Sentenza n. 175/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Elini n. 2 del 05/03/2024 avente ad oggetto “Verifiche tecniche connesse alla vigilanza sull''attività urbanistico-edilizia a seguito di segnalazione di un presunto impianto industriale ubicato in loc. Baccu Mannu nel comune di Elini, individuato al catasto terreni del comune di Ilbono al f 19 p 50. Ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e rimessione in pristino (art. 27 d.pr. 380/2001, art. 20 della l.r. n. 23 del 11 ottobre 1985”; - di tutti gli atti presupposti ed in particolare, per quanto occorrer possa, del verbale di accertamento n. 1/2023 prot. 6370 del 28.11.2023 e dell’istruttoria tecnico-urbanistica ivi richiamata, redatta dal tecnico comunale in qualità di Responsabile del procedimento prot. 6370 del 28/11/2023; - per quanto occorrer possa, dell’integrazione prot. 782 del 30.1.2024 del verbale di accertamento n. 1/2023 e della richiamata integrazione della relazione istruttoria tecnico-urbanistica prot. 780 del 30/01/2024 redatta dal Tecnico comunale del Comune di Elini; - per quanto occorrer possa, del richiamato verbale di ispezione prot. 5492/2023 del 02/11/2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto; con i motivi aggiunti del 14 marzo 2025: - degli stessi atti oggetto del ricorso introduttivo; - se considerato quale provvedimento conclusivo del procedimento, del parere negativo denominato “diniego accertamento definitivo” del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Elini, caricato sul portale SUAPE in data 3.1.2025, con cui è stata valutata negativamente “l’istanza di accertamento di conformità codice pratica SUAPE 03484300920-04112024-1645.815171 e tutti i documenti ad essa allegati da parte del Sig. Leoni Angelo C.F. LNENGL83B19F808W – “ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ PER PROSECUZIONE ATTIVITA PRODUZIONE CALCESTRUZZI E VAGLIO INERTI, AUTORIZZATA CON C.E. NUMERO 17/90”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e demolizione di manufatti e opere riferiti a un impianto per la lavorazione di inerti e produzione di calcestruzzo, nonché diniego dell'istanza di accertamento di conformità relativa ai manufatti recentemente collocati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario di impianto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune dopo un sopralluogo e un'istruttoria tecnico-urbanistica, deducendo l'illegittimità della qualificazione come abusivi dei manufatti preesistenti, realizzati dalla dante causa sulla base di plurimi titoli edilizi comunali. Ha inoltre contestato l'assunto secondo cui la cessazione dell'attività e il deterioramento o abbandono delle opere avrebbero determinato la loro abusività, nonché il rilievo dell'incompatibilità dell'impianto con la destinazione agricola dell'area, del vincolo paesaggistico fluviale e della disciplina del rischio e della pericolosità idrogeologica. Quanto ai manufatti recentemente collocati, la ricorrente ha sostenuto che essi fossero semplicemente appoggiati al suolo, privi di stabile ancoraggio e destinati a sostituire strutture analoghe già autorizzate, sicché non necessitassero di un nuovo titolo edilizio; ha dedotto, sul punto, difetto di istruttoria e di motivazione per omessa considerazione delle proprie osservazioni procedimentali. Ha infine sostenuto che i depositi di sabbia, inerti e pezzi di ricambio costituissero meri accumuli di materiali, non qualificabili come opere edilizie. Nel corso del giudizio ha presentato, in via cautelativa, istanza di accertamento di conformità per alcuni manufatti recenti e ha impugnato con motivi aggiunti il relativo diniego comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e annullato integralmente l'ordinanza di demolizione. Quanto ai manufatti preesistenti, il Collegio ha rilevato che dagli atti risultava la loro realizzazione sulla base di titoli edilizi rilasciati dallo stesso Comune. La demolizione di opere eseguite in forza di un titolo non può essere disposta senza il previo ritiro in autotutela del titolo, ove ne ricorrano i presupposti. La successiva dismissione dell'impianto, il mancato utilizzo o il degrado delle opere non trasformano un manufatto legittimamente assentito in un'opera abusiva, in assenza di una specifica base normativa o dei titoli stessi che imponga il ripristino alla cessazione dell'attività. Neppure l'annullamento della deliberazione consiliare presupposta, relativa alla deroga urbanistica, ha automaticamente privato di efficacia i titoli edilizi successivamente rilasciati e mai ritirati in autotutela. Il