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Legge

L.R. Piemonte 11/2004

"Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’acquisizione da parte della Regione Piemonte dei presidi ospedalieri CIOV di Pomaretto, Torre Pellice e dell’Ospedale evangelico valdese di Torino, con trasferimento a ASL, gestione liquidatoria dei rapporti pregressi e salvaguardia dell’identità valdese. Prevede contributi straordinari e una disciplina transitoria per servizi e personale; misura legata alla fase 2004-2005 e alla definizione dei rapporti antecedenti al trasferimento.

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri CIOV in Piemonte

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri CIOV

La legge regionale del Piemonte disciplina il riordino dei presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV), con l’acquisizione dei beni e il trasferimento delle funzioni alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. L’intervento è straordinario e finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni sanitarie, salvaguardando al contempo la specificità e l’identità valdese dei presidi interessati.

Finalità e assetto generale

La Regione Piemonte si propone di:

  • mantenere i livelli di prestazione erogati dai presidi ospedalieri CIOV;
  • integrare tali presidi nel sistema delle aziende sanitarie regionali;
  • regolare il passaggio mediante acquisizione dei complessi immobiliari, dei beni strumentali e dei rapporti giuridici connessi.

L’operazione riguarda i presidi di Pomaretto, Torre Pellice e l’Ospedale evangelico valdese di Torino.

Acquisizione dei beni e trasferimento alle ASL

La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire dalla CIOV:

  • i complessi immobiliari dei presidi ospedalieri indicati;
  • i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte destinate all’esercizio delle attività dei presidi, secondo le scritture inventariali.

I beni acquisiti sono destinati al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Sono esclusi dall’acquisizione alcuni beni che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano già stati affidati in uso gratuito alla ASL n. 10 di Pinerolo o che, dopo tale affidamento, erano già stati restituiti.

Le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero già attribuite ai presidi CIOV sono riassegnate alle ASL competenti nel termine previsto per il trasferimento definitivo.

Ricognizione straordinaria e atti preparatori

Per consentire il trasferimento, il legale rappresentante della CIOV, in contraddittorio con il commissario della gestione liquidatoria, deve procedere a una ricognizione straordinaria di:

  • dotazioni organiche del personale, con indicazione nominativa, per posizione e struttura organizzativa;
  • beni immobili da trasferire;
  • beni mobili, suddivisi per sede o presidio, con indicazione dei titoli di provenienza e del valore;
  • immobilizzazioni immateriali e scorte;
  • ogni ulteriore atto richiesto dalla Giunta regionale per l’avvio delle attività presso le ASL.

Per i complessi immobiliari il trasferimento avviene previa perizia tecnica giurata asseverata; per beni mobili, immobilizzazioni immateriali e scorte, il valore è quello netto risultante dalla contabilità.

Gestione transitoria e subentro delle ASL

Dal primo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore della legge, le ASL territorialmente competenti assumono a proprio carico ogni onere di gestione, nelle more del trasferimento definitivo dei beni e del personale.

In tale fase:

  • i beni restano attribuiti alle ASL competenti fino al trasferimento della proprietà;
  • le ASL gestiscono direttamente i beni sulla base di uno specifico accordo con la CIOV;
  • l’ASL competente subentra in tutti i contratti in corso presso l’Ospedale evangelico valdese di Torino, compresi i contratti di lavoro autonomo e di prestazione d’opera professionale.

Sono fatti salvi i trasferimenti di gestione già efficaci alla data di entrata in vigore della legge.

Personale e continuità dei rapporti di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi prosegue senza soluzione di continuità con le ASL territorialmente competenti. La Giunta regionale, sulla base della ricognizione, dispone l’assegnazione definitiva del personale all’azienda di destinazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Restano salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della legge.

Specificità valdese e gestione sperimentale

Nell’ambito dell’organizzazione delle ASL è riconosciuta la specificità dei presidi di Torre Pellice, Pomaretto e Torino ed è salvaguardata l’identità valdese mediante un apposito protocollo da definire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge tra Regione Piemonte e Tavola valdese.

Per favorire tale obiettivo, nello sviluppo della gestione sperimentale delle attività è promosso il coinvolgimento di:

  • un ente ecclesiastico valdese indicato dalla Tavola valdese;
  • gli enti locali;
  • le aziende sanitarie regionali metropolitane.

Per l’Ospedale evangelico valdese di Torino è autorizzata, fino alla completa ridefinizione organizzativa da parte della ASL territorialmente competente, la prosecuzione delle forme di gestione sperimentale già in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche a tutela dei percorsi diagnostico-terapeutici. La prosecuzione successiva di forme sperimentali è subordinata all’autorizzazione prevista dall’art. 9-bis del d.lgs. 502/1992.

Rapporti attivi e passivi, liquidazione e debiti

Tutti i rapporti attivi e passivi, contrattuali, finanziari e patrimoniali relativi ai periodi antecedenti il definitivo trasferimento dei beni e del personale sono affidati alla gestione liquidatoria, con esclusione dei debiti fiscali e previdenziali non trasferibili a terzi.

La Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria e ne disciplina le modalità operative. È inoltre prevista la possibilità, in deroga, di stipulare direttamente con gli istituti di credito convenzioni per l’estinzione dei debiti della CIOV individuati dalla normativa richiamata.

Se i debiti non trasferibili a terzi eccedono il contributo straordinario previsto, il Consiglio regionale può autorizzare ulteriori contributi straordinari. Se l’esposizione debitoria comporta spese superiori alla dotazione prevista per la gestione liquidatoria, il Consiglio regionale può mettere a disposizione ulteriori fondi su base relazionale e autorizzarne l’erogazione.

Clausola valutativa e rendicontazione

Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale una relazione sul livello delle prestazioni sanitarie erogate dai presidi trasferiti, indicando:

  • numero delle prestazioni per specialità, in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario;
  • riconversioni organizzative adottate e valutazione dei nuovi servizi.

La relazione deve essere confrontata con i parametri utilizzati per il budget 2003 della CIOV. Nello stesso termine la Giunta deve anche rendicontare:

  • i risultati di gestione del contributo straordinario per i debiti pregressi;
  • lo stato di attuazione dell’acquisizione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
  • il numero di dipendenti trasferiti alle ASL e il loro peso sulle piante organiche;
  • i risultati della gestione liquidatoria.

La rendicontazione della gestione liquidatoria prosegue con periodicità annuale.

Disposizioni finanziarie

L’attuazione della legge comporta una spesa complessiva stimata in 40 milioni di euro.

Sono previsti in particolare:

  • 10 milioni di euro di contributo straordinario alla CIOV, da erogare entro la data di acquisizione dei beni, a fronte di oneri finanziari pregressi, a carico del bilancio 2004;
  • oneri per l’acquisizione dei beni fino a 20 milioni di euro, ripartiti tra i bilanci 2004 e 2005, destinati alla gestione liquidatoria;
  • ulteriori 10 milioni di euro per la gestione liquidatoria, anch’essi ripartiti tra 2004 e 2005.

È inoltre indicato che i debiti fiscali e previdenziali non trasferibili a terzi sono stimati in 10 milioni di euro, salvo l’eventuale disciplina di ulteriori contributi straordinari.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per la disciplina concreta rilevano anche termini temporali specifici:

  • 60 giorni per il protocollo Regione Piemonte–Tavola valdese;
  • 1 mese e mezzo circa, poiché dal primo giorno del secondo mese successivo decorre l’assunzione degli oneri di gestione da parte delle ASL;
  • 1 anno per la prima relazione della Giunta al Consiglio;
  • anno 2004 e 2005 per la copertura finanziaria degli stanziamenti.

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