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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28127/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La curatela del fallimento di una società ha agito contro la cessionaria e contro il debitore ceduto per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 44 e 45 l. fall., e in subordine la revoca ex art. 2901 c.c. e art. 66 l. fall., di un atto di cessione pro soluto di un credito della società poi fallita verso un Comune. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo che la cessione fosse strumentale all'adempimento di un debito scaduto e quindi esente da revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. La Corte d'appello ha invece accolto l'azione revocatoria, qualificando la cessione come modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, non equiparabile al pagamento in senso tecnico, e ritenendo prevalente la tutela della par condicio creditorum nella revocatoria esercitata dal curatore. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 2901 c.c., contestando la revocabilità della cessione e l'esclusione dell'esimente dell'adempimento di debito scaduto; con il secondo ha dedotto violazione delle stesse norme e vizio motivazionale, lamentando carenza di prova del pregiudizio ai creditori, dell'eventus damni e della scientia fraudis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui la cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria del curatore ex art. 66 l. fall.; l'esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. per l'adempimento di debito scaduto opera solo per il pagamento in senso tecnico e non per negozi dispositivi come la cessione del credito o la datio in solutum. Ha inoltre escluso che, nell'azione revocatoria promossa dal curatore, possa rilevare l'argomento dell'assenza di alternative per pagare il debito, perché ciò vulnererebbe la par condicio creditorum, che la revocatoria concorsuale tutela in via generale. Il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato: le doglianze su eventus damni e scientia fraudis sono state ritenute censure di merito non proponibili in cassazione, essendo la motivazione della Corte territoriale ampia e congrua. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 l. fall.

    Richiamato come base della domanda di inefficacia dell'atto compiuto prima del fallimento, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.

  • art. 45 l. fall.

    Richiamato insieme all'art. 44 l. fall. nella domanda di inefficacia proposta dalla curatela.

  • art. 66 l. fall.

    L'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore tutela la par condicio creditorum e consente di colpire anche modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, come la cessione del credito.

  • art. 2901 c.c.

    L'esenzione dall'azione revocatoria per l'adempimento di debito scaduto opera solo per il pagamento in senso tecnico, non per negozi dispositivi anomali come cessione del credito o datio in solutum.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    Non è applicabile alla cessione di credito compiuta come modalità anomala di soddisfacimento del creditore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'art. 132 c.p.c., ma la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché mirava a un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione, escluso dalla Corte perché la motivazione di appello era congrua e non apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La cessione di un credito posta in essere per estinguere un debito scaduto integra una modalità anomala di adempimento e può essere assoggettata a revocatoria fallimentare promossa dal curatore.
  • L'esenzione dalla revocatoria prevista per l'adempimento di debito scaduto riguarda solo il pagamento in senso tecnico e non si estende ai negozi dispositivi alternativi con funzione solutoria.
  • Nell'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, la tutela della par condicio creditorum impedisce di valorizzare l'argomento secondo cui il mezzo anomalo era l'unico possibile per soddisfare il debito.
  • Le doglianze che contestano l'accertamento di eventus damni e scientia fraudis sono inammissibili in cassazione quando mirano a una nuova valutazione del merito o delle prove, in presenza di motivazione congrua e non apparente.
  • Quando la sentenza di merito abbia accertato in fatto il pregiudizio alla garanzia patrimoniale e la consapevolezza del terzo, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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