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Legge

L.R. Piemonte 9/2004

"Legge finanziaria per l'anno 2004".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 9/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria del Piemonte per il 2004: rifinanzia spese e interventi, modifica tributi regionali e tassa automobilistica, disciplina contributi e fondi per enti locali, sanità, personale, artigianato, infrastrutture, cultura ed edilizia. Contiene misure con effetti limitati al 2004-2006 e proroghe/stanziamenti puntuali per singoli esercizi.

Legge finanziaria regionale 2004 del Piemonte

Legge finanziaria regionale 2004 del Piemonte

La legge definisce, per la Regione Piemonte, il quadro finanziario e numerose misure settoriali per l’anno 2004, con effetti anche su alcuni esercizi successivi. Interviene su tributi regionali, bilancio, finanza locale, personale, sanità, infrastrutture, cultura ed edilizia, oltre a introdurre proroghe e modifiche puntuali a leggi regionali vigenti.

Tributi regionali e tassa automobilistica

La Regione esercita, tramite le competenti agenzie fiscali, i poteri di accertamento, riscossione e utilizzo del gettito IRAP, con imputazione delle entrate all’UPB 0902. La legge modifica inoltre la disciplina piemontese della tassa automobilistica, estendendo alcune agevolazioni e precisando categorie esenti o agevolate, tra cui autocaravan, autoveicoli per noleggio con conducente, veicoli delle forze di polizia e altri mezzi speciali.

Per i veicoli alimentati a gasolio non conformi alla direttiva 91/441/CEE è prevista la possibilità di versamenti quadrimestrali. L’esenzione per autoveicoli elettrici, a metano e GPL già dotati del relativo dispositivo all’immatricolazione continua fino al 31 dicembre 2006; dal 1° gennaio 2007 si applica la disciplina agevolativa statale.

Misure di bilancio e contabilita regionale

La legge rifinanzia le leggi regionali di spesa indicate nell’Allegato A e istituisce un fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in società a partecipazione regionale, con stanziamento di 4.185.900 euro per il 2004, destinato alle ricapitalizzazioni di società indicate nell’Allegato B e limitatamente alle quote inoptate da altri soci.

Vengono inoltre apportate modifiche alla contabilità regionale, chiarendo il perimetro delle variazioni compensative vietate fra capitoli di spesa obbligatoria e abrogando una disposizione della l.r. 41/1992.

Finanza locale, garanzie e strumenti di supporto

La Regione introduce un impianto di promozione, coordinamento e garanzia per rafforzare la capacità finanziaria degli enti locali piemontesi nella realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Le economie da trasferimenti vincolati dello Stato in materie regionali costituiscono un fondo unico di garanzia, utilizzabile secondo modalità stabilite dalla Giunta.

Il fondo può garantire operazioni quali swap per rinegoziazione del debito, finanza di progetto, esternalizzazione di servizi non essenziali e altre iniziative idonee. La Giunta è anche autorizzata a favorire emissioni obbligazionarie, anche congiunte, e a richiedere rating per singole operazioni finanziarie quando gli enti siano troppo piccoli per ottenere un rating autonomo.

La disciplina include inoltre studi di fattibilità per opere di costo superiore a 10 milioni di euro e, dal 1° gennaio 2004, il trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola dei proventi dei canoni derivanti dall’uso delle acque pubbliche ricadenti nel suo territorio, secondo accordo di programma.

Personale regionale e organizzazione interna

La legge finanzia la realizzazione dell’asilo nido regionale, aperto anche ai figli di altri cittadini secondo criteri fissati dalla Giunta, e incrementa per il 2004 le risorse dedicate all’opera di 590.000 euro.

Disciplina poi il trattamento economico accessorio del personale, acquisendo alle disponibilità per i compensi accessori le risorse aggiuntive contrattuali e ulteriori stanziamenti dal 2004. Viene autorizzato il pagamento di straordinari, anche in deroga ai limiti contrattuali, per attività connesse alla ricostruzione post-alluvione 2000, agli eventi emergenziali, alle attività per Torino 2006 e al supporto delle sedute consiliari.