Comune ha inoltre motivato in modo generico il richiamo al vincolo paesaggistico fluviale e alle classificazioni di rischio e pericolosità idrogeologica, senza contestare puntualmente le deduzioni della ricorrente circa l'assenza di concreta incidenza dei vincoli sulle opere esistenti. Quanto ai manufatti recentemente collocati, l'ordinanza è stata annullata per difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune non aveva esaminato la tesi, già prospettata in sede procedimentale, della loro natura amovibile, della mancanza di stabile ancoraggio e della loro sovrapponibilità a strutture precedentemente autorizzate. I depositi di sabbia, inerti e pezzi di ricambio sono stati ritenuti meri accumuli di materiali e non opere edilizie soggette a titolo. I motivi aggiunti contro il diniego di accertamento di conformità sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: dopo l'annullamento dell'ordinanza, il Comune dovrà eventualmente valutare l'adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio limitatamente ai manufatti recenti, e solo allora la ricorrente potrà riproporre l'istanza di sanatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di rimozione e demolizione; l'atto è stato annullato perché applicato anche a opere assistite da titoli edilizi e senza adeguata istruttoria sui manufatti recenti.
art. 16 l.r. Sardegna n. 23/1985
Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale o parziale difformità, … quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell' opera che al momento della presentazione della domanda…
La disposizione è stata richiamata dal Comune per negare l'accertamento di conformità; il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti.
art. 4 D.A. Sardegna 22 dicembre 1983 n. 2266/U
in zona agricola possono essere ammesse, con indice fondiario massimo di 0.10mc/mq ... attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee
La destinazione agricola non esclude automaticamente impianti non residenziali incompatibili con le zone abitate, quando rientrino tra le attrezzature e gli impianti particolari non localizzabili in altre zone omogenee.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti RD 1775/1933, e fascia di 150 m da sponde e argini
Il richiamo generico al vincolo paesaggistico fluviale non è sufficiente a sostenere la demolizione quando l'amministrazione non dimostri puntualmente che le opere ricadano nell'area vincolata.
art. 23, comma 5, NTA del FAI
nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali esistenti alla data di approvazione del FAI continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti norme
Il TAR ha rilevato la genericità del riferimento comunale alle fasce di rischio e pericolosità e la mancata puntuale confutazione delle deduzioni secondo cui le opere preesistenti ricadevano in una situazione di rischio moderato.
Massime di principio
- La demolizione di opere edilizie realizzate in forza di un titolo abilitativo non può essere disposta direttamente come opere abusive senza il previo ritiro del titolo in autotutela, ove ne ricorrano i presupposti.
- Un manufatto legittimamente realizzato in base a un titolo edilizio non diventa abusivo per il solo fatto di essere stato dismesso, inutilizzato, deteriorato o trasformato in rudere, salvo che una specifica previsione normativa o del titolo imponga il ripristino alla cessazione dell'attività.
- L'annullamento dell'atto presupposto non determina automaticamente l'inefficacia dei titoli edilizi successivamente rilasciati, quando questi non siano stati ritirati o annullati in autotutela dall'amministrazione competente.
- L'ordinanza di demolizione deve distinguere la posizione delle opere preesistenti assistite da titoli da quella dei manufatti successivamente collocati e deve esaminare in modo specifico le deduzioni dell'interessato sulla loro amovibilità, sull'assenza di stabile ancoraggio e sulla possibile sostituzione di strutture già autorizzate; l'omessa valutazione determina difetto di istruttoria e motivazione.
- Il mero deposito o accumulo di sabbia, inerti o pezzi di ricambio, in assenza di opere edilizie, non costituisce di per sé un intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo.
- Il richiamo a vincoli paesaggistici o idrogeologici non può essere formulato in termini generici: l'amministrazione deve indicare puntualmente la concreta incidenza del vincolo sulle opere contestate e confrontarsi con le deduzioni difensive rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 23/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →