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Sentenza

Sentenza n. 4114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. 774/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere abusive realizzate nel lotto sud di un’area attrezzata a parcheggio, comprendenti spianamenti con predisposizioni impiantistiche, impianti elettrici e idrici sotto traccia con pozzetti in calcestruzzo e una scalinata di discesa al mare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. In via preliminare hanno limitato l’impugnazione alle opere non rimosse, ossia agli spianamenti con predisposizioni impiantistiche, agli impianti elettrici e idrici sotto traccia con pozzetti in calcestruzzo e alla scalinata di discesa al mare; sui restanti capi si è formato il giudicato. Hanno inoltre prodotto nuova documentazione, chiedendone l’acquisizione ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Nel merito hanno dedotto: errore di fatto, travisamento e erronea valutazione della prova circa la datazione delle opere, sostenendo che spianamenti e impianti fossero assentiti da precedenti titoli edilizi e paesaggistici; illegittimità della demolizione della scalinata, che sarebbe stata compresa in un’autorizzazione del 2003 relativa alle discese a mare; genericità della motivazione dell’ordinanza e illegittimità della motivazione per relationem; erronea individuazione del vincolo idrogeologico e della pericolosità Hg4, nonché riconducibilità delle opere all’edilizia libera; infine, hanno riproposto motivi relativi ad altre opere già dichiarate non più rilevanti ai fini dell’interesse a ricorrere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha dichiarato inammissibile la nuova documentazione prodotta in violazione dell’art. 104 c.p.a., disponendone lo stralcio, anche perché non indispensabile e inidonea a smentire la documentazione fotografica già acquisita. Ha ritenuto infondato il motivo sulla datazione e sulla pretesa autorizzazione delle opere: la sentenza del TAR richiamata riguardava un riporto di terreno temporaneo per il passaggio di mezzi; la concessione in sanatoria del 2001 riguardava un’area diversa, a nord; la concessione edilizia del 2011 concerneva una pista taglia-fuoco nelle aree già assentite; le autorizzazioni del 1999 si riferivano alle aree di parcheggio settentrionali e orientali. Le immagini satellitari attestavano inoltre che il lotto sud era rimasto sgombro fino al 2020 e che le opere funzionali allo sfruttamento commerciale erano comparse solo nel 2020/2021. Le società non hanno assolto l’onere di provare l’epoca dell’abuso. Il Collegio ha aggiunto che la pavimentazione e la trasformazione permanente di un’area naturale in parcheggio attrezzato, in zona plurivincolata, richiedono il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. È stato respinto anche il motivo sulla scalinata: i titoli invocati riguardavano le discese a mare già esistenti nelle aree legittimamente assentite, mentre la cosiddetta terza area a sud era allora inesistente; il progetto autorizzato per il lato sud prevedeva soltanto muri a secco di protezione. La censura sulla motivazione per relationem è stata respinta perché l’ordinanza descriveva le opere e le ragioni dell’abusività, richiamava il verbale di sopralluogo, svolto alla presenza del rappresentante della proprietaria, e tale verbale era stato reso disponibile con allegato report fotografico. La contestazione dell’integrazione postuma della motivazione è stata dichiarata inammissibile perché proposta solo con memoria e comunque infondata. È stato respinto il motivo sul vincolo Hg4: il lotto sud ricadeva nella zona di elevato rischio idrogeologico e massimo rischio frana; le opere, essendo nuove e abusive, non erano patrimonio edilizio preesistente e non potevano beneficiare delle deroghe previste per le opere esistenti. La loro trasformazione permanente del territorio escludeva inoltre l’edilizia libera invocata ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 23/1985. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a opere per le quali le appellanti avevano dichiarato il difetto di interesse e perché mera riproposizione del motivo di primo grado senza specifica critica alla sentenza. Le appellanti sono state condannate alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    La nuova documentazione in appello è stata dichiarata inammissibile perché prodotta in violazione dei limiti processuali, oltre che non indispensabile ai fini della decisione.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La pavimentazione di un’area naturale e la sua trasformazione permanente in area attrezzata a parcheggio sono state ricondotte a interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire e, nel caso concreto, ad autorizzazione paesaggistica.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima quando richiama atti istruttori espressamente individuati e resi disponibili all’interessato; non è necessario trascriverne integralmente il contenuto o allegarli materialmente al provvedimento.

  • art. 15 l.r. Sardegna n. 23/1985

    L’esenzione dall’obbligo di studio di compatibilità per l’edilizia libera non opera per opere che, per natura e caratteristiche, determinano una trasformazione permanente del territorio e sono qualificabili come interventi di nuova costruzione.

  • art. 3 l.r. Sardegna n. 23/1985

    Le opere abusive caratterizzate da trasformazione permanente del territorio sono state ricondotte agli interventi di nuova costruzione, anziché all’edilizia libera.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La sentenza dà atto della trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto; la norma non costituisce il fondamento sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il privato che contesta un abuso edilizio ha l’onere di provare l’epoca di realizzazione delle opere quando intende dimostrare che esse erano preesistenti o coperte da titoli abilitativi; il mero richiamo a titoli riferiti ad aree diverse non è sufficiente.
  • La pavimentazione e la trasformazione permanente di un’area naturale in area attrezzata a parcheggio costituiscono interventi di nuova costruzione che richiedono il permesso di costruire e, ove l’area sia paesaggisticamente vincolata, l’autorizzazione paesaggistica.
  • La motivazione di un’ordinanza di demolizione può essere resa per relationem mediante il richiamo al verbale di sopralluogo e alla documentazione fotografica, purché gli atti richiamati siano specificamente individuati, conoscibili e messi a disposizione del destinatario; non è necessaria la loro integrale trascrizione nel provvedimento.
  • Le opere realizzate successivamente all’adozione o all’aggiornamento delle prescrizioni di un piano di rischio idrogeologico non possono essere considerate patrimonio edilizio preesistente ai fini dell’applicazione delle deroghe previste per gli interventi esistenti.
  • La qualificazione di un intervento come edilizia libera è esclusa quando, per consistenza e caratteristiche, esso determina una trasformazione permanente del territorio e deve quindi essere ricondotto agli interventi di nuova costruzione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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