Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 7/2003

Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 12 maggio 2003, n. 7 sopprime il Comitato regionale di controllo e avvia una delegificazione per ridurre/sopprimere organismi collegiali regionali non indispensabili, con possibile riordino di quelli con funzioni degli enti locali. Molte disposizioni sono state poi abrogate o superate; resta una disciplina storica in gran parte transitoria e oggi sostanzialmente obsoleta.

Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione sugli organismi collegiali regionali

Soppressione del Comitato regionale di controllo e razionalizzazione degli organismi collegiali

La legge regionale delle Marche n. 7 del 2003 interviene sulla semplificazione del sistema normativo regionale, sopprime il Comitato regionale di controllo e disciplina un processo di riordino degli organismi collegiali regionali e locali. Il contenuto è in larga parte storico e transitorio, con molte disposizioni successivamente abrogate o superate.

Abrogazioni di leggi regionali

La legge dispone l’abrogazione delle disposizioni elencate nell’allegato A. Le norme abrogate continuano tuttavia ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi, così da evitare vuoti applicativi nei procedimenti ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore.

Soppressione del Comitato regionale di controllo

Il Comitato regionale di controllo previsto dalla l.r. Marche 11 agosto 1994, n. 27, come modificata dalla l.r. 30 luglio 1998, n. 28, è soppresso. La previsione originaria collegava il Comitato al controllo sugli atti degli enti locali.

La disciplina transitoria prevede che il Comitato continui ad esercitare le funzioni indicate dalla legge fino alla costituzione delle strutture regionali sostitutive previste dalla riforma.

Riordino e soppressione degli organismi collegiali regionali

La legge introduce un meccanismo di delegificazione: con regolamento regionale devono essere individuati gli organismi collegiali ritenuti indispensabili per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Regione. La scelta deve avvenire solo quando tali finalità non siano perseguibili tramite:

  • strutture regionali;
  • organi di consultazione previsti dalla l.r. 5 settembre 1992, n. 46;
  • conferenze di servizi o partecipazione dei portatori di interessi diffusi nei relativi procedimenti.

Il regolamento può inoltre:

  • ridurre il numero dei componenti degli organismi considerati indispensabili;
  • sostituirli con organi monocratici;
  • adeguarne la composizione secondo l’art. 27 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Gli organismi non individuati come indispensabili sono soppressi dalla data indicata nel regolamento. Il medesimo regolamento deve anche stabilire per quali organismi soppressi le funzioni residuano secondo i criteri alternativi sopra richiamati.

Organismi collegiali degli enti locali

Il regolamento regionale deve individuare anche gli organismi collegiali previsti da leggi regionali per funzioni conferite agli enti locali. Per tali organismi, gli enti locali possono intervenire con propri regolamenti per il riordino secondo i criteri previsti per la riduzione e la razionalizzazione degli organi collegiali.

Il regolamento deve inoltre indicare quali di questi organismi gli enti locali possono sopprimere e, in tal caso, in che modo le funzioni possono essere esercitate con gli strumenti alternativi previsti per le strutture regionali, nei limiti di compatibilità.

Le norme regionali che disciplinano composizione e funzionamento di tali organismi restano efficaci fino a quando gli enti locali non adottano una diversa regolamentazione.

I regolamenti degli enti locali adottati in questa materia devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Regime transitorio e decorrenze

Il regolamento attuativo previsto per il riordino degli organismi collegiali doveva essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme regionali che esso individua espressamente come riferite agli organismi collegiali oggetto del riordino.

Modifiche successive e stato dell’atto

Il testo consolidato reca numerose parti abrogate e note di successiva modifica, anche da parte della l.r. 30 luglio 2021, n. 18, che ha inciso sull’articolo 2 e abrogato l’articolo 6. In concreto, la disciplina conserva rilievo soprattutto come fonte storica del processo di soppressione/riordino di organismi collegiali, con efficacia pratica molto limitata oggi.

Allegato A

L’allegato A elenca una lunga serie di leggi regionali degli anni 1973-1998 abrogate dalla presente legge, riguardanti in particolare turismo, agricoltura, sanità, enti e organismi regionali, finanziamenti e contributi, nonché varie approvazioni di bilanci e variazioni contabili. La portata dell’allegato è abrogativa e non introduce una disciplina sostitutiva autonoma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.