Sono inoltre modificate le norme sugli uffici di comunicazione regionali e sull’indennità del personale addetto alla guida degli automezzi di Giunta e Consiglio.

Artigianato e sostegno al lavoro artigiano

La Regione concede contributi per fusioni e forme associative fra Confidi artigiani, fino al 50% delle spese ammissibili. Viene poi sostituita la disciplina della salvaguardia e del sostegno del lavoro artigiano: sono previsti contributi integrativi all’EBAP e all’EBAP Formazione per interventi su occupazione, riorganizzazione aziendale, ripresa produttiva, aggiornamento professionale e sostegno ai lavoratori sospesi.

La concessione avviene su domanda annuale, con termine ordinario al 31 ottobre; per il 2004, la domanda relativa agli interventi a favore dei lavoratori sospesi è ammessa fino al 30 novembre e copre anche le somme erogate dal 1° gennaio 2004.

Sanità, assistenza e tutela della salute

La legge prevede la realizzazione del Parco della Salute a Torino, con utilizzo di finanziamenti statali, e disciplina la spesa regionale per l’acquisto dell’area necessaria all’Ospedale Molinette 2, ripartita tra 2004 e 2005. Parte delle autorizzazioni di spesa per l’edilizia sanitaria viene trasferita al 2006.

È istituito un programma assicurativo regionale per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie, comprensivo di un fondo speciale e, se necessario, di polizze integrative. La Giunta definisce assetto, franchigie, quote di finanziamento e soggetti gestori; in caso di liquidazione coatta dell’impresa assicurativa, è prevista un’anticipazione regionale con diritto di rivalsa.

Sono inoltre previsti: iniziative antidoping e di prevenzione nella pratica sportiva dilettantistica; indirizzi regionali per gli interventi socio-sanitari a favore degli anziani non autosufficienti; istituzione della rete regionale per le malattie rare; contributi ai Comuni per il randagismo; e proroghe per le autorizzazioni agli scarichi domestici.

Infrastrutture, trasporti e sicurezza stradale

La Regione cofinanzia il primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale con 10 milioni di euro nel 2004. Concorre inoltre al finanziamento delle opere connesse al nodo ferroviario di Novara per 24,8 milioni nel periodo 2004-2010, secondo accordo di programma.

Sono previsti ulteriori stanziamenti per il potenziamento del ponte sul Ticino a Oleggio, per agevolazioni alla mobilità delle persone con handicap sui servizi ferroviari regionali e per la sicurezza ferroviaria mediante libera circolazione delle forze dell’ordine in servizio, con contributo alle aziende per i mancati introiti.

Beni culturali, scuola ed edilizia residenziale

La Regione concorre alla realizzazione della Chiesa del Sacro Volto di Torino per 5 milioni di euro tra 2004 e 2006. Stanzia inoltre contributi ai Comuni per adattamento, riadattamento e ampliamento di edifici destinati alle scuole materne comunali o convenzionate.

Sono previsti anche contributi per l’esercizio del diritto di prelazione sull’immobile Villa Nigra a Miasino, e un incremento del fondo per gli accordi di programma. In materia di edilizia residenziale, è autorizzata per il 2005 una spesa di 7 milioni di euro per integrare il programma finalizzato a ridurre il disagio abitativo, anche attraverso il recupero di edifici pubblici da destinare in affitto ad anziani con determinati requisiti reddituali.

Disposizioni finali e temporali

La legge contiene una norma transitoria che blocca l’assunzione di impegni e la liquidazione di spese sui capitoli relativi a trasferimenti statali non ancora finanziati secondo il quadro dei decreti legislativi richiamati. È dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ambito temporale e attualità

Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2004, al 2005, al 2006 o al periodo 2004-2010, con diversi stanziamenti una tantum e proroghe puntuali. Per questa ragione il provvedimento è oggi in larga misura superato e di scarso rilievo applicativo diretto, salvo per eventuali effetti residui su rapporti o ricostruzioni storiche specifiche.

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