L.R. Marche 9/2003
Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nelle Marche i servizi per l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alle funzioni genitoriali, definendone tipologie, requisiti, autorizzazione e accreditamento, vigilanza e finanziamento. Prevede anche un centro regionale di documentazione. Alcune norme transitorie riguardavano l’adeguamento dei servizi già esistenti al regolamento attuativo; disposizioni su modifica di altra legge e art. 19 risultano abrogate.
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza, sostegno alle famiglie e autorizzazione dei servizi socio-educativi
Disciplina regionale dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alle famiglie
La legge della Regione Marche promuove e regola un sistema integrato di servizi sociali ed educativi rivolti a bambini, adolescenti, giovani e famiglie. L’obiettivo è favorire i diritti dei minori, sostenere le responsabilità genitoriali e assicurare standard organizzativi, autorizzativi e qualitativi uniformi sul territorio regionale.
Finalità, destinatari e principi generali
La disciplina è finalizzata a sostenere l’infanzia e l’adolescenza come ambiti di formazione e sviluppo della personalità, valorizzando la socializzazione e il benessere psico-fisico. I destinatari sono i residenti nella regione e i soggetti che vi dimorano, con attenzione alle presenze multietniche e all’interculturalità. La legge si inserisce nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi.
Compiti della Regione e degli ambiti territoriali
La Regione promuove la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, l’adeguamento delle strutture ai requisiti di legge, progetti sperimentali, la partecipazione dei minori alla vita della comunità e attività di ricerca e analisi. È espressamente previsto anche il pronto intervento, l’accoglienza, la protezione e il supporto ai minori italiani e stranieri abbandonati, privi di assistenza familiare o non accompagnati, privilegiando l’affidamento temporaneo a famiglie.
Gli ambiti territoriali, tramite il comitato dei sindaci, definiscono il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto del piano di zona e delle risorse disponibili, e stabiliscono orari, modalità di partecipazione, criteri di accesso, modalità di gestione e concorso alla spesa degli utenti. Il programma va trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia.
Compiti dei Comuni e procedimento di autorizzazione/accreditamento
I Comuni autorizzano e accreditano i servizi, esercitano vigilanza, controlli e ispezioni, trasmettono alla Giunta regionale i dati sui servizi autorizzati e accreditati, assicurano informazione all’utenza e svolgono ulteriori attività previste dalla legge.
L’autorizzazione e l’accreditamento sono rilasciati previo parere di una commissione integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza. La commissione verifica i requisiti entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda, anche mediante sopralluogo. In generale, l’autorizzazione e l’accreditamento competono al Comune entro novanta giorni dalla domanda, previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento attuativo.
Centro regionale di documentazione e analisi
È istituito presso la struttura regionale competente il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani. Il Centro opera in collegamento con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, raccogliendo ed elaborando dati sulla condizione dei minori e dei giovani, sulle risorse finanziarie pubbliche e private destinate al settore e sulla rete dei servizi territoriali. Svolge inoltre ricerche, studi e analisi a supporto degli ambiti territoriali e pubblica gli esiti delle proprie attività.
Tipologie di servizi disciplinati
La legge individua come servizi, tra gli altri, quelli per la promozione e lo sviluppo psicofisico dei minori, la consulenza e il sostegno alle giovani coppie e la promozione della reciprocità tra minori e adulti attraverso aggregazione, confronto e partecipazione.
Le principali tipologie di servizi sono:
- nidi d’infanzia;
- centri per l’infanzia;
- spazi per bambini e famiglie;
- centri di aggregazione per bambini e adolescenti;
- servizi itineranti;
- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- agrinido;
- nidi domiciliari.
Il regolamento attuativo può individuare ulteriori articolazioni per rispondere all’evoluzione sociale e alla normativa statale e regionale.
Definizione e caratteristiche dei singoli servizi
Il nido d’infanzia accoglie bambini da tre mesi a tre anni, con funzioni educative, di sviluppo delle competenze, di sostegno alle famiglie e di promozione della partecipazione familiare al percorso educativo. Favorisce anche l’accesso delle donne al lavoro e l’inserimento dei bambini con svantaggi psicofisici e sociali.
I centri per l’infanzia accolgono la stessa fascia di età ma in forma più flessibile, con frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee, potendo integrare nido e scuola dell’infanzia e offrire spazi di aggregazione per bambini e genitori.
Gli spazi per bambini e famiglie sono servizi a prevalente contenuto ludico, relazionale e socio-culturale. I centri di aggregazione per bambini e adolescenti comprendono centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi che favoriscono socializzazione e condivisione di attività culturali, anche intergenerazionali.
I servizi itineranti sono rivolti a minori e famiglie in realtà territoriali disagiate e offrono spazi mobili di incontro e contenuti socio-educativi e ludico-culturali. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari sono interventi individuali e a tempo limitato, inseriti in un progetto socio-educativo a tutela del minore e delle responsabilità genitoriali; possono essere svolti da educatori o da persone/famiglie individuate dall’ente locale con adeguate garanzie educative.
I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali corrispondono alle attività di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari previste dalla legge statale, promosse dai Comuni anche in raccordo con le norme sui tempi della città e attuate secondo il piano regionale dei servizi sociali.
