L.R. Marche 12/2003
Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Marche, la tutela e conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone o di interesse locale, tramite Repertorio regionale, Commissioni tecnico-scientifiche, rete di conservazione e piani triennali di intervento. Gli aiuti sono attivabili solo dopo l’esito positivo della compatibilità UE e non sono cumulabili con altri finanziamenti per le stesse iniziative.
Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali marchigiane
Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali marchigiane
La legge istituisce nella Regione Marche un sistema di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio, con particolare attenzione a quelle minacciate da erosione genetica. L’obiettivo è anche quello di sostenere gli agroecosistemi locali e favorire produzioni di qualità.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le risorse genetiche di interesse scientifico e agricolo presenti nel territorio regionale. Sono considerate “varietà da conservazione” diverse categorie di piante e animali, tra cui:
- varietà, razze, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar autoctoni, coltivati, allevati o spontanei, anche affini a specie coltivate o allevate;
- specie vegetali autoctone spontanee caratterizzanti la vegetazione di aree naturali, comprese zone umide, naturali e artificiali, e litorali marchigiani;
- risorse non autoctone introdotte da almeno cinquanta anni e ormai integrate negli agroecosistemi locali;
- risorse non autoctone sviluppate per ricostituire la diversità genetica di specie coltivate quasi scomparse;
- risorse non più coltivate o allevate in Regione, ma conservate in strutture di ricerca, banche del germoplasma, orti botanici o università, se vi sia interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico alla reintroduzione. Sono inoltre comprese le specie animali autoctone e di interesse ittico-venatorio la cui integrità genetica sia minacciata dai ripopolamenti. Per “ambito locale” si intende il territorio di autoctonia della risorsa genetica, purché ricadente nella Regione Marche. Gli “agricoltori custodi” sono i soggetti pubblici o privati che, a qualsiasi titolo, conservano le risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale.
Repertorio regionale del patrimonio genetico
È istituito il Repertorio regionale del patrimonio genetico, articolato in sezione animale e sezione vegetale. Il regolamento attuativo disciplina il soggetto gestore del Repertorio e le modalità di gestione. Le iscrizioni riguardano varietà e razze su richiesta di Regione, Province, enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private o singoli cittadini. L’iscrizione è gratuita, richiede il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica competente e presuppone che la varietà sia identificabile tramite un numero minimo di caratteri definiti per specie. La cancellazione è possibile, previo parere favorevole della Commissione, quando vengano meno i requisiti di legge.
Commissioni tecnico-scientifiche
Presso la Giunta regionale sono istituite due Commissioni tecnico-scientifiche, una per il settore animale e una per il settore vegetale, coordinate da un funzionario del servizio regionale competente in materia di agricoltura. La Commissione per il settore animale comprende:
- un funzionario del servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria;
- un rappresentante del mondo agricolo designato d’intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
- due esperti del mondo scientifico e accademico competenti in risorse genetiche animali in agricoltura. La Commissione per il settore vegetale comprende:
- un funzionario del servizio regionale competente in materia di ambiente;
- un rappresentante del mondo agricolo designato d’intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
- quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario. Le Commissioni possono avvalersi di esperti esterni, durano in carica cinque anni, eleggono al proprio interno il presidente e sono costituite con decreto del Presidente della Giunta. Ai componenti esterni all’amministrazione regionale spetta un’indennità di presenza di euro 50 per seduta, oltre ai rimborsi spese previsti dalla normativa regionale richiamata. Le Commissioni esprimono il parere sull’iscrizione e cancellazione delle varietà da conservazione, definiscono urgenza, priorità e tipologia degli interventi e determinano i criteri per individuare gli agricoltori custodi.
Rete di conservazione e sicurezza
La Regione istituisce una rete di conservazione e sicurezza alla quale possono aderire Comuni, Comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, organizzazioni, agricoltori singoli e associati. I soggetti aderenti assicurano la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale e la sua moltiplicazione, al fine di renderlo disponibile agli operatori e agli istituti di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per eventuali programmi di miglioramento genetico. Sulla base delle indicazioni della Commissione competente, la Regione individua gli agricoltori custodi delle varietà da conservazione.
Regolamento attuativo
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve adottare un regolamento di attuazione che disciplini:
- criteri e modalità di tenuta del Repertorio regionale;
- tipologie di intervento per le diverse categorie di risorse genetiche;
- individuazione del soggetto gestore del Repertorio;
- modalità specifiche di produzione, distribuzione e commercializzazione delle sementi di varietà da conservazione. Il regolamento deve assicurare coerenza con gli strumenti nazionali analoghi, prevedere l’iscrizione gratuita su richiesta dei soggetti legittimati e disciplinare la cancellazione quando non ricorrano più i requisiti. Per sementi e materiale di moltiplicazione devono essere rispettate le norme fitosanitarie statali e la normativa comunitaria, agevolando la circolazione di materiale sano o risanato senza oneri per i custodi e la distribuzione in ambito locale dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle varietà da conservazione.
Piano settoriale di intervento e programmi annuali
La Regione approva ogni triennio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale, un piano settoriale di intervento che definisce le linee guida per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Il piano prevede:
- studio e censimento della biodiversità animale e vegetale sull’intero territorio regionale;
- sostegno a iniziative pubbliche e private per conoscenza, conservazione, diffusione delle conoscenze e valorizzazione delle varietà da conservazione;
- iniziative dirette della Regione per tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione;
- specifiche misure di incentivo per gli agricoltori custodi. In attuazione del piano, la Giunta regionale approva per ciascuna annualità del triennio un programma operativo annuale, previo parere della competente Commissione consiliare, indicando beneficiari dei contributi, modalità di accesso ed erogazione, zone prioritarie di intervento e forme di controllo.
Regime degli aiuti e limiti di cumulabilità
Gli aiuti previsti dalla legge possono essere attivati solo dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi statali e regionali.
Disposizioni finanziarie
La spesa per gli interventi è determinata, a decorrere dal 2004, con la legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le somme necessarie sono iscritte nel bilancio di previsione 2004 e successivi in un apposito capitolo istituito dalla Giunta regionale nell’ambito del Programma operativo annuale.
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