Sentenza n. 5418/2026 - Napoli, Sezione 4
per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., sull’atto notificato dal ricorrente il 21/3/2025 e sul relativo sollecito notificato dal ricorrente il 27/5/2025, con i quali è stato chiesto all’intimato Comune – del quale qui si chiede anche accertarsi l’obbligo – di avviare il procedimento volto alla verifica e repressione degli abusi edilizi, realizzati sulla copertura dell’edificio in Napoli, Piazza Portanova, 11;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Napoli sulle istanze del 21 marzo 2025 e del 27 maggio 2025 volte a sollecitare l'avvio del procedimento di verifica e repressione di abusi edilizi sulla copertura dell'edificio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha agito contro l'inerzia del Comune rispetto alle segnalazioni di opere realizzate senza autorizzazione dai proprietari di una porzione della copertura dell'edificio, anche senza autorizzazione condominiale, chiedendo che fosse accertato l'obbligo dell'amministrazione di avviare il procedimento di verifica e repressione degli abusi. Il Comune ha giustificato il ritardo con l'esiguità del personale a fronte dell'elevato numero di segnalazioni, assicurando il rapido avvio del procedimento. Nel corso del giudizio il Comune ha rilasciato, con disposizione dirigenziale del 6 luglio 2026, n. 537, un permesso di costruire in sanatoria per gli abusi, salvo il torrino di accesso dalla scala interna, spontaneamente demolito dai controinteressati. Il condominio ha quindi chiesto in via principale di dichiarare cessata la materia del contendere e, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il condominio aveva espressamente riconosciuto tale sopravvenienza e che la documentazione depositata dal Comune attestava la conclusione del procedimento sollecitato, con rilascio del permesso in sanatoria e demolizione del torrino. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità secondo la formula corrispondente alla sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate tra tutte le parti; il Comune deve tuttavia rimborsare al condominio il contributo unificato, nei limiti di quanto versato, poiché la sua iniziale inerzia aveva determinato la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, il sopravvenuto completamento del procedimento sollecitato, quando determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione e tale sopravvenienza è da lui riconosciuta, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese per peculiarità del caso non impedisce di porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato quando la sua iniziale inerzia ha determinato la proposizione del ricorso.
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