L.R. Piemonte 13/2004
["Regolamentazione delle discipline bio-naturali".[1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Piemonte istituisce un registro regionale per gli operatori delle discipline bio-naturali, definisce le pratiche riconoscibili e affida a una Commissione il compito di individuare discipline, requisiti formativi e idoneità all’iscrizione. Prevede sanzioni per l’esercizio senza iscrizione o fuori specialità e disciplina un regime transitorio per gli operatori già attivi. Le norme finanziarie e i monitoraggi sono riferiti ai primi anni di applicazione (2004-2006 e controlli successivi).
Registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali
Registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali
La Regione Piemonte disciplina le pratiche bio-naturali nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta, istituendo un registro regionale degli operatori. Il provvedimento mira a regolare attività finalizzate al benessere della persona, alla formazione degli operatori e al controllo dell’esercizio professionale sul territorio regionale.
Ambito di applicazione e definizioni
La legge riconosce come discipline bio-naturali le pratiche orientate a promuovere il benessere e il miglioramento della qualità della vita, fondate sull’armonizzazione della persona con se stessa e con l’ambiente sociale, culturale e naturale. Le singole discipline hanno proprie peculiarità e utilizzano tecniche e strumenti differenti. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve individuare con propria deliberazione le discipline e le attività specifiche soggette a regolamentazione.
Commissione regionale permanente
Presso l’Assessorato competente è istituita una Commissione permanente per gli operatori delle discipline bio-naturali. La Commissione è composta da rappresentanti dell’Assessorato, degli ordini professionali dei medici e dei farmacisti, dell’università, delle associazioni dei consumatori e da un rappresentante per ciascuna disciplina riconosciuta. È assistita da una segreteria tecnica interna all’Assessorato. Ai componenti spettano compensi stabiliti dalla Giunta regionale, in deroga alla disciplina generale sui compensi delle commissioni regionali.
Compiti della Commissione
La Commissione ha funzioni di coordinamento e promozione della divulgazione delle discipline bio-naturali, anche nell’ambito di programmi di prevenzione ed educazione alla cultura del benessere. Redige un monitoraggio annuale sui risultati dell’attività svolta, utile alla programmazione e alla spesa dell’Assessorato. Collabora alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti di formazione e verifica il possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro regionale.
Registro regionale e iscrizione
È istituito presso l’Assessorato competente il registro regionale degli operatori, articolato in sezioni distinte per specialità. L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, previa autorizzazione della Commissione, dopo il superamento di una prova teorico-pratica oppure mediante presentazione di attestati formativi rilasciati da istituti pubblici o privati riconosciuti dalle associazioni nazionali di specialità.
Sanzioni amministrative
Chi esercita una disciplina bio-naturale tra quelle individuate senza essere iscritto nel registro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro. La stessa sanzione si applica a chi esercita una disciplina diversa da quella per cui risulta iscritto. In quest’ultimo caso può essere disposta la sospensione fino a tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro.
Regime transitorio
Gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore della legge devono presentare domanda di iscrizione entro l’anno successivo, allegando titoli professionali e documentazione idonea a dimostrare il percorso formativo seguito. La Commissione valuta la documentazione e rilascia l’autorizzazione all’iscrizione nella sezione pertinente.
Clausola valutativa e monitoraggio
Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e poi con periodicità annuale, la Giunta regionale effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione. Dopo un anno presenta al Consiglio una relazione sull’istituzione della Commissione e sulle sue modalità organizzative e funzionali. Dal terzo anno in poi trasmette annualmente una relazione con dati sugli iscritti, sulle domande respinte, sulle sanzioni irrogate, sui programmi di divulgazione e sugli effetti della legge sulla diffusione delle discipline presso l’utenza.
Disposizioni finanziarie
Per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata una spesa annua di 100.000 euro, ripartita in parti uguali tra promozione/divulgazione/informazione e monitoraggio dell’attuazione. La copertura è assicurata dalle risorse già stanziate nella pertinente unità previsionale di base del bilancio regionale. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative costituiscono entrata regionale per l’esercizio 2004.
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