Cassazione Civile, Ordinanza n. 22029/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex ministro)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Amministrazione, del rimborso delle spese legali sostenute da un ex ministro per difendersi in un giudizio di responsabilità erariale promosso dinanzi alla Corte dei conti in relazione a provvedimenti ministeriali adottati per la dismissione delle centrali nucleari dell'Enel. Dopo un primo difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa è stata riassunta davanti al giudice ordinario. Il tribunale ha riconosciuto solo in parte il rimborso; la Corte d'appello ha poi rideterminato in misura inferiore le somme dovute, applicando le tariffe forensi vigenti al momento della definizione del giudizio e ritenendo legittima una riduzione rispetto ai minimi, nonché escludendo il rimborso per il giudizio di revocazione. Il ricorrente ha censurato: 1) la scelta della tariffa applicabile al giudizio dinanzi alla Corte dei conti, sostenendo che dovesse usarsi quella prevista per la Corte di cassazione e le magistrature superiori; 2) la riduzione dell'onorario sotto i minimi tariffari in base a un apprezzamento di congruità legato all'interesse pubblico e alla sproporzione delle prestazioni; 3) l'esclusione del rimborso delle spese del giudizio di revocazione, deducendo che tale impugnazione fosse stata proposta nell'interesse di evitare una condanna nel giudizio erariale. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha contestato l'applicazione del d.m. n. 127/2004 anziché del d.m. n. 585/1994 per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile il terzo; ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto corretta l'applicazione del d.m. n. 127/2004 per la liquidazione delle spese relative al giudizio dinanzi alla Corte dei conti, ma ha censurato la riduzione dell'importo al di sotto dei minimi tariffari, perché il rimborso ex art. 18 d.l. n. 67/1997 non può essere liquidato in misura inferiore al minimo inderogabile della tariffa professionale vigente, pur potendo essere riconosciuto anche oltre tale minimo se congruo. Quanto al giudizio di revocazione, ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non erano state precisate le concrete esigenze difensive né il contenuto delle censure svolte in quella fase.
Norme richiamate
art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67
"rimborso delle spese sostenute"; "strettamente necessario"
riconosce al dipendente pubblico assolto il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per fatti connessi al servizio, ma entro il limite di quanto sia effettivamente necessario e congruo rispetto alle esigenze difensive e alla tutela dell'interesse pubblico.
art. 4, comma 2, del d.m. 8 aprile 2004, n. 127
non consente di liquidare il rimborso in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili; la clausola sulla manifesta sproporzione non autorizza, per il periodo regolato dalle tariffe, lo svilimento delle prestazioni sotto il minimo.
art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794
richiamato come norma che sanciva l'inderogabilità dei minimi tariffari, a tutela del corretto esercizio della professione forense.
art. 4, comma 1, del d.m. 8 aprile 2004, n. 127
ribadiva l'inderogabilità dei minimi tariffari nei rapporti tra cliente e avvocato.
art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 convertito nella l. 20 dicembre 1996, n. 639
è menzionato nel contesto della distinzione tra norma innovativa e norma di interpretazione autentica, ai fini dell'applicabilità dell'art. 10-bis del d.l. n. 203/2005.
art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella l. 2 dicembre 2005, n. 248
ritenuto innovativo e non di interpretazione autentica; ha portata retroattiva ma non incide sui giudizi già definiti e non fonda, da solo, il criterio di liquidazione nel giudizio ordinario successivo.
art. 4, secondo comma, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578
individua le magistrature superiori, includendo la Corte dei conti, ai fini del patrocinio speciale e del regime tariffario collegato.
art. 1, terzo comma, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038
richiamato come disposizione storica di coordinamento con il previgente ordinamento professionale.
art. 1 del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212
menzionato come norma che ha abrogato il previgente ordinamento professionale richiamato dalla Corte.
art. 1, comma 5-ter, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 convertito nella l. 20 dicembre 1996, n. 639
ha differenziato il regime del patrocinio dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti, consentendolo ad avvocati iscritti negli albi ordinari.
art. 28, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
menzionato come disciplina successiva e non applicabile ratione temporis, confermativa della distinzione tra giudizi dinanzi alle sezioni regionali e quelli di appello della Corte dei conti.
art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27
richiamato per spiegare l'introduzione dei parametri professionali successivi al sistema tariffario.
Massime di principio
- Nel rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico per difendersi in un giudizio di responsabilità connesso al servizio, il parametro decisivo non è la mera corrispondenza aritmetica alla parcella, ma la congruità delle spese rispetto alle esigenze difensive concrete, valutata in funzione di un bilanciamento tra tutela del dipendente e salvaguardia della spesa pubblica.
- Nel sistema tariffario anteriore all'introduzione dei parametri, i minimi tariffari inderogabili non possono essere superati in riduzione per effetto di una valutazione di congruità: il criterio di "strettamente necessario" non legittima la liquidazione di importi inferiori al minimo previsto dalla tariffa applicabile.
- Ai fini dell'individuazione della tariffa forense applicabile, rileva la tariffa vigente al momento in cui l'attività professionale si è conclusa, ossia alla definizione del giudizio o alla cessazione delle prestazioni, non quella vigente all'inizio del processo.
- Per stabilire la tariffa relativa al giudizio dinanzi alla Corte dei conti, occorre considerare la natura del giudice e del grado in cui si è svolto il patrocinio; il giudizio di appello contabile rientra tra quelli assimilabili alle magistrature superiori ai fini tariffari.
- Il rimborso delle spese per singole fasi o impugnazioni è astrattamente riconoscibile solo se, al momento del loro compimento, gli atti difensivi apparivano ragionevolmente necessari rispetto alle accuse e alla strategia processuale; la deduzione del loro carattere superfluo richiede una specifica e puntuale allegazione.
- Il motivo di ricorso in cassazione che contesti l'esclusione del rimborso per una determinata fase processuale deve indicare in modo specifico quali attività difensive siano state compiute e perché fossero necessarie; una deduzione generica dell'interesse a evitare una futura condanna non è sufficiente.
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