Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41157/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico e materiale del reato di truffa, sostenendo che la condotta sarebbe stata al più una legittima dichiarazione negoziale o una forma di pressione priva di efficacia raggirante; (ii) violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione in punto di responsabilità, contestando che la condanna sarebbe stata basata sulla mera titolarità dello strumento di pagamento (PostePay) e assimilabile a responsabilità oggettiva per fatti di terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva individuato il raggiro nella condotta spregiudicata e incalzante del ricorrente, finalizzata a convincere la vittima a effettuare un bonifico 'contro natura' e a impedire qualsiasi intervento critico, con conseguente immediata irreperibilità dell'imputato dopo aver ricevuto il maltolto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente il riscontro fattuale della documentazione relativa alla carta PostePay rinvenuta nell'abitazione dell'imputato per affermare il collegamento tra il titolare della carta e l'attività truffaldina, anche in assenza di una denuncia di smarrimento o furto del titolo di pagamento. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ritenuti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati e dunque improcedibili ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis e segg., cod. proc. pen.

    Norme procedurali che disciplinano la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale. Richiamate per motivare la decisione presa in camera di consiglio.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità o infondatezza del ricorso. Applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000.

  • reato di truffa (art. 640 c.p.)

    Principi sostanziali del delitto di truffa richiamati in motivazione: per la truffa è necessario l'artificio o raggiro che induce la vittima a compiere un atto di disposizione patrimoniale; la sentenza valuta la condotta incalzante e la creazione di urgenza come elemento raggirante idoneo a integrare il reato.

Massime di principio

  • La differenza tra 'mera dichiarazione negoziale' e 'artificio o raggiro' va valutata in base all'efficacia adulterante della condotta: pressioni o insistente fretta che impediscono valutazioni critiche possono costituire raggiro.
  • La documentazione o lo strumento di pagamento rinvenuto in relazione all'indagato (es. carta PostePay) costituisce un forte elemento di collegamento probatorio; l'assenza di denuncia di smarrimento/furto indebolisce le alternative difensive su terzi ignoti.
  • La Corte di legittimità richiede motivazioni logiche e congrue; quando la motivazione di merito spiega adeguatamente il nesso causale tra condotta e effetto, il ricorso per vizio di motivazione è difficilmente ammissibile.
  • In procedimenti in cui non sia stata chiesta la trattazione orale nei termini, la decisione può essere adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, nel rispetto degli artt. 610 e 611 c.p.p.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.