L’agrinido è un servizio educativo per bambini da uno a tre anni svolto dall’imprenditore agricolo nella propria azienda, con attività educativa accessoria rispetto a quella agricola, secondo progetto pedagogico e architettonico definiti dalla Giunta regionale. Il nido domiciliare è un servizio complementare al nido d’infanzia, che consente l’affidamento stabile e continuativo dei figli a operatori formati presso il loro domicilio o altro ambiente adeguato.
Localizzazione, spazi e requisiti strutturali
I nidi d’infanzia, i centri per l’infanzia e gli spazi per bambini e famiglie devono essere di norma localizzati in aree destinate dagli strumenti urbanistici a servizi o attrezzature di interesse comune. Tutti i servizi devono essere collocati lontano da impianti di smaltimento rifiuti, depositi di sostanze pericolose, infrastrutture di grande traffico e altre fonti inquinanti.
Gli spazi interni ed esterni dei servizi devono essere progettati tenendo conto delle diverse età, della disabilità, dei ritmi dei bambini e della percezione infantile dello spazio. Gli edifici non devono presentare barriere architettoniche che ostacolino accesso e frequenza.
Organizzazione, ricettività e obbligo vaccinale
L’organizzazione dei servizi deve essere flessibile e rispettare le condizioni socio-ambientali e i bisogni dell’utenza. Nei nidi d’infanzia il rapporto è di un educatore ogni sette posti bambino; nelle sezioni primavera, per bambini tra ventiquattro e trentasei mesi, il rapporto è di un educatore/docente ogni dieci posti bambino.
Il personale educativo può essere impiegato anche in progetti dei Comuni secondo le regole di mobilità interna. I criteri di ricettività sono definiti dal regolamento attuativo.
L’accesso ai servizi indicati dalla legge è subordinato all’osservanza dell’obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente per nidi, centri per l’infanzia, spazi per bambini e famiglie, centri di aggregazione, agrinido, nidi domiciliari e servizi sperimentali di cui alla legge. Il coordinatore del servizio verifica il rispetto di tale obbligo secondo le modalità previste dalla normativa statale.
Personale, coordinamento e formazione
Il personale si distingue in educatori e addetti ai servizi e opera in équipe, in collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali. I titoli di studio sono rinviati al regolamento attuativo, che disciplina anche le figure di coordinamento con responsabilità pedagogiche e organizzative.
In presenza di minori con disabilità o particolari patologie, Comune e Azienda USL integrano il personale educativo anche sulla base di un progetto educativo personalizzato predisposto dall’unità multidisciplinare dell’età evolutiva.
I Comuni, d’intesa con Province e ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione e aggiornamento per il personale; la funzione esercitata dalle Province in materia è stata trasferita alla Regione.
Regolamento attuativo, requisiti e autorizzazione
Il regolamento di attuazione, approvato sentiti i comitati dei sindaci degli ambiti territoriali, definisce i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi necessari per l’autorizzazione e i requisiti aggiuntivi di qualità per l’accreditamento. Stabilisce inoltre i casi di sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione e aggiorna i requisiti quando necessario.
Tutti i servizi sono soggetti ad autorizzazione, compresi i trasferimenti di titolarità e le modifiche che incidono sui requisiti regolamentari. La domanda va presentata al Comune competente; l’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni. I titolari devono comunicare l’inizio e la cessazione dell’attività entro sessanta giorni.
Accreditamento e accesso alle risorse pubbliche
L’accreditamento presuppone requisiti aggiuntivi di qualità. È condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo la programmazione del piano di zona. La domanda va presentata al Comune e l’accreditamento è rilasciato entro novanta giorni, previa verifica dei requisiti aggiuntivi.
Prevenzione sanitaria, vigilanza e controlli
La prevenzione sanitaria nei servizi, soprattutto nei nidi, è assicurata dall’Azienda USL competente. I Comuni possono collaborare con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico, in particolare per l’inserimento di minori con disabilità o disagio, e per programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria.
La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è affidata all’Azienda USL. La vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi spettano al Comune del luogo in cui il servizio è ubicato, che può avvalersi dell’Azienda USL e deve effettuare ispezioni almeno una volta l’anno, salvo urgenze o segnalazioni.
In caso di gestione senza autorizzazione, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
Risorse finanziarie e contributi
Alla realizzazione e alla gestione dei servizi concorrono risorse dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati. La Regione contribuisce alla realizzazione dei programmi definiti dal comitato dei sindaci, con contributi annuali concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del piano sociale regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione assembleare.
I Comuni cofinanziano gli interventi e i servizi sulla base del piano di ambito territoriale sociale.
Norme transitorie e regime iniziale
I soggetti pubblici e privati già operanti, all’entrata in vigore del regolamento attuativo, devono presentare entro novanta giorni domanda di autorizzazione secondo le modalità del regolamento, che indica anche i tempi di adeguamento.
Fino all’entrata in vigore del regolamento non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni; ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme precedenti abrogate dalla legge. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti di progetti a favore dei giovani e degli adolescenti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi secondo il piano annuale di attuazione 2002.
Abrogazioni e assetto finale
La legge ha abrogato la normativa regionale previgente indicata nell’atto. Risultano inoltre abrogate, nel testo consolidato, le disposizioni di modifica dell’originaria l.r. 46/1995 e l’articolo 19. La disciplina oggi rilevante è quindi quella risultante dalle successive modifiche, con particolare riferimento al riassetto dei servizi socio-educativi e al sistema autorizzativo e di accreditamento.
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