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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20914/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Un condomino agiva per ottenere la condanna dei vicini condomini alla riparazione, sistemazione o ricostruzione di un lastrico solare, nonché al risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento per infiltrazioni d'acqua provenienti da tale copertura. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c. e disposto la solidarietà. In appello, il giudice di merito ha invece ritenuto che il lastrico fosse parte comune dell'edificio e che l'azione risarcitoria dovesse essere proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore, escludendo la legittimazione passiva dei singoli condomini. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione deducendo: violazione degli artt. 2051, 2055 e 1126 c.c. per non avere la corte territoriale sussunto correttamente la fattispecie; violazione dell'art. 101 c.p.c. e dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa per avere il giudice rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva; violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. per aver escluso la legittimazione passiva concorrente dei singoli condomini; violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per avere pronunciato sulla legittimazione dei convenuti contumaci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo fondati i rilievi sulla corretta imputazione della responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti da lastrico solare condominiale. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui, per i danni da infiltrazioni, il danneggiato può agire sia contro il condominio, in persona dell'amministratore, sia contro i singoli condomini solidalmente responsabili. La Corte ha inoltre chiarito che il controricorso qualificato come ricorso incidentale non conteneva un vero ricorso incidentale e che quindi non vi erano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    Il lastrico solare, in mancanza di prova certa di un titolo diverso, può essere qualificato come parte comune dell'edificio.

  • art. 1126 c.c.

    La disciplina si applica solo quando il lastrico sia destinato all'uso esclusivo di uno o più condomini; se l'uso non è esclusivo, la norma non opera.

  • art. 2051 c.c.

    È richiamato come base della responsabilità per danni da infiltrazioni originati dal bene comune o comunque custode del bene.

  • art. 2055 c.c.

    In presenza di illecito aquiliano condominiale può operare la responsabilità solidale dei soggetti obbligati.

  • art. 101 c.p.c.

    È stata dedotta violazione del contraddittorio per rilevazione officiosa del difetto di legittimazione passiva.

  • art. 1130 c.c.

    Il ricorrente invocava le attribuzioni dell'amministratore per sostenere la legittimazione passiva del condominio.

  • art. 1131 c.c.

    È la norma di riferimento per la rappresentanza processuale del condominio da parte dell'amministratore.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 324 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla stabilità del giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    È stato invocato per sostenere l'intangibilità della decisione già resa sui convenuti contumaci.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per la tardività del controricorso.

  • art. 371 c.p.c.

    È richiamato per i requisiti del ricorso incidentale.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato quanto al contenuto del ricorso per cassazione, in particolare alla necessità della richiesta di cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    È menzionato come base dell'ordinanza successiva del tribunale per il ricalcolo di interessi e rivalutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, perché non vi era un vero ricorso incidentale.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico solare condominiale, la responsabilità può gravare sia sul condominio, quale custode e soggetto tenuto alla manutenzione delle parti comuni, sia sul condomino che abbia l'uso esclusivo del lastrico, quando ricorrano i presupposti dell'art. 1126 c.c.
  • L'art. 1126 c.c. trova applicazione solo se il lastrico solare è destinato all'uso esclusivo di uno o più soggetti; se il bene è comune a tutti i condomini, la norma non disciplina il riparto della responsabilità.
  • Per i danni da infiltrazione riconducibili a una parte comune dell'edificio, il danneggiato può agire nei confronti del condominio in persona dell'amministratore oppure nei confronti dei singoli condomini proprietari delle unità al momento del fatto dannoso, i quali possono rispondere in via solidale.
  • La legittimazione passiva in tema di responsabilità condominiale va valutata in base alla prospettazione della domanda e agli atti di causa; tuttavia, la corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato dipende dalla natura del bene e dal titolo di appartenenza o di uso esclusivo.
  • La riproposizione in cassazione di censure non esaminate perché assorbite in appello non richiede un autonomo ricorso incidentale quando il relativo capo non sia stato sfavorevole alla parte che le ripropone; tali questioni potranno essere riesaminate nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese condominialiAmministratore di condominioImpugnazioni
RamiResponsabilità civileCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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