Cassazione Penale, Sentenza n. 16844/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza di merito lamentando la mancata rivalutazione della sua pericolosità sociale all'atto della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in data 21/06/2014, dopo un periodo di carcerazione dal 09/03/2007 al 20/06/2014. Richiamava, fra l'altro, pronunce costituzionali e di legittimità (C. Cost. n. 291/2013; Sez. U. n. 51407/2018) a sostegno della necessità di tale rivalutazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il reato contravvenzionale commesso il 19/01/2017 e, in assenza di sospensioni, ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione il 19/01/2022 in base agli artt. 157 e 161 cod. pen. Per tale motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. La Corte ha inoltre constatato che il ricorso non era manifestamente infondato e che poteva instaurare il rapporto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
Norma che individua il reato per cui il ricorrente era stato condannato; la Corte ha dato conto della natura del fatto ascritto.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Stabiliscono la durata e le regole di estinzione della prescrizione; applicati per computare il termine prescrizionale e dichiarare estinto il reato il 19/01/2022 (reato commesso il 19/01/2017).
art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Delimitano i motivi e i limiti del giudizio di legittimità; la Corte ha valutato che il ricorso non era manifestamente inammissibile e rientrava nei limiti di quest'ultimo.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto; la Corte lo ha invocato per disporre l'annullamento della sentenza impugnata.
C. Cost. n. 291/2013
Richiamata come riferimento giurisprudenziale rispetto alla valutazione della pericolosità sociale e all'effetto dei periodi di detenzione sulle misure di prevenzione.
Sez. U., n. 51407/2018
Citata dal ricorrente e considerata dalla Corte come orientamento di legittimità pertinente alla materia della rivalutazione della pericolosità sociale.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca) e Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Giurisprudenza indicata nella motivazione in tema di ammissibilità del ricorso e della possibilità, anche d'ufficio, di far valere cause di non punibilità o di rilevarle.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La prescrizione si calcola a partire dalla data di commissione del reato; vanno verificate sospensioni o interruzioni previste dagli artt. 157 e 161 c.p.
- La Corte di legittimità può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anche se la censura verte su altre questioni, purché il ricorso non sia manifestamente inammissibile.
- I limiti del controllo in Cassazione (art. 606, commi 1 e 3 c.p.p.) impongono che i motivi siano formulati nei termini consentiti, ma ciò non impedisce di rilevare d'ufficio cause di non punibilità o la prescrizione ove emergano dagli atti.
- La mancata rivalutazione della pericolosità sociale in sede di misure di prevenzione può costituire motivo di impugnazione, ma non incide automaticamente sul computo della prescrizione a meno che non emerga un effetto concreto sui termini prescrizionali.
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