Sentenza n. 1309/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione della misura cautelare richiesta, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: - della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. -OMISSIS- del 13.2.2026 avente ad oggetto “Esame del parere PRO VERITATE a firma -OMISSIS-. Riesame e valutazioni conseguenziali bando di concorso per Direttore e della procedura selettiva: adozione dei provvedimenti necessari”, mai comunicata al ricorrente, pubblicata sul portale del Consorzio (da cui è stata scaricata) in data 16.2.2026, che ha deliberato l’annullamento in autototutela della procedura concorsuale pubblica, indetta con delibera n. 12 del 5 giugno 2025, per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio di Gestione e dell’area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-, e della conseguente graduatoria; - di tutti gli atti del procedimento e/o del provvedimento di “esclusione del primo graduato [il ricorrente] in quanto inequivocabilmente in età di pensionamento”, indicato a motivo 3) nella delibera di annullamento in autotutela del 13.2.2026, mai comunicati al ricorrente; - della Comunicazione di annullamento in autotutela della procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio di Gestione e dell’Area -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 16-2-2026, pervenuta al ricorrente via PEC in data 16 febbraio 2026; - della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. -OMISSIS- di data 20.1.2026, mai comunicata al ricorrente, pubblicata sul portale del Consorzio (da cui è stata scaricata in data 16.2.2026), avente ad oggetto Richiesta di parere legale su procedura di selezione e assunzione del Direttore AMP -OMISSIS-; - del predetto parere legale pro-veritate a firma dell’Avv. -OMISSIS-non conosciuto e mai trasmesso al ricorrente; - di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente agli atti come sopra impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compresa, nei limiti di interesse, la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.-OMISSIS- di data 20.1.2026 avente ad oggetto “Attribuzione in via temporanea ed eccezionale di funzioni gestionali al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in ragione della vacanza temporanea del Direttore”, pubblicata sul portale del Consorzio [da cui è stata scaricata in data 16.2.2026]; per l’annullamento del diniego e per l’accesso - a tutti gli atti del procedimento per il conseguimento del Nulla Osta ministeriale (Delibera/e del C.d.A., Comunicazioni del Presidente al C.d.A., documenti trasmessi e richiesta di Nulla Osta, inviati dal Consorzio al MASE), in esito alla conclusione della procedura concorsuale e della proclamazione del dott. -OMISSIS- quale vincitore del concorso di Direttore del Consorzio e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS-; - al riscontro/i alla richiesta di espressione del Nulla Osta che il Consorzio ha ricevuto dal MASE, ove sussistente/i; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 aprile 2026: - della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026 avente ad oggetto “Adozione del bando per la procedura di selezione del Direttore AMP e individuazione del RUP”; - del Bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio -OMISSIS- e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS-, comprensivo degli allegati, approvato con la detta delibera; - di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente agli atti come sopra impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela della procedura concorsuale e della graduatoria per la copertura del posto di direttore, diniego di accesso agli atti e successivo nuovo bando di concorso
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già direttore del Consorzio, aveva partecipato alla procedura selettiva indetta per la copertura di un posto di direttore, risultando vincitore e accettando la proposta contrattuale, subordinata al rilascio del nulla osta ministeriale. Il Consorzio ha successivamente annullato in autotutela la procedura e la graduatoria, comunicando che il ricorrente era inequivocabilmente in età di pensionamento e richiamando ulteriori asseriti vizi della procedura, tra cui questioni relative alla retribuzione, al conflitto di interessi e alla regolarità del bando. Il ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; discriminazione per età e violazione della disciplina eurounitaria e costituzionale sul lavoro e sulla pensione; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per insussistenza dei presupposti dell'autotutela, difetto di interesse pubblico, irragionevolezza, sproporzione, travisamento e sviamento; violazione delle norme sull'astensione e sul buon andamento; illegittimità del nuovo bando, anche per la clausola che esclude chi abbia superato il limite ordinamentale massimo di permanenza in servizio, nonché per l'erroneo riferimento al contratto collettivo e alla retribuzione. È stata inoltre proposta domanda di accesso agli atti relativi al nulla osta ministeriale, dichiarata poi integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del TAR Lazio, poiché non erano impugnati atti del Ministero e quest'ultimo era stato evocato solo per conoscenza. Ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di accesso, essendo stata l'ostensione integralmente soddisfatta. Il ricorso introduttivo e la parte dei motivi aggiunti diretta contro l'annullamento della precedente procedura sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Il ricorrente aveva infatti già compiuto 71 anni alla scadenza del termine per presentare la domanda e aveva cessato il precedente servizio prima della comunicazione dell'esito del concorso e della proposta contrattuale. Secondo il TAR, il limite ordinamentale di permanenza in servizio preclude l'assunzione di personale, anche a tempo determinato, che abbia superato tale limite, indipendentemente dal possesso dei requisiti pensionistici; l'eventuale trattenimento oltre il limite è possibile solo per chi sia già dipendente dell'amministrazione al momento del raggiungimento dell'età limite. Il limite applicabile è stato individuato in 67 anni, anche alla luce dell'art. 1, comma 162, l. 207/2024, e il Consorzio è stato qualificato come ente pubblico non economico. Il TAR ha escluso la discriminazione per età e il contrasto con il diritto dell'Unione o con la Costituzione, ritenendo inconferente il richiamo al trattenimento in servizio poiché il precedente rapporto era già cessato. Quanto al nuovo bando, il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto nella parte esaminata: la clausola che richiede di non avere superato il limite ordinamentale è stata ritenuta legittima. Tale rilievo rendeva superfluo l'esame degli ulteriori motivi, poiché il ricorrente non possedeva il requisito e non poteva partecipare alla nuova procedura. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato per il rilievo officioso della possibile carenza di interesse, previamente sottoposto al contraddittorio.
art. 7 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dal ricorrente in relazione all'omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento; la questione non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.
art. 21-nonies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato per contestare l'annullamento in autotutela; la relativa censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
art. 3, comma 6, l. 127/1997
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione
Il TAR ha ritenuto che l'assenza di limiti di età per la partecipazione ai concorsi non elimini i distinti limiti ordinamentali di permanenza in servizio, i quali impediscono l'assunzione di chi li abbia superati.
art. 1, comma 162, l. 207/2024
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha elevato, dal 1° gennaio 2025, i limiti ordinamentali inferiori al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, individuato dal TAR in 67 anni.
art. 24, comma 4, d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011
per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia
È stato utilizzato quale base normativa del limite ordinamentale applicabile al personale delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il Consorzio è stato ricondotto alla categoria degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
art. 267 TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata implicitamente disattesa, poiché il TAR ha escluso il contrasto della disciplina con il diritto eurounitario.
art. 2, comma 4, d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 82/2023
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione
La clausola del nuovo bando è stata ritenuta legittima perché non introduce un limite autonomo di accesso, ma riflette il limite ordinamentale massimo di permanenza in servizio.
Massime di principio
- Il superamento del limite ordinamentale di permanenza in servizio preclude l'assunzione presso una pubblica amministrazione anche mediante un rapporto subordinato a tempo determinato e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
- La disciplina che esclude limiti generali di età per la partecipazione ai concorsi pubblici non elimina i distinti limiti ordinamentali di permanenza in servizio previsti per i singoli settori: chi abbia già superato tale limite non può partecipare utilmente alla procedura né essere assunto all'esito della stessa.
- La possibilità di permanere in servizio oltre il limite ordinamentale per conseguire il primo requisito pensionistico presuppone che l'interessato sia già dipendente dell'amministrazione al momento del raggiungimento dell'età limite; non opera in favore di chi abbia cessato il precedente rapporto prima dell'assunzione derivante dal nuovo concorso.
- La carenza di interesse sussiste quando il bene della vita richiesto, consistente nella stipulazione del contratto di lavoro pubblico, è comunque precluso dal superamento del limite ordinamentale di permanenza in servizio; tale carenza rende inammissibili le censure rivolte contro l'annullamento della procedura e della graduatoria.
- La clausola di un bando che richiede di non avere superato il limite ordinamentale massimo di permanenza in servizio del personale del settore non è, per ciò solo, discriminatoria per età né contraria alla disciplina che esclude limiti generali di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, quando costituisce applicazione del limite legale di assunzione.
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