Cassazione Penale, Sentenza n. 18226/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina relativo al trasporto a titolo oneroso di dodici migranti stipati in locali angusti e in condizioni pericolose (fatto accertato il 3/9/2022). Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e violazione di legge per il richiamo indiziario all'episodio del luglio 2022 (imbarcazione Astera/Can), inutilizzabilità dei dati e dei dispositivi elettronici acquisiti senza decreto autorizzativo, illegittimità del pedinamento GPS e della sua autorizzazione postuma e della mancata rogatoria internazionale; assenza di correlazione tra il precedente controllo e il fatto contestato; insufficiente prova dell'aggravante speciale (somma modesta rinvenuta) e mancata considerazione delle dichiarazioni del ricorrente (capitano assunto per trasporto turistico). Inoltre contestava l'adeguatezza della misura carceraria, sostenendo che misure meno afflittive sarebbero state idonee.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso e confermato la custodia cautelare. Ha ritenuto che vi fossero gravi indizi di colpevolezza fondati sul collegamento tra i vari accertamenti relativamente alla stessa imbarcazione (stessa unità navale precedentemente denominata Astera poi Can), sulle intercettazioni di messaggistica WhatsApp che dimostravano consapevolezza e finalità illecita del viaggio e sul contesto investigativo con altri natanti intercettati. Ha escluso la violazione dedotta quanto all'utilizzabilità delle risultanze perché le questioni non erano state sufficientemente contestate in sede di riesame e perché il dispositivo GPS era stato posizionato mentre l'imbarcazione si trovava in acque italiane (quindi non necessitava di rogatoria). Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato un concreto e attuale pericolo di fuga e di reiterazione criminosa, avendo il ricorrente assenza di dimora in Italia e risultando coinvolto in attività presumibilmente pianificate nell'ambito di organizzazioni transnazionali; pertanto misure meno afflittive sono state ritenute inadeguate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d. lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-ter
La Corte ha ritenuto applicabile la valutazione dell'aggravante connessa alle modalità del trasporto (condizioni che espongono a pericolo vita e incolumità). Ha inoltre considerato che la modesta quantità di denaro rinvenuta non è di per sé sufficiente a escludere la configurabilità dell'aggravante
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; conferma dell'operatività delle procedure indicate nella pronuncia
Massime di principio
- La continuità di identità della nave (stessa imbarcazione anche se rinominata) può costituire un elemento collegante valido per ricostruire un quadro indiziario complessivo anche se singoli episodi sono distanziati nel tempo
- Messaggi contemporanei (es. WhatsApp) che mostrano istruzioni per cambiare rotta o indicano la finalità del viaggio possono avere forte valore indiziario sulla consapevolezza e sulla finalità illecita
- La spontanea consegna di dispositivi elettronici e la mancata tempestiva impugnazione delle modalità di acquisizione in sede di riesame possono ostacolare la loro esclusione probatoria successiva: le eccezioni sulla utilizzabilità delle prove vanno sollevate tempestivamente
- L'installazione di dispositivi di localizzazione su natanti mentre si trovano in acque nazionali non richiede rogatoria internazionale; si considerano rilevanti i tratti di traiettoria utilizzati ai fini investigativi e la parte del monitoraggio effettuata in acque italiane
- La misura cautelare della custodia in carcere è giustificata se il giudice documenta concreto pericolo di fuga e rischio di reiterazione, specialmente nel caso di soggetti senza dimora stabile in Italia e presumibile ruolo in organizzazioni transnazionali; il ricorrente deve mostrare, non solo affermare, l'idoneità di misure meno afflittive
- La modesta entità del denaro rinvenuto non esclude automaticamente l'aggravante per le modalità del trasporto: va valutata la complessiva situazione di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone trasportate
- Se si intendono contestare specifiche attività investigative (es. pedinamenti elettronici, acquisizione di telefoni), è necessario portare tali doglianze dinanzi al giudice competente nelle fasi procedurali rilevanti; sollevare per la prima volta in sede di gravame può comportare perdita della possibilità di ottenere esclusione delle prove
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