per la cooperazione

È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive sul quadro attuativo e sulle campagne promozionali e altre iniziative regionali per diffondere il modello cooperativo. La Consulta dura per la legislatura ed è composta da rappresentanti politici e amministrativi regionali, esperti designati dal Consiglio, un rappresentante della cooperazione sociale, rappresentanti delle organizzazioni cooperative riconosciute e tre rappresentanti sindacali. Si applica per quanto non previsto la disciplina regionale sulle nomine e designazioni.

Fondo per la capitalizzazione

Per gli interventi di capitalizzazione è istituito un fondo specifico, alimentato dalle risorse annuali stanziate e dai rimborsi dei beneficiari secondo il quadro attuativo. La ripartizione del fondo avviene secondo le regole del quadro annuale.

Obblighi contrattuali delle cooperative beneficiarie

Le cooperative che ottengono contributi devono applicare ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori subordinati trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali.

Disposizioni finanziarie

La legge autorizza per il biennio 2003/2004 una spesa complessiva di parte corrente e di investimento, con ripartizione dettagliata per il solo anno 2003 tra i diversi interventi. La copertura è assicurata inizialmente mediante le somme rese disponibili dall’abrogazione della precedente legge regionale n. 4/1999; per gli anni successivi la spesa è determinata con le rispettive leggi finanziarie. Le somme sono iscritte nei capitoli di bilancio che la Giunta istituisce per la gestione del programma operativo annuale.

Norme transitorie

Fino alla costituzione della Consulta, ne esercita le funzioni la Consulta prevista dalla precedente legge regionale n. 4/1999. In prima applicazione, sono considerate di nuova costituzione le società costituite dopo il 15 settembre 2001 ai fini degli interventi sulla capitalizzazione e sulla nascita di nuove cooperative. Il quadro attuativo doveva essere adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge; per l’intervento sul capitale di rischio, la Giunta provvedeva entro 45 giorni dalla notifica favorevole della Commissione europea. In attesa dell’Albo nazionale, gli interventi si riferiscono alle cooperative iscritte in specifiche sezioni del registro prefettizio.

Norme finali, regime UE e controlli

Restano salvi i benefici e gli impegni già assunti sulla base della legge regionale precedente, con mantenimento della relativa liquidazione. Le somme rimborsate ai sensi della vecchia disciplina confluiscono nel fondo per la capitalizzazione; i residui fondi sperimentali della precedente normativa sono gestiti secondo i criteri previsti per i consorzi fidi. L’efficacia dell’articolo sul capitale di rischio è sospesa fino alla conclusione positiva della notifica alla Commissione europea e la Giunta può chiedere proroghe o rinnovi del regime di aiuto. Anche gli interventi sperimentali sono soggetti a notifica UE se configurano aiuti di Stato. Il controllo sugli interventi è affidato alle commissioni costituite ai sensi della normativa regionale industriale, artigiana e dei servizi alla produzione.